Art. 5. (Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico) 1. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni con uno o piu' istituti di credito all'uopo prescelti". 2. In ogni caso, gli immobili di proprieta', restaurati a totale carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate da apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed i singoli proprietari. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico. 3. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961) n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. E' altresi' autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 6. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, e' effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 5: - L'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, recante "Disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico" cosi' recita: "Art. 3. - Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'art. 16, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo', con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facolta' di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla meta', sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni. In ogni caso gli immobili di proprieta' privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari. Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, puo' adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione". - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, recante "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502", cosi' recita: "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, 1e entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropriazione o l'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico".