Art. 2. (Programmazione delle attivita' culturali) 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attivita' culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, e' regolata dal presente articolo. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresi' l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attivita' culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo. 3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, e' divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali. 4. Rientrano nelle attivita' culturali: a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni; b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari; c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale, anche ai fini didattico- promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonche' le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche; d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari; e) l'organizzazione di attivita' e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. 5. La partecipazione alla realizzazione delle attivita' culturali puo' avvenire mediante: a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' e manifestazioni culturali; b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b). 6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attivita' culturali, quelli che organizzano o realizzano le attivita' culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalita' di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attivita' o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione puo' essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attivita' o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione puo' essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare. 7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito il fondo per le iniziative e le attivita' culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto fondo. Nel caso di attivita' o manifestazioni culturali di preminente interesse locale, e che coinvolgano le regioni e gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati, con destinazione per le finalita' previste dal presente articolo. 8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilita' speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attivita' o manifestazioni culturali. 9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, e' reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarita', economicita', efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. 10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;"; b) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera h) e' inserita la seguente: "h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h);"; c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: "h)" e' inserita la seguente: ", h-bis)". 11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1950, n. 328, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all'estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro". 13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure, le modalita' e le condizioni per il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, della garanzia statale e per l'assunzione del relativo rischio. 14. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1950, n. 328, le parole: "a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ad un anno". 15. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l'anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2, comma 4: - L'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", cosi' recita: "Art. 1. - Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". - Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, riguarda "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". Nota all'art. 2, comma 8: - L'art. 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), cosi' recita: "Art. 10 (Contabilita' speciali). - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti. 2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e' comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno. 4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalita' previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al comma 3. 5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorsa un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale". Note all'art. 2, comma 10: - Il comma 3 dell'art. 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) cosi' recita: "3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito". - Il comma 3 dell'art. 21 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cosi recita: "3. Le detrazioni di cui all'art. 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono". - Il comma 1 dell'art. 110-bis del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cosi' recita: "1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato". - Il comma 2-bis dell'art. 113 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cosi' recita: "2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. Si applica la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, ultimo periodo". - Il comma 1-bis dell'art. 114 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 cosi' recita: "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo". Nota all'art. 2, commi 12 e 14: - Gli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1950, n. 328, recante "Modificazioni alla attuale disciplina delle mostre d'arte", cosi' recitano: "Art. 2.- Nel caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministro per la pubblica istruzione puo' limitare la durata del prestito delle opere in relazione alla importanza della manifestazione e delle opere concesse, indipendentemente dalla durata della mostra od esposizione. La concessione del prestito e' sempre subordinata all'assicurazione delle opere da parte del Comitato organizzatore della mostra o esposizione, per il valore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione". "Art. 3.- Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potra' rimanere fuori sede per un periodo superiore a sei mesi dalla data del suo invio all'estero. Il Ministero della pubblica istruzione puo' subordinare l'invio all'estero delle cose di cui all'art. 1 a tutte le garanzie e condizioni che riterra' opportuno compresa la concessione della reciprocita' del prestito, per mostre od esposizioni in Italia".