Art. 13.
                          (Sanzioni penali)
    1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale,
dopo  le  parole:  "o  all'esercizio  di  un culto", sono inserite le
seguenti:  "o  su cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici".
    2.  All'articolo  639 del codice penale, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
    "Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico
ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri
storici,  si  applica la pena della reclusione fino a un anno o della
multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".
    3.  All'articolo 67, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n.
1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le
seguenti:  "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1,
di  proprieta'  pubblica  o  oggetto di notifica, da parte di persona
diversa dal proprietario".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 ottobre 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  VELTRONI,   Ministro   per  i  beni
                                  culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Note all'art 13:
              - L'art. 635 del codice penale cosi' recita:
              "Art.   635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde  deteriora  o  rende,  in  tutto   o   in   parte,
          inservibili  cose  mobili  o  immobili altrui, e' punito, a
          querela della persona offesa, con la reclusione fino  a  un
          anno o con la multa fino a lire seicentomila.
              La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
          procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
              1. con violenza alla persona o con minaccia;
              2.  da  datori  di lavoro in occasione di serrate, o da
          lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
          alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
              3. su edifici pubblici o destinati  a  uso  pubblico  o
          all'esercizio  di  un culto, o su altre delle cose indicate
          nel n. 7 dell'art. 625;
              4. sopra opere destinate all'irrigazione;
              5.  sopra  piante  di  viti,  di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  su  boschi selve o foreste, ovvero su vivai
          forestali destinati al rimboschimento".
              - L'art. 639 del codice penale cosi' recita:
              "Art.  639  (Deturpamento  e  imbrattamento   di   cose
          altrui).  -    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art.
          635, deturpa o imbratta cose mobili o  immobili  altrui  e'
          punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
          lire duecentomila."
              - L'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante
          "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", cosi'
          recita:
              "Art. 67. - Chiunque s'impossessa di cose di antichita'
          e  d'arte,  rinvenute  fortuitamente,  ovvero  in seguito a
          ricerche od opere in genere, e' punito ai  sensi  dell'art.
          624 del codice penale.
              Quando  il  reato sia commesso da coloro ai quali venne
          fatta la concessione o data l'autorizzazione  di  cui  agli
          articoli   45   e  47,  sono  applicabili  le  disposizioni
          dell'art. 625 del codice penale".