Art. 8. (Associazioni di volontariato) 1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attivita' per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni.
Nota all'art. 8: - La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.