Art. 13. (Sanzioni penali) 1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "o all'esercizio di un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici". 2. All'articolo 639 del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio". 3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 ottobre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art 13: - L'art. 635 del codice penale cosi' recita: "Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1. con violenza alla persona o con minaccia; 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625; 4. sopra opere destinate all'irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". - L'art. 639 del codice penale cosi' recita: "Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila." - L'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", cosi' recita: "Art. 67. - Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale".