Art. 6.
                      (Alienazione di immobili
                   di interesse storico-artistico)
    1.  Al  comma  3  dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli immobili per i
quali  non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano
ad  applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma,
della legge 1 giugno 1939, n. 1089".
    2.  Al  comma  6  dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127, l'ultimo periodo e' soppresso.
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127  (Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo),  cosi'
          recita:
              "Art. 12. (Disposizioni in materia di alienazione degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica).  -  1. Dopo il comma 2
          dell'art. 1 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  560,  e'
          inserito il seguente:
              "2-bis.  Le  disposizioni  della  presente legge non si
          applicano  alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici
          territoriali   che   non   abbiano  finalita'  di  edilizia
          residenziale pubblica. Agli immobili urbani  pubblici  e  a
          quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge
          1  giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
          edilizia residenziale si applicano  le  disposizioni  degli
          articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e suc-
          cessive modificazioni".
              2.  I  comuni  e  le  province  possono  procedere alle
          alienazioni del proprio  patrimonio  immobiliare  anche  in
          deroga  alle  norme  di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.
          783,  e  successive  modificazioni,   ed   al   regolamento
          approvato  con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e suc-
          cessive   modificazioni,   nonche'   alle    norme    sulla
          contabilita'  generale  degli enti locali, fermi restando i
          principi generali dell'ordinamento  giuridico-contabile.  A
          tal  fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
          forme di pubblicita' per acquisire e  valutare  concorrenti
          proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente
          interessato.
              3.  Alle  alienazioni  di  beni  immobili  di interesse
          storico e artistico dello Stato, dei comuni e  delle  prov-
          ince si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
          seguenti  della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089.  I beni
          immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n.
          364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali  non
          siano  state  in tutto o in parte rinnovate e trascritte le
          notifiche ai sensi dell'articolo 2  della  legge  1  giugno
          1939,  n.  1089,  sono, su domanda degli aventi diritto, da
          presentarsi entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  ricompresi a tutti gli effetti tra
          gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge  1
          giugno  1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali,
          dei beni immobili di cui al  periodo  precedente,  avvenute
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al capo III,
          sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
              4. Le  disposizioni  del  comma  3  e  quelle  da  esse
          richiamate  non  si  applicano  alle alienazioni deliberate
          prima del 31 dicembre 1996, da parte di  enti  ed  istituti
          pubblici,  aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella
          tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno
          1939, n. 1089, per i quali  non  siano  intervenute,  prima
          della  deliberazione  di  alienazione,  la  notifica  e  la
          trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.
          In assenza di regolamento,  i  comuni  e  le  province  non
          possono  procedere alle alienazioni secondo le disposizioni
          di cui al comma 2.
              5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai  sensi  della
          legge  1  giugno  1939,  n. 1089, relative ad interventi in
          materia  di  edilizia  pubblica  e  privata  sui  beni   di
          interesse  storico  e  artistico,  sono rilasciate entro il
          termine  di  novanta  giorni  dalla   presentazione   della
          richiesta  alla  competente  soprintendenza.  Il termine e'
          sospeso, fino a trenta giorni, per una sola  volta,  se  la
          competente  soprintendenza  richiede chiarimenti o elementi
          integrativi di giudizio ovvero procede ad  accertamenti  di
          natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
              6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida
          a  provvedere  nel  successivo termine di trenta giorni, le
          richieste di approvazione e di autorizzazione si  intendono
          accolte.  In  tali casi, nei confronti dei responsabili del
          ritardo e' promosso il procedimento  disciplinare  mediante
          contestazione    di   addebiti,   in   applicazione   delle
          disposizioni vigenti".