Art. 12.
          (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)
    1.  Chiunque  produce  generatori  aerosol  contenenti vernici e'
tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e
dei  solventi  in  essi  contenuti. La formula chimica deve prevedere
componenti  neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla
confezione stessa dalla ditta produttrice.
    2.  Il  commercio  dei prodotti non conformi alle disposizioni di
cui  al  comma 1 e' vietato decorso il termine di due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
    3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a
lire ventiquattro milioni.