Art. 9
                    Provvedimenti a favore delle
                    aree archeologiche di Pompei

  1.  In  attesa  della  riorganizzazione  del  Ministero  per i beni
culturali  e  ambientali  e  al  fine  di  incentivare l'attivita' di
tutela,   conservazione   e   fruizione   pubblica   del   patrimonio
archeologico,  la  soprintendenza  di  Pompei  e' dotata di autonomia
scientifica,  organizzativa,  amministrativa e finanziaria per quanto
concerne l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese per il
personale.
  2.  Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il consiglio di
amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione,
le  relative  variazioni,  il  conto  consuntivo e si esprime su ogni
altra  questione  che  gli  venga  sottoposta  dal soprintendente. Il
bilancio  di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi
entro  quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali
e al Ministero del tesoro per l'approvazione.
 3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente all'ex carriera
   direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
  4.   E'   istituito  il  collegio  dei  revisori  dei  conti  della
soprintendenza,  composto  da due funzionari del Ministero per i beni
culturali  e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro,
con funzioni di presidente.
  5.  E'  istituito  un  comitato,  composto  dal soprintendente, dal
responsabile  amministrativo, da un rappresentante della provincia di
Napoli,  da  uno  della  regione  Campania  e  dai sindaci dei comuni
ricompresi  nel  territorio  della  soprintendenza, con il compito di
esprimere  pareri  e  di  formulare  proposte  sui  progetti  e sulle
iniziative  volte  a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni
propositive,  di  coordinamento  e  di  scambio  di informazioni e di
conoscenze.
  6.  Nell'ambito  delle dotazioni organiche del Ministero per i beni
culturali   e   ambientali   e'  istituito  l'ufficio  del  direttore
amministrativo della soprintendenza, cui e' preposto un dirigente del
ruolo  dei  dirigenti amministrativi di cui alla tabella l, quadro A,
annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n.  805.  Il  direttore  amministrativo  adotta  i  provvedimenti  di
attuazione  del  programma e del bilancio di previsione, ivi compresi
gli  atti  di  impegno  e  di  spesa  e  cura  l'amministrazione  del
personale. Alla soprintendenza e' assegnata la dotazione di personale
stabilita  dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
soprintendente.
  7.   Per  particolari  esigenze  connesse  al  perseguimento  delle
finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  il  Ministro  per i beni
culturali   e   ambientali,   sentito   il  soprintendente  e  previa
comunicazione al Consiglio dei ministri, puo' affidare le funzioni di
cui  al  comma  6  ad  un  soggetto estraneo all'Amministrazione, con
contratto  di  diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile.  Il  relativo  trattamento  economico e' determinato dal
Ministro  per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro
del  tesoro,  in  misura  non  inferiore  allo  stipendio iniziale di
dirigente   dello   Stato   e  con  una  indennita'  comprensiva  del
trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato.
  8.  Le  somme  assegnate  alla  soprintendenza dall'amministrazione
centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro
provento   esterno   affluiscono  al  bilancio  della  soprintendenza
medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attivita'
di  recupero,  di  restauro, di adeguamento strutturale e funzionale.
Gli  introiti  derivanti  dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti
dai  biglietti  d'ingresso  agli  scavi e alle altre aree e complessi
archeologici  della  soprintendenza  sono  destinati ad interventi di
adeguamento  strutturale  e  funzionale,  ai  restauri,  al  recupero
archeologico,  alle  attivita'  di promozione culturale, di godimento
del  bene  stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre
attivita'  da  realizzare  nelle  medesime  aree  e sono acquisiti al
bilancio  della  soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto
del  Ministro  per  i beni culturali e ambientali, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sono  stabilite le norme per il funzionamento
amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.
  9.  Al  fine  di  promuovere, in ambito nazionale e internazionale,
l'immagine   degli   scavi   di   Pompei   e  degli  altri  complessi
archeologici,  la  soprintendenza  realizza  iniziative  miranti alla
valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma,
con  gli  enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e
privati interessati e con la regione Campania.
