Art. 2.
             (Programmazione delle attivita' culturali)
    1.  La  partecipazione  di  tutti  i soggetti privati, italiani e
stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attivita'
culturali   dello   Stato   o   a   quelle   cui  lo  Stato  concorre
finanziariamente, e' regolata dal presente articolo.
    2.  Il  Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese
di  agosto  di  ciascun  anno,  adotta il calendario delle iniziative
culturali  che  si  svolgeranno  nel  triennio  successivo, indicando
altresi'  l'eventuale  piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai
fini  della  programmazione  gli  organi  del  Ministero  per  i beni
culturali  e  ambientali,  nonche'  le  regioni,  gli enti locali, le
istituzioni  e  gli  altri  enti  interessati,  entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  propongono  l'elenco  delle  iniziative culturali che
intendono  realizzare  nel triennio successivo. Possono essere svolte
manifestazioni,  mostre  ed  altre  attivita' culturali, anche se non
inserite nel calendario medesimo.
    3.  Il  calendario  delle iniziative culturali, con l'indicazione
dei  soggetti  che  vi  partecipano, e' divulgato dal Ministero per i
beni culturali e ambientali.
    4. Rientrano nelle attivita' culturali:
    a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle
cose  indicate  nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni;
    b)  l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di  mostre  e di
esposizioni  di  rilevante interesse scientifico-culturale delle cose
di  cui alla lettera a), di convegni, nonche' gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari;
    c)  ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-
culturale,  anche  ai  fini didattico- promozionali, ivi compresi gli
studi,  le  ricerche,  la  documentazione  e  la  catalogazione, e le
pubblicazioni  relative  ai beni culturali, nonche' le manifestazioni
per  la  celebrazione  di  anniversari relativi a persone illustri, a
grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;
    d)  l'organizzazione  di  eventi musicali di rilevante interesse,
nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
    e)  l'organizzazione  di  attivita'  e manifestazioni finalizzate
alla  valorizzazione  delle  tradizioni culturali locali, nonche' gli
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
    5. La partecipazione alla realizzazione delle attivita' culturali
puo' avvenire mediante:
    a)  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello Stato, delle
regioni,  degli  enti  locali  territoriali,  di  enti ed istituzioni
pubbliche,  di  fondazioni  e di associazioni legalmente riconosciute
che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' di studio,
di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore culturale e
artistico  o  che organizzano e realizzano attivita' e manifestazioni
culturali;
    b)   erogazioni   liberali   in   denaro  a  favore  di  comitati
organizzatori  appositamente istituiti con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali;
    c)  prestazioni  gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni,
in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).
    6.  I  rapporti  tra  i  soggetti  che intendono partecipare alle
attivita' culturali, quelli che organizzano o realizzano le attivita'
culturali  medesime  e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni
secondo  lo  schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Nelle
convenzioni  devono  essere stabilite le modalita' di contribuzione e
le   forme   di   manifestazione  al  pubblico  della  partecipazione
all'iniziativa.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  o la manifestazione
culturale  sia  di  preminente interesse locale, e coinvolga gli enti
locali   territoriali,   la   convenzione   puo'   essere   stipulata
direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che
intendono  concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo
predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente
locale  territoriale. Nel caso in cui l'attivita' o la manifestazione
culturale  coinvolga le regioni, la convenzione puo' essere stipulata
direttamente    con    i    soggetti    che    intendono   concorrere
finanziariamente,  sulla  base  di  uno schema tipo predisposto dalla
giunta e adottato con delibera consiliare.
    7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali  e'  istituito  il  fondo per le iniziative e le attivita'
culturali.  Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi  del  comma  5  sono  riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro,  al  predetto  fondo.  Nel caso di attivita' o manifestazioni
culturali  di  preminente  interesse  locale,  e  che  coinvolgano le
regioni  e  gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi
del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti
interessati,  con destinazione per le finalita' previste dal presente
articolo.
    8.  Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali mette a
disposizione  in  apposite  contabilita' speciali da aprire in favore
dei  propri organi, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, i
fondi  necessari  alla realizzazione delle attivita' o manifestazioni
culturali.
    9.   Il   rendiconto   annuale,   accompagnato   dalla  relazione
illustrativa  del  funzionario  delegato  che  lo  ha emesso, e' reso
pubblico  e  portato  a  conoscenza  di  tutti  i  soggetti che hanno
partecipato  o  concorso  finanziariamente  alle iniziative culturali
promosse.   La   relazione  illustrativa  contiene,  in  particolare,
valutazioni  in  ordine  alla regolarita', economicita', efficacia ed
efficienza  della  gestione  in ordine agli obiettivi perseguiti e ai
risultati raggiunti.
