Art. 5.
              (Provvedimenti finanziari a favore degli
immobili di interesse storico-artistico)
    1.  All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente:
    "Al  fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale
immobiliare,  lo  Stato  puo' concedere contributi in conto interessi
sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1
giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro,
conservazione    e    manutenzione,    approvati   dalla   competente
soprintendenza.  Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali
autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei
punti  percentuali  degli  interessi  del  mutuo  che e' assistito da
privilegio  sugli  immobili  ai  quali si riferisce. Il contributo e'
corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito
secondo  modalita'  da  stabilire  con  convenzioni  con  uno  o piu'
istituti di credito all'uopo prescelti".
    2.  In ogni caso, gli immobili di proprieta', restaurati a totale
carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con
contributi   in   conto   capitale  o  in  conto  interessi,  restano
accessibili   al  pubblico  secondo  modalita'  fissate  da  apposite
convenzioni  da  stipulare  tra  il  Ministero per i beni culturali e
ambientali  ed  i  singoli  proprietari.  In relazione alla tipologia
degli  interventi,  al  valore storico-artistico degli immobili e dei
beni  in  essi  esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.
    3.  I  benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i
contributi  previsti, allo stesso titolo, dall'articolo 3 della legge
21  dicembre  1961) n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
    4.  Con  decreto  del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito  il  Ministro  del  tesoro,  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
    5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  lire  5  miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al relativo onere si
provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n.
332. E' altresi' autorizzato un limite di impegno trentennale di lire
20  miliardi  a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo
delle  proiezioni  per  gli  anni  1998  e  1999  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per i beni culturali e ambientali.
    6.   La  riassegnazione  delle  somme  affluite  all'entrata  del
bilancio  dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno
1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990, n. 431, e' effettuata per la parte eccedente la somma di cui al
comma 5, primo periodo, del presente articolo.
    7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente articolo.
 
          Note all'art. 5:
              -  L'art.  3  della  legge  21  dicembre 1961, n. 1552,
          recante "Disposizioni in materia di tutela  delle  cose  di
          interesse artistico e storico" cosi' recita:
              "Art.  3.  -  Nei  casi  di  cui agli articoli 14, 15 e
          ultimo comma dell'art. 16, della legge 1  giugno  1939,  n.
          1089  e  nel  caso  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo
          precedente, il Ministro per la  pubblica  istruzione  puo',
          con  suo  decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in
          parte posta definitivamente a carico dello  Stato,  qualora
          trattisi  di  opere  di  particolare interesse in relazione
          alla conservazione,  al  ripristino  o  all'incremento  del
          patrimonio  artistico  o  storico  della  Nazione ovvero di
          opere  eseguite  su  cose  in  uso  o  godimento  pubblico,
          protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089.
              Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata
          sostenuta   dal   proprietario   della  cosa  protetta,  il
          Ministro, a lavori ultimati e collaudati,  ha  facolta'  di
          disporre,  con  suo  decreto,  che  lo Stato concorra nella
          spesa stessa per un ammontare  non  superiore  alla  meta',
          sentito  in ogni caso il Consiglio superiore per contributi
          di oltre lire dieci milioni.
              In  ogni  caso  gli  immobili  di  proprieta'  privata,
          restaurati  a carico totale o parziale dello Stato, restano
          accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso  per
          caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero
          della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
              Il   Ministro,   su   parere   conforme  del  Consiglio
          superiore,  puo'  adottare  i  provvedimenti  di   cui   ai
          precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la
          data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
          sia ancora in corso una procedura di liquidazione".
              -  Il  testo  vigente dell'art. 3 della legge 27 giugno
          1985, n. 332, recante "Interventi per la ristrutturazione e
          l'adeguamento degli  edifici  adibiti  a  musei,  gallerie,
          archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23
          luglio 1980, n. 502", cosi' recita:
              "Art.  3.  -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1991, 1e
          entrate  derivanti  dall'applicazione  dell'art.   2   sono
          destinate  all'adeguamento  strutturale  e  funzionale  dei
          locali  adibiti  a  sedi  di  musei,  gallerie  archivi   e
          biblioteche   dello   Stato,  alle  misure  di  prevenzione
          incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni
          altra misura di  prevenzione  nei  locali  stessi,  nonche'
          all'espropriazione o l'acquisto, anche mediante l'esercizio
          del  diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di
          interesse artistico e storico".