  10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte
dei  complessi  archeologici,  puo'  essere  data  in  uso a soggetti
pubblici  e  privati,  per la durata non superiore a tre anni, previa
assunzione  delle  spese  necessarie  per  il  restauro  del  bene  o
dell'immobile,  stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza
e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del
restauro.
  11.  In  sede di prima applicazione della presente legge, i servizi
aggiuntivi  previsti  dall'articolo  4  del decreto-legge 14 novembre
1992,  n.  433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1993,  n.  4,  nonche'  dall'articolo 47- quater del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995,  n.  85,  sono  attivati  con il metodo della trattativa
privata.
  12.  Alla  soprintendenza  di  Pompei  si applicano le disposizioni
previste  per  gli  enti  ed organismi pubblici di cui alla tabella A
allegata   alla   legge   29  ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni.   Alla   soprintendenza   medesima   si  applicano  le
disposizioni  di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza e' assoggettata
al controllo della Corte dei conti.
  13.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  65, comma 2,
lettera  c-quater),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, concernente la deducibilita' delle erogazioni liberali
in  denaro,  per  le  erogazioni  liberali  effettuate nel periodo di
imposta  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e  nei  due  successivi  da soggetti titolari di reddito di impresa a
favore  dello  Stato  per  la manutenzione, protezione e restauro del
patrimonio  delle aree archeologiche di Pompei e' concesso un credito
di   imposta   nella   misura   del   30   per  cento  dell'ammontare
dell'erogazione  stessa,  fino  ad  un  limite  di lire 1.000 milioni
annue,  da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi
di  imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non concorre alla
formazione  del  reddito imponibile, ne' e' considerato ai fini della
determinazione  del  rapporto di cui all'articolo 63 del citato testo
unico, relativo alla deducibilita' degli interessi passivi.
  14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato in
lire  500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in
lire  2.000  milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-  1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
          Nota all'art. 9, comma 6:
              -  Il  D.P.R.  3  dicembre  1975,   n.   805,   recante
          "Organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali" e' pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1997, n. 23.
          Note all'art. 9, comma 11:
              -  Per  il testo dell'art. 4 del D.L. 14 novembre 1992,
          n.   433, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          gennaio 1993, n. 4, si veda in nota all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  47-quater del D.L. 23 febbraio
          1995, n.  41 convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo  1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della
          finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree  depresse),
          cosi' recita:
              "Art. 47-quater (Gestione dei beni culturali). - 1. Per
          la  fruizione  dei  beni artistici, archeologici, librari e
          archivistici,  storici  e  culturali   in   genere,   fermi
          restando,  per  i  beni  statali,  gli obblighi di tutela a
          carico  del  personale  statale  a   cio'   qualificato   e
          incaricato,  possono  essere affidati, in tutto o in parte,
          in gestione a Fondazioni culturali e bancarie,  societa'  o
          consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma
          2 qualora risulti finanziariamente conveniente.
              2.  I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma
          1 sono quelli iudicati dall'art. 4, comma 1,  del  decreto-
          legge   14   novembre   1992,   n.   433,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993  n.  4,  nonche'
          quelli   di   accoglienza,  di  informazione,  di  guida  e
          assistenza   didattica   e   di   fornitura   di    sussidi
          catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione
          commerciale  delle  riproduzioni,  di  gestione  dei  punti
          vendita,  dei  centri  di  incontro  e  di  ristoro,  delle
          diapoteche,  delle  raccolte  discografiche  e  biblioteche
          museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di  gestione
          dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre
          e  delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore
          valorizzazione del patrimonio culturale ed alla  diffusione
          della conoscenza dello stesso".
          Nota all'art. 9, comma 12:
              -  La  legge  29 ottobre 1984, n. 720, e' relativa alla
          "Istituzione del sistema di tesoreria  unica  per  enti  ed
          organismi pubblici".
              -  Gli  articoli  25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) cosi' recitano:
              "Art.  25.  (Normalizzazione  dei  conti   degli   enti
          pubblici)  -  Ai  comuni, alle province e relative aziende,
          nonche' a tutti gli enti pubblici  non  economici  compresi
          nella  tabella  A  allegata  alla  presente legge, a quelli
          determinati  ai  sensi  dell'ultimo  comma   del   presente
          articolo,  gli  enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
          apposite norme contenute nella legge di riforma  sanitaria,
          alle  aziende  autonome  dello Stato, agli enti portuali ed
          all'ENEL, e fatto obbligo, entro un anno dalla  entrata  in
          vigore  della  presente legge, di adeguare il sistema della
          contabilita' ed i relativi  bilanci  a  quello  annuale  di
          competenza   e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo  alla
          esposizione della spesa sulla  base  della  classificazione
          economica  e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
          introiti in relazione alla  provenienza  degli  stessi,  al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
              La predetta tabella  A  potra'  essere  modificata  con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
              Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono  dagli
          enti  territoriali,  l'obbligo  di  cui  al  primo comma si
          riferisce solo alle previsioni e ai  consuntivi  di  cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
              Gli  enti  territoriali  presentano in allegato ai loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
              Ai fini della formulazione dei conti pluriennali  della
          finanza  pubblica  e'  fatto  obbligo  agli  enti di cui al
          presente  articolo  di  fornire  al  Ministro  del   tesoro
          informazioni  su  prevedibili  flussi delle entrate e delle
          spese per gli anni considerati  nel  bilancio  pluriennale,
          ove   questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta
          dei   Ministri   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con  proprio  decreto,  individua
          gli  organismi  e  gli  enti  anche di natura economica che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la finanza pubblica, con eccezione degli enti  di  gestione
          delle   partecipazioni   statali   e  degli  enti  autonomi
          fieristici, ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente  articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
          al primo comma si riferisce  solo  alle  previsioni  ed  ai
          consuntivi in termini di cassa".
              "Art.  30  (Conti  di  cassa).  -  1.  Entro il mese di
          febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro  presenta  al
          Parlamento  una  relazione  sulla  stima del fabbisogno del
          settore statale per l'anno in corso,  quale  risulta  delle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto  con  i  corrispondenti  risultati   verificatisi
          nell'anno   precedente.     Nella  stessa  relazione  sono,
          altresi' indicati i criteri adottati  per  la  formulazione
          delle  previsioni  relative  ai  capitoli  di interessi sui
          titoli  del  debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica in-
          via  al  Parlamento  una  relazione   contenente   i   dati
          sull'andamento   dell'economia   nell'anno   precedente   e
          l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
              2. Entro  i  mesi  di  maggio,  agosto  e  novembre  il
          Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento una relazione
          sui  risultati  conseguiti  dalle  gestioni  di  cassa  del
          bilancio  statale  e  della tesoreria, rispettivamente, nel
          primo, secondo e terzo trimestre dell'anno  in  corso,  con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
              3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del tesoro, presenta altresi' al  Parlamento  per  l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti   di   cui   all'articolo   25   e   dalle    regioni,
          rispettivamente,  la  stima  della  previsione di cassa per
          l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri  di  cui
          al  comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua
          predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei  flussi
          finanziari e dell'espansione del credito interno.
              4.  Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il Ministro del tesoro presenta inoltre  al  Parlamento  la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi previsionali e i dati periodici della gestione  di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio  e  ottobre,  i  comuni  e   le   province   debbono
          trasmettere  alla  rispettiva regione, e agli altri enti di
          cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
              6. In detti prospetti devono,  in  particolare,  essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno e nel trimestre precedente, anche  le  variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso la tesoreria e presso gli  istituti  di  credito)  e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
              7.  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio,  maggio,  agosto  e  novembre i dati di cui sopra
          aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme  dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
              8.  Nella  relazione  sul  secondo  trimestre di cui al
          comma 2, il Ministro  del  tesoro  comunica  al  Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza   dei   residui   alla   fine    dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo  di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              9. A  tal  fine,  gli  enti  di  cui  al  comma  5  con
          esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende di servizi debbono
          comunicare  entro   il   30   giugno   informazioni   sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,  sulla  loro   struttura   per   esercizio   di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              10.  I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle  regioni
          entro   il   15  giugno.  Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso  mese  di
          giugno  al  Ministero  del  tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
              11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo' essere effettuato agli enti di cui all'art.  25  della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente adempiuti gli obblighi di  cui  ai  precedenti
          commi".
