Art. 3. (Concessioni relative ai servizi aggiuntivi) 1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "previa licitazione privata con almeno tre offerte valide" sono sostituite dalle seguenti: "a norma delle vigenti disposizioni in materia"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".
Note all'art. 3: - L'art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, recante "Misure urgenti per i musei statali", cosi' recita: "Art. 4. - 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; b) servizi di caffetteria di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti societa' o cooper- ative. 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata per una sola volta. 5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza. 5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni". - L'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' recita: "2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta' di procedere alla rinnovazione".