    10.  Al  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
    "h)  le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni,  degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o istituzioni
pubbliche,  di  comitati  organizzatori  appositamente  istituiti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni
e  associazioni  legalmente  riconosciute  senza  scopo di lucro, che
svolgono   o   promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
documentazione  di  rilevante  valore  culturale  e  artistico  o che
organizzano  e  realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad
apposita  convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione
o  il  restauro  delle  cose  indicate  nell'articolo 1 della legge 1
giugno  1939,  n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per
gli  studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per  ogni  altra  manifestazione  di rilevante interesse scientifico-
culturale  anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi compresi gli
studi,  le  ricerche,  la  documentazione  e  la  catalogazione, e le
pubblicazioni  relative  ai  beni  culturali. Le iniziative culturali
devono  essere  autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore  del  Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali,
dal  Ministero  per i beni culturali e ambientali, che deve approvare
la  previsione  di  spesa  ed il conto consuntivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
riconosciute,  delle  istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate
per  gli  scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego
delle  erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono,  per  causa  non
imputabile   al  donatario,  essere  prorogati  una  sola  volta.  Le
erogazioni   liberali   non   integralmente  utilizzate  nei  termini
assegnati  affluiscono  all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni  e  degli  enti  locali territoriali, nel caso di attivita' o
manifestazioni  in  cui  essi  siano  direttamente  coinvolti, e sono
destinate  ad  un  fondo  da  utilizzare  per  le attivita' culturali
previste  per  l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali  comunica,  entro  il  31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze   l'elenco   nominativo   dei   soggetti  erogatori,  nonche'
l'ammontare   delle   erogazioni  effettuate  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente;";
    b)  all'articolo  13-bis, comma 1, dopo la lettera h) e' inserita
la seguente:
    "h-bis)  il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni  ceduti  gratuitamente,  in  base  ad  apposita  convenzione, ai
soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h);";
    c)  agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, comma 1,
113,  comma  2-bis,  e  114,  comma  1-bis,  dopo  la parola: "h)" e'
inserita la seguente: ", h-bis)".
    11.  Le  disposizioni  del  comma  10 si applicano dal periodo di
imposta  successivo  a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
    12.  All'articolo  2  della  legge 2 aprile 1950, n. 328, dopo il
secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
    "Per  le  mostre  e  le  manifestazioni  promosse  nel territorio
nazionale   o  all'estero  dal  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali  o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli
istituti   italiani   di   cultura   all'estero,   o   da   organismi
sovranazionali,     l'assicurazione     puo'     essere    sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi
oneri  si  provvede  mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'ambito  degli  ordinari  capitoli  dello stato di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali.
    Il  rilascio  della  garanzia  statale  avviene  con  decreto del
Ministro  per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con
il Ministro del tesoro".
    13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro  del  tesoro,  stabilisce  le  procedure,  le modalita' e le
condizioni  per  il  rilascio,  ai sensi delle disposizioni di cui al
comma  12,  della  garanzia  statale  e per l'assunzione del relativo
rischio.
    14.  All'articolo  3,  primo comma, della legge 2 aprile 1950, n.
328,  le  parole: "a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ad un
anno".
    15.  Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 10
e  11,  valutate  in  lire  3  miliardi  per  l'anno 1998 e in lire 2
miliardi  annui  a  decorrere  dall'anno  1999,  si provvede mediante
corrispondente  utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1997,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
    16.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 2, comma 4:
              -  L'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante
          "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", cosi'
          recita:
              "Art. 1. - Sono soggette alla presente legge  le  cose,
          immobili  e  mobili,  che  presentano  interesse artistico,
          storico, archeologico e etnografico, compresi:
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta';
              b) le cose d'interesse numismatico;
              c)   i   manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  i
          documenti notevoli gli  incunaboli,  nonche'  i  libri,  le
          stampe  e  le  incisioni  aventi  carattere di rarita' e di
          pregio.
              Vi sono pure compresi le ville, i parchi e  i  giardini
          che abbiano interesse artistico e storico.
              Non  sono soggette alla disciplina della presente legge
          le opere di autori viventi o la cui esecuzione non  risalga
          ad oltre cinquanta anni".
              - Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, riguarda "Norme
          relative  all'ordinamento  ed al personale degli archivi di
          Stato".
          Nota all'art. 2, comma 8:
              -   L'art.  10  del  D.P.R.  20  aprile  1994,  n.  367
          (Regolamento  recante semplificazione e accelerazione delle
          procedure di spesa e contabili), cosi' recita:
              "Art. 10 (Contabilita' speciali). - 1. Il versamento di
          fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in
          deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del  regio
          decreto  23  maggio 1924, n.   827 puo' essere autorizzato,
          anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con
          il  decreto  di  cui  al comma 2 nei casi in cui si debbano
          accreditare  a  funzionari  delegati  fondi,  destinati   a
          specifici  interventi,  programmi  e progetti, stanziati in
          diversi  capitoli  di  bilancio  del  medesimo   stato   di
          previsione  della  spesa.  Gli  interventi, i programmi e i
          progetti devono essere stabiliti con decreto  del  ministro
          competente,  ai  sensi  dell'art.  14, comma 1, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.     29   e   successive
          modificazioni.  Il  decreto  indica  la  legge di spesa e i
          capitoli  di  bilancio   interessati,   la   durata   degli
          interventi,  dei  programmi  o dei progetti e l'entita' dei
          relativi finanziamenti.