          Nota all'art. 9, comma 13:
              -  L'art.  65  del  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n. 917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          cosi' recita:
              "Art.  65.  -  1.  Le spese relative ad opere o servizi
          utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti  o  categorie
          di  dipendenti  volontariamente  sostenute  per  specifiche
          finalita' di educazione, istruzione ricreazione, assistenza
          sociale  e  sanitaria  o  culto,  sono  deducibili  per  un
          ammontare   complessivo   non  superiore  al  5  per  mille
          dell'ammontare  delle  spese  per  prestazioni  di   lavoro
          dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
              a)  le  erogazioni  liberali  fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica   nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui alla  lettera  g)  dell'art.  10,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
              b)  le  erogazioni  liberali  fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
              c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita'
          e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare
          complessivamente  non  superiore al 2 per cento del reddito
          d'impresa dichiarato;
              c-bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore    dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere comunitario  per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
              c-ter) le spese sostenute dai soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R.  30
          settembre  1963,  n.  1409,  nella  misura   effettivamente
          rimasta  a  carico.  La  neccesita' delle spese, quando non
          siano obbligatorie per legge, deve  risultare  da  apposita
          certificazione  rilasciata  dalla competente soprintendenza
          del Ministero per i beni  culturali  e  ambientali,  previo
          accertamento  della loro congruita' effettuato d'intesa con
          il competente ufficio del territorio  del  Ministero  delle
          finanze.  La  deduzione  non spetta in caso di mutamento di
          destinazione dei beni senza  la  preventiva  autorizzazione
          dell'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali, di
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui  beni
          immobili  e  mobili vincolati e di tentata esportazione non
          autorizzata di questi ultimi.  L'Amministrazione per i beni
          culturali ed  ambientali  da'  immediata  comunicazione  al
          competente   ufficio  delle  entrate  del  Ministero  delle
          finanze delle violazioni che comportano la  indeducibilita'
          e  dalla  data  di ricevimento della comunicazione inizia a
          decorrere il termine per la rettifica  della  dichiarazione
          dei redditi;
              c-quater)  le  erogazioni  liberali  in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e di associazioni legalmente riconosciute che  senza  scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
          della legge 1 giugno 1939,  n.  1089,  e  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese  le  erogazioni effettuate per l'organizzazione di
          mostre e di esposizioni, che siano di  rilevante  interesse
          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli
          studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.  Le
          mostre,  le  esposizioni,  gli  studi  e le ricerche devono
          essere autorizzati, previo parere del  competente  comitato
          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali
          che dovra' approvare la previsione di  spesa  ed  il  conto
          consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e ambientali
          stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni  fatte
          a  favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
          istituzioni e delle fondazioni  siano  utilizzate  per  gli
          scopi  preindicati,  e controlla l'impiego delle erogazioni
          stesse.
              Detti  termini  possono,  per  causa  non imputabile al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali   non   integralmente   utilizzate   nei   termini
          assegnati,  ovvero  utilizzate  non  in  conformita'   alla
          destinazione, affluiscono, nella loro totalita, all'entrata
          dello Stato;
              c-quinquies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro, per
          importo non superiore al 2 per cento del reddito  d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori dello spettacolo.  Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato.
              3. ...................................................
              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei  precedenti  commi e nel comma 1 dell'art.  62 non sono
          ammesse in deduzione.".