Art. 11.
               (Utilizzazione degli immobili demaniali
         in consegna all'Amministrazione dei beni culturali)
    1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e
ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitata
mente  ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali
esigenze  abitative,  alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio
dello  Stato.  Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28
dicembre  1995,  n.  549.  Il  canone e' deterrininato ai sensi degli
articoli  12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes-
sive modificazioni.
 
          Note all'art. 11:
              - L'art. 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          cosi'  recita:  "199.  Ai  dipendenti  dell'Amministrazione
          finanziaria  assegnati  o  trasferiti  in  conformita'   al
          programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia
          di  finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi,
          con priorita' rispetto agli altri aventi  diritto,  alloggi
          appartenenti  al demanio o al patrimonio dello Stato il cui
          canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti
          della  legge  27  luglio  1978,   n.   392   e   successive
          modificazioni".
              -  La  legge  27  luglio 1978, n. 392, e' relativa alla
          "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".