Art. 5
                      Valutazione di incidenza

  1.  Nella  pianificazione  e  programmazione  territoriale  si deve
tenere  conto  della  valenza  naturalistico-ambientale  dei  siti di
importanza comunitaria.
  2.  I  proponenti  di piani territoriali, urbanistici e di settore,
ivi  compresi  i  piani agricoli e faunistici venatori, presentano al
Ministero  dell'ambiente,  nel caso di piani a rilevanza nazionale, o
alle  regioni  o  alle  province autonome di Trento e di Bolzano, nel
caso  di  piani  a  rilevanza  regionale o provinciale, una relazione
documentata  per  individuare  e valutare i principali effetti che il
piano  puo'  avere  sul  sito di importanza comunitaria, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del medesmo.
  3.  I  proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali
di  cui  all'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   10   agosto  1988,  n.  377,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad
interventi  ai  quali  non  si applica la procedura di valutazione di
impatto   ambientale,   presentano   all'autorita'   competente  allo
svolgimento   di   tale   procedura  una  relazione  documentata  per
individuare  e  valutare  i  principali  effetti che il progetto puo'
avere   sul  sito  di  importanza  comunitaria,  tenuto  conto  degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
  4.  La  relazione  di  cui  ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai
contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento.
  5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali
si  applica  la  procedura  di  valutazione di impatto ambientale, si
procede ai sensi della vigente normativa in materia.
  6.  Le autorita' di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di
incidenza  dei  piani  o progetti sui siti di importanza comunitaria,
entro  novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi
2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrita', tenendo conto
anche  delle  possibili  interazioni  con  altri  piani e progetti, e
qualora  ricadenti  anche  parzialmente  in  aree  naturali protette,
sentito  l'ente di gestione dell'area. Le Autorita' di cui ai commi 2
e  3  possono  chiedere  una  sola volta integrazioni della relazione
ovvero  possono  indicare  prescrizioni  alle quali il proponente del
piano  o  progetto  deve  attenersi.  Nel  caso  in  cui  la predetta
autorita'  chiede  integrazioni  della  relazione,  il termine per la
valutazione di incidenza e' interrotto e decorre dalla data in cui le
integrazioni pervengono all'autorita' medesima.
  7.  L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva
del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di
incidenza  eventualmente  individuando modalita' di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.
  8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il  piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di
rilevante  interesse  pubblico,  inclusi  motivi di natura sociale ed
economica,   le   amministrazioni  competenti  adottano  ogni  misura
compensativa  necessaria per garantire la coerenza globale della rete
"Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per
le finalita' di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
  9.  Qualora  nei  siti  ricadono  tipi di habitat naturali e specie
prioritari  il  piano  o  il  progetto  di  cui  sia  stata  valutata
l'incidenza  negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere
realizzato  soltanto  con  riferimento  ad  esigenze  connesse con la
salute  dell'uomo  e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria
importanza  per  l'ambiente,  ovvero, previo parere della Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
 
          Note all'art. 5:
            - Per il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 ved.  note  alle
          premesse.  L'art. 1 cosi' recita:
            "Art.  1  (Categorie di opere). - 1. Sono sottoposti alla
          procedura di valutazione di cui all'art. 6  della  legge  8
          luglio  1986,  n.  349,  i  progetti delle opere rientranti
          nelle seguenti categorie:
             a) raffinerie di petrolio greggio  (escluse  le  imprese
          che  producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
          nonche' impianti di gassificazione  e  di  liquefazione  di
          almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
             b)  centrali  termiche  ed altri impianti di combustione
          con potenza termica di  almeno  300  MW,  nonche'  centrali
          nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
          ricerca  per  la  produzione e la lavorazione delle materie
          fissili e fertili, la cui potenza massima non supera  1  KW
          di durata permanente termica);
             c)  impianti  destinati  esclusivamente  allo stoccaggio
          definitivo  o  all'eliminazione  definitiva   dei   residui
          radioattivi;
             d)  acciaierie  integrate di prima fusione della ghisa e
          dell'acciaio;
             e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per  il
          trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti
          contenenti amianto:  per i prodotti di amianto-cemento, una
          produzione  annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per
          le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50
          t  di  prodotti  finiti   e,   per   gli   altri   impieghi
          dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
             f) impianti chimici integrati;
             g)  autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai
          sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di  traffico
          internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per
          il  traffico  a grande distanza nonche' aeroporti con piste
          di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;
             h) porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili e
          porti per la navigazione interna accessibili a battelli con
          stazza superiore a 1350 t;
             i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi
          mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio  a
          terra;
             l)  dighe  ed  altri  impianti  destinati  a trattenere,
          regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
          superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc;
             m)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di
          energia  elettrica  con  tensione  nominale  di   esercizio
          superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
          15 km.
