Art. 10
         Societa' italiana per i beni culturali - SIBEC Spa

  1.  Il  Ministro per i beni culturali e ambientali e' autorizzato a
costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni, denominata
Societa'  italiana  per i beni culturali SIBEC Spa, con sede in Roma,
avente  ad  oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-
economico   ed  organizzativo  di  progetti  e  altre  iniziative  di
investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero
e valorizzazione dei beni culturali.
  2.  Tutte  le  operazioni connesse alla costituzione della Societa'
sono esenti da imposte e tasse.
  3.  Il  capitale  sociale  e' di lire un miliardo ed e' interamente
sottoscritto  dal  Ministero  del  tesoro,  che  esercita  i  diritti
dell'azionista  d'intesa  con  il  Ministero  per  i beni culturali e
ambientali.
  4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal
Ministero  del tesoro sono inalienabili. E' ammessa la partecipazione
delle  regioni,  di  enti  locali,  di  imprese  e  di altri soggetti
pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di
nuova  emissione,  per  un importo non superiore all'85 per cento del
capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
  5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1
e  per  la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni
finanziarie   anche   mediante  contrazione  di  mutui  ed  emissioni
obbligazionarie,  che  sono  a  fini  fiscali equiparate ai titoli di
Stato.  A  tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali e,
qualora   sussistano  i  presupposti  di  autonomia  finanziaria,  le
soprintendenze,    attribuiscono    ogni    anno    alla    Societa',
compatibilmente  con  le  altre  esigenze  istituzionali,  una  quota
proporzionale  delle  entrate  derivanti  dalla vendita dei biglietti
d'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato.
  6.  Le  quote  attribuite  ai  sensi del comma 5 devono restare del
medesimo  importo  annuale  almeno  per  il  periodo  di durata delle
operazioni  finanziarie.  Le  ulteriori  quote  attribuite negli anni
successivi  al  primo  possono  consentire l'attivazione di ulteriori
operazioni.
  7.  Il  pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed
il  rimborso  delle  obbligazioni emesse sono effettuati direttamente
dal   Ministero   per   i   beni   culturali  e  ambientali  e  dalle
soprintendenze   agli   istituti   di  credito  o  ai  sottoscrittori
interessati,  nei  limiti delle quote rispettivamente attribuite alla
Societa'.
  8.  Il  consiglio  di amministrazione della Societa' e' composto da
nove  membri,  cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a
tre  dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per
i  beni culturali e ambientali, e, quanto agli altri due, su proposta
del  Ministro  del  tesoro. Le nomine sono preventivamente comunicale
alle competenti Commissioni parlamentari.
  9.  Il  collegio sindacale della Societa' e' composto da tre membri
effettivi  e  due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi
sono  designati  dal  Ministro  del  tesoro  tra  i  funzionari della
Ragioneria generale dello Stato.
  10.  La  Societa'  presenta  ogni  anno al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta.
  11.  All'onere  di  cui  al  comma  3,  pari a lire un miliardo, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero per i
beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.