Art. 4. (Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici) 1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo"; b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente della legge 29 luglio 1949, n. 717, recante "Norme per l'arte negli edifici pubblici", e' il seguente: "Art. 1.- Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento, della spesa totale prevista nel progetto. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni". "Art. 2. - La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sara' fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseglursi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una commissione giudicatrice composta: 1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della commissione; 2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione; 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative". "Art. 2-bis. - Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovra' accertare sotto la sua personale responsabilita' l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non collaudabile fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce all'amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge". "Art. 3. - Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Soprintendenza alle gallerie agli artisti esecutori verra' trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216. Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1. Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verra' fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione".