Art. 2
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  sono adottate le seguenti
definizioni:
a) conservazione:  un  complesso di misure necessarie per mantenere o
   ripristinare  gli  habitat  naturali e le popolazioni di specie di
   fauna  e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato
   nelle lettere e) ed i) del presente articolo;
b) habitat   naturali:   le   zone  terrestri  o  acquatiche  che  si
   distinguono   in   base  alle  loro  caratteristiche  geografiche,
   abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
c) habitat  naturali  di interesse comunitario: gli habitat naturali,
   indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea,
   alternativamente:
   1)  rischiano  di  scomparire  nella  loro  area  di distribuzione
   naturale;
   2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della
   loro   regressione   o   per   il   fatto  che  la  loro  area  e'
   intrinsecamente ristretta;
   3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una
   o  piu'  delle  cinque  regioni  biogeografiche  seguenti: alpina,
   atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
d) tipi  di  habitat  naturali prioritari: i tipi di habitat naturali
   che  rischiano  di  scomparire  per  la cui conservazione l'Unione
   europea ha una responsabilita' particolare a causa dell'importanza
   della  loro  area di distribuzione naturale e che sono evidenziati
   nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato  di  conservazione  di  un habitat naturale: l'effetto della
   somma  dei  fattori  che influiscono sull'habitat naturale nonche'
   sulle   specie  tipiche  che  in  esso  si  trovano,  che  possono
   alterarne,   a  lunga  scadenza,  la  distribuzione  naturale,  la
   struttura e le funzioni, nonche' la sopravvivenza delle sue specie
   tipiche.  Lo  stato  di  conservazione  di  un habitat naturale e'
   definito "soddisfacente" quando:
   1)  la  sua  area  di  distribuzione  naturale e la superficie che
   comprende sono stabili o in estensione;
   2)  la  struttura  e  le  funzioni  specifiche  necessarie  al suo
   mantenimento  a  lungo  termine  esistono  e possono continuare ad
   esistere in un futuro prevedibile;
   3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente
   e  corrisponde  a  quanto  indicato  nella lettera i) del presente
   articolo;
f) habitat  di  una  specie:  ambiente definito da fattori abiotici e
   biotici  specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo
   ciclo biologico;
g) specie   di  interesse  comunitario:  le  specie,  indicate  negli
   allegati  B,  D  ed  E,  che,  nel territorio dell'Unione europea,
   alternativamente:
   1)  sono  in  pericolo  con  l'esclusione di quelle la cui area di
   distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio
   dell'Unione  europea  e  che  non sono in pericolo ne' vulnerabili
   nell'area del paleartico occidentale;
   2)  sono  vulnerabili,  quando  il  loro passaggio nella categoria
   delle  specie  in  pericolo  e'  ritenuto probabile in un prossimo
   futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
   3)  sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e,
   pur  non  essendo  attualmente  ne'  in  pericolo ne' vulnerabili,
   rischiano  di  diventarlo  a  prescindere dalla loro distribuzione
   territoriale;
   4)  endemiche  e  richiedono particolare attenzione, a causa della
   specificita'  del  loro  habitat  o delle incidenze potenziali del
   loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
h) specie  prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente
   articolo   per  la  cui  conservazione  l'Unione  europea  ha  una
   responsabilita'  particolare  a  causa  dell'importanza della loro
   area   di   distribuzione   naturale   e   che   sono  evidenziate
   nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);
i) stato  di  conservazione  di una specie: l'effetto della somma dei
   fattori  che,  influendo  sulle  specie, possono alterarne a lungo
   termine  la  distribuzione  e  l'importanza  delle popolazioni nel
   territorio  dell'Unione  europea.  Lo  stato  di  conservazione e'
   considerato "soddisfacente" quando:
   1)  i  dati  relativi all'andamento delle popolazioni della specie
   indicano  che  essa  continua e puo' continuare a lungo termine ad
   essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
   2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e' in declino
   ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile;
   3)  esiste  e  continuera'  probabilmente  ad  esistere un habitat
   sufficiente  affinche'  le  sue  popolazioni si mantengano a lungo
   termine;
l) sito:  un'area  geograficamente  definita,  la  cui superficie sia
   chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni
   biogeografiche  cui appartiene, contribuisce in modo significativo
   a  mantenere  o  a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui
   all'allegato  A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato
   di conservazione soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in
   modo  significativo  alla  coerenza  della  rete ecologica "Natura
   2000"  di  cui  all'articolo 3, al fine di mantenere la diversita'
   biologica    nella   regione   biogeografica   o   nelle   regioni
   biogeografiche  in  questione.  Per le specie animali che occupano
   ampi  territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai
   luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che
   presentano  gli  elementi  fisici o biologici essenziali alla loro
   vita e riproduzione;
n) zona  speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria
   designato  in  base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate
   le  misure  di  conservazione  necessarie  al  mantenimento  o  al
   ripristino,  in  uno  stato  di conservazione soddisfacente, degli
   habitat  naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito
   e' designato;
o) esemplare:  qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie
   elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte
   o  prodotto  che  risultano  essere  ottenuti dall'animale o dalla
   pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento,
   all'imballaggio,  al  marchio  impresso, all'etichettatura o ad un
   altro elemento di identificazione;
p) aree  di  collegamento  ecologico  funzionale: le aree che, per la
   loro  struttura  lineare  e  continua (come i corsi d'acqua con le
   relative  sponde,  o  i  sistemi tradizionali di delimitazione dei
   campi)  o  il  loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le
   aree   forestali)   sono   essenziali   per   la   migrazione,  la
   distribuzione   geografica   e   lo  scambio  genetico  di  specie
   selvatiche;
q) reintroduzione:   traslocazione   finalizzata  a  ristabilire  una
   polazione  di  una  determinata  entita' animale o vegetale in una
   parte  del  suo  areale  di documentata presenza naturale in tempi
   storici nella quale risulti estinta;
r) introduzione:  immissione  di  una  entita'  animale o vegetale in
   un'area  posta  al di fuori del suo areale di documentata presenza
   naturale.