              2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che,  su
          proposta  dell'amministrazione  interessata,  autorizza  il
          versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce
          la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto  e'
          comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte
          dei conti contestualmente alla sua emanazione.
              3.  La disposizione di cui al primo periodo del comma 2
          non  si  applica  alle   contabilita'   speciali   operanti
          nell'ambito del Ministero dell'interno.
              4.  Ove  non  diversamente  stabilito da altre norme, i
          funzionari titolari di contabilita' speciali  istituite  ai
          sensi  del  comma  1  rendono il conto amministrativo della
          gestione nei termini e con le  modalita'  previsti  per  la
          presentazione  dei  rendiconti delle contabilita' di cui al
          comma 3.
              5. Le contabilita' speciali di  cui  all'art.  585  del
          regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827 comunque costituite
          presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a  cura
          delle   sezioni   stesse   quando  sia  trascorsa  un  anno
          dall'ultima  operazione  e  non  siano   state   effettuate
          ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono
          versate  in  conto  entrata  del  tesoro  e  possono essere
          riassegnate  alle  amministrazioni  interessate   su   loro
          richiesta.  Dell'estinzione  e  del  versamento  viene data
          comunicazione al titolare della contabilita' speciale".
          Note all'art. 2, comma 10:
              - Il comma 3 dell'art. 13-bis del  D.P.R.  22  dicembre
          1986,  n.  917  (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi) cosi' recita: "3. Per gli oneri  di  cui  alle
          lettere  a),  g),  h)  e  i)  del  comma  1 sostenuti dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli  soci  nella  stessa   proporzione   prevista   nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito".
              - Il comma 3 dell'art. 21 del citato D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917 cosi recita: "3. Le detrazioni di cui all'art.
          13-bis  spettano  soltanto  per  gli  oneri  indicati  alle
          lettere a), b), g), h)  e  i)  dello  stesso  articolo.  Le
          detrazioni per carichi di famiglia non competono".
              -  Il  comma  1  dell'art. 110-bis del citato D.P.R. 22
          dicembre 1986, n. 917 cosi' recita: "1.  Dall'imposta lorda
          si detrae, fino alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  un
          importo  pari  al  27  per  cento degli oneri indicati alle
          lettere  a),  g),  h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. La
          detrazione spetta a condizione che  i  predetti  oneri  non
          siano  deducibili  nella determinazione dei singoli redditi
          che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di
          rimborso degli  oneri  per  i  quali  si  e'  fruito  della
          detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente
          ha  conseguito  il rimborso e' aumentata di un importo pari
          al 27 per cento dell'onere rimborsato".
              - Il comma 2-bis dell'art. 113  del  citato  D.P.R.  22
          dicembre  1986,  n. 917 cosi' recita: "2-bis.  Dall'imposta
          lorda si detrae, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
          un  importo  pari al 27 per cento degli oneri indicati alle
          lettere a), g), h) e i) del comma 1  dell'art.  13-bis.  Si
          applica  la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, ultimo
          periodo".
              - Il comma 1-bis dell'art. 114  del  citato  D.P.R.  22
          dicembre  1986,  n. 917 cosi' recita: "1-bis.  Dall'imposta
          lorda si detrae, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
          un  importo  pari al 27 per cento degli oneri indicati alle
          lettere a), g), h) e i) del comma 1  dell'art.  13-bis.  La
          detrazione  spetta  a  condizione  che i predetti oneri non
          siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
          che concorre a formare il reddito complessivo.  Si  applica
          la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo".
          Nota all'art. 2, commi 12 e 14:
              - Gli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1950, n. 328,
          recante "Modificazioni alla attuale disciplina delle mostre
          d'arte", cosi' recitano:
              "Art.  2.-  Nel caso di partecipazione a manifestazioni
          organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministro per la
          pubblica istruzione puo' limitare la  durata  del  prestito
          delle    opere   in   relazione   alla   importanza   della
          manifestazione e delle  opere  concesse,  indipendentemente
          dalla durata della mostra od esposizione.
              La  concessione  del  prestito  e'  sempre  subordinata
          all'assicurazione  delle  opere  da  parte   del   Comitato
          organizzatore  della  mostra  o  esposizione, per il valore
          stabilito dal Ministero della pubblica istruzione".
              "Art. 3.- Nei casi previsti negli articoli  precedenti,
          il  materiale artistico o bibliografico non potra' rimanere
          fuori sede per un periodo superiore a sei mesi  dalla  data
          del suo invio all'estero.
              Il Ministero della pubblica istruzione puo' subordinare
          l'invio  all'estero delle cose di cui all'art. 1 a tutte le
          garanzie e condizioni che riterra'  opportuno  compresa  la
          concessione  della reciprocita' del prestito, per mostre od
          esposizioni in Italia".