Art. 7
               Provvedimenti a favore della diffusione
      della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico,
                       scientifico e culturale

  1.  Al  fine  di  favorire  la  fruizione del patrimonio artistico,
scientifico  e  culturale  da parte degli studenti, le scuole di ogni
ordine   e  grado  possono  stipulare  apposite  convenzioni  con  le
soprintendenze.  Le  convenzioni  fissano  le modalita' attraverso le
quali  le  istituzioni  museali  si  impegnano  ad elaborare percorsi
didattici  e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano
conto  della  specificita' della scuola richiedente e delle eventuali
particolari  esigenze  determinate dalla presenza di alunni disabili.
Gli  oneri  derivanti  dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola
richiedente  e  la  soprintendenza.  Al  finanziamento  della quota a
carico  della  singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e
nei  limiti  del  fondo per le iniziative e le attivita' culturali di
cui al comma 7 dell'articolo 2.