Art. 11. (Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali) 1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitata mente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone e' deterrininato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni.
Note all'art. 11: - L'art. 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni". - La legge 27 luglio 1978, n. 392, e' relativa alla "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".