Art. 4.
       (Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici)
    1.  Alla  legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata
dalla  legge  3  marzo  1960,  n.  237,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  quarto  comma, le parole: "50 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "1 miliardo";
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere
d'arte   di   cui   all'articolo   1  e'  effettuata,  con  procedura
concorsuale,   da   una   commissione   composta  dal  rappresentante
dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista
della  costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici
competente    e    da   due   artisti   di   chiara   fama   nominati
dall'amministrazione medesima".
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo vigente della legge 29 luglio 1949, n.  717,
          recante  "Norme  per  l'arte negli edifici pubblici", e' il
          seguente:
              "Art. 1.- Le amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
          ordinamento  autonomo,  nonche'  le regioni, le province, i
          comuni e tutti gli  altri  enti  pubblici,  che  provvedano
          all'esecuzione  di nuove costruzioni di edifici pubblici ed
          alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause
          di  guerra,  devono  destinare  all'abbellimento  di   essi
          mediante  opere  d'arte  una  quota  non inferiore al 2 per
          cento, della spesa totale prevista nel progetto.
              I progetti relativi agli edifici di cui  alla  presente
          legge  dovranno contenere l'indicazione di massima di dette
          opere d'arte e il computo del relativo importo.
              Nei casi  in  cui  edifici  siano  eseguiti  per  lotti
          separati   ed   anche   in   tempi   successivi,   ai  fini
          dell'applicazione della presente legge si ha riguardo  alla
          spesa totale prevista nel progetto.
              Sono   escluse   da   tale  obbligo  le  costruzioni  e
          ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o  di
          alloggi  popolari,  nonche'  gli  edifici  a  qualsiasi uso
          destinati, che importino  una  spesa  non  superiore  a  50
          milioni.
              A  formare  la  quota del 2 per cento non concorrono le
          somme che eventualmente siano state previste per  opere  di
          decorazione generale.
              Qualora   il   progetto   architettonico   non  preveda
          l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura,
          il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed
          all'ordinazione di opere d'arte  mobili  di  pittura  e  di
          scultura, che integrino la decorazione, degli interni".
              "Art.  2.  -  La scelta degli artisti, per l'esecuzione
          delle opere d'arte di cui  all'articolo  precedente,  sara'
          fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa,
          in  concorso  con  il  progettista  della costruzione ed il
          soprintendente alle Gallerie, competente per territorio,  o
          di un artista da questi designato.
              Qualora  il  valore  complessivo  delle opere d'arte da
          eseglursi superi i due milioni di lire, le  amministrazioni
          provvederanno    all'assegnazione   mediante   concorso   a
          carattere nazionale. Dovra' in tal  caso  provvedersi  alla
          costituzione di una commissione giudicatrice composta:
              1)   di   quattro  rappresentanti  dell'amministrazione
          interessata di cui almeno uno  deve  essere  un  artista  o
          critico  d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente
          della commissione;
              2) del  soprintendente  alle  Gallerie  competente  per
          territorio e del progettista della costruzione;
              3)  di  tre  rappresentanti  dei  pittori  e  scultori,
          nominati  dal  Ministero  della  pubblica   istruzione   su
          designazione  delle  associazioni  sindacali di categoria a
          carattere nazionale e maggiormente rappresentative".
              "Art. 2-bis.  -  Nelle  operazioni  di  collaudo  delle
          costruzioni  di  cui  alla  presente  legge il collaudatore
          dovra' accertare sotto  la  sua  personale  responsabilita'
          l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1.
              In  difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non
          collaudabile fino a quando gli obblighi di cui sopra  siano
          stati  adempiuti  o  l'amministrazione  inadempiente  abbia
          versato la somma relativa alle  opere  mancanti  maggiorata
          del  5%  alla  Soprintendenza  alle gallerie competente per
          territorio, la  quale  si  sostituisce  all'amministrazione
          interessata per l'adempimento degli obblighi di legge".
              "Art.  3.  -  Sugli  importi  destinati ad opere d'arte
          figurativa,  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  1  e  da
          liquidarsi  dopo  regolare  collaudo e nulla osta, da parte
          della competente Soprintendenza alle gallerie agli  artisti
          esecutori  verra'  trattenuto il 2 per cento a favore della
          Cassa nazionale assistenza  belle  arti  istituita  con  la
          legge 25 maggio 1936, n. 1216.
              Tale  trattenuta  verra'  anche applicata sugli importi
          destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma
          dell'art. 1.
              Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza
          belle arti verra' fatto  direttamente  dall'amministrazione
          sul  cui  bilancio  grava  la  spesa  della  costruzione  o
          ricostruzione".