Art. 4
                       Misure di conservazione

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adottano  per  i  siti  di  importanza  comunitaria,  entro tre mesi,
dall'inclusione  nell'elenco  definito  dalla Commissione europea, le
opportune  misure  per  evitare  il  degrado degli habitat naturali e
degli  habitat  di  specie, nonche' la perturbazione delle specie per
cui   le  zone  sono  state  designate,  nella  misura  in  cui  tale
perturbazione  potrebbe  avere  conseguenze  significative per quanto
riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adottano  per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla
loro   designazione,   le  misure  di  conservazione  necessarie  che
implicano  all'occorrenza  appropriati piani di gestione specifici od
integrati   ad   altri  piani  di  sviluppo  e  le  opportune  misure
regolamentari,  amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze  ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato
A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
  3.  Qualora  le zone speciali di conservazione ricadono all'interno
delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione
per queste previste dalla normativa vigente.