Art. 8.
                   (Associazioni di volontariato)
    1.  Al  fine  di  favorire la fruizione del patrimonio artistico,
scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite
convenzioni   con   le  associazioni  di  volontariato  che  svolgono
attivita'  per  la  salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei
beni  culturali,  ai  sensi  della  legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli
oneri  derivanti  dalle  convenzioni  sono  a  carico  delle medesime
associazioni.
 
          Nota all'art. 8:
              - La legge 11 agosto 1991,  n.  266  (Legge-quadro  sul
          volontariato)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22
          agosto 1991, n. 196.