            2. La medesima procedura si applica anche agli interventi
          su opere gia' esistenti, non rientranti nelle categorie del
          comma  1,  qualora  da  tali interventi derivi un'opera che
          rientra nelle categorie stesse; si  applica  altresi'  agli
          interventi   su   opere  gia'  esistenti  rientranti  nelle
          categorie del comma 1 qualora  da  tali  interventi  derivi
          un'opera  con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla
          precedente, con  esclusione,  comunque,  dei  ripristini  e
          delle   terze  corsie  autostradali  aggiuntive  che  siano
          richieste da esigenze relative alla sicurezza del  traffico
          o al mantenimento del livello di esercizio.
            3.  Il  comma 2 non si applica ad eventuali interventi di
          risanamento   ambientale   di   centrali    termoelettriche
          esistenti,    anche    accompagnati    da   interventi   di
          ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato
          di qualita' dell'ambiente  connesso  alla  riduzione  delle
          emissioni.
            4.  Per  agevolare  l'applicazione  dei  commi  2  e 3 il
          Ministro  dell'ambiente  convoca   apposite   riunioni   di
          coordinamento  con  il  Ministero  per  i  beni culturali e
          ambientali   e   con   le    amministrazioni    interessate
          all'esecuzione  delle opere di cui al presente articolo, ai
          fini  di  individuare  anticipatamente,  sulla   base   dei
          programmi  delle  amministrazioni  interessate,  i  casi di
          esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
            5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
          alle opere destinate alla difesa nazionale".
            - Per il D.P.R. 12 aprile 1996, ved. nota alle  premesse.
                  Gli allegati A e B cosi' recitano:
          "Allegato A
                      ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI
                          DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3
             a)  Recupero  di  suoli  dal mare per una superficie che
          superi i 200 ha;
             b) utilizzo non energetico  di  acque  superficiali  nei
          casi  in  cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto
          secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque  minerali
          e  termali,  nei  casi  in  cui la derivazione superi i 100
          litri al minuto secondo;
             c) fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o
          da altre materie fibrose con una  capacita'  di  produzione
          superiore a 100 tonnellate al giorno;
             d)  trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
          prodotti chimici, per una capacita' superiore  alle  35.000
          t/anno di materie prime lavorate;
             e)   produzione   di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  35.000  t/anno  di
          materie prime lavorate;
             f)  stoccaggio  di prodotti chimici pericolosi, ai sensi
          della  legge  29  maggio  1974,  n.   256,   e   successive
          modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000
          tonnellate;
             g)  impianti  per  la  concia  del  cuoio  e del pellame
          qualora la capacita' superi le 12  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno;
             h)  porti  turistici  e  da  diporto  quando lo specchio
          d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree esterne  interessate
          superano  i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore
          ai 500 metri;
             i) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti
          con capacita' superiore a 100 t/giorno;
             l) stazioni di trasferimento di  rifiuti  con  capacita'
          superiore a 200 t/giorno;
             m)  discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una
          capacita' superiore a 100.000 m3.
             n) discariche di rifiuti speciali, ad  esclusione  delle
          discariche per inerti con capacita' sino a 100.000 m3;
             o) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali
          con potenzialita' superiore a 150.000 m3;
             p) impianti di depurazione delle acque con potenzialita'
          superiore a 100.000 abitanti equivalenti;
             q) cave e torbiere con piu' di 500.000 m3/a di materiale
          estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha;
             r)  dighe  ed  altri  impianti  destinati  a trattenere,
          regolare o accumulare le acque in modo  durevole,  ai  fini
          non  energetici,  di  altezza  superiore  a  10  m  e/o  di
          capacita' superiore a 100.000 m3".
          "Allegato B
                      ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI
                          DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4
            1. Agricoltura:
             a)  cambiamento  di   uso   di   aree   non   coltivate,
          seminaturali  o  naturali  per la loro coltivazione agraria
          intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
             b) iniziale forestazione con una superficie superiore  a
          20  ha;  deforestazione  allo scopo di conversione di altri
          usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
             c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o  di
          suini  con piu' di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini
          da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
             d) progetti di irrigazione per una superficie  superiore
          ai 300 ha;
             e)  pisciocoltura  per  superficie complessiva oltre i 5
          ha;
             f) progetti di ricomposizione fondiaria che  interessano
          una superficie superiore a 200 ha.
            2. Industria energetica:
             a)  impianti termici per la produzione di vapore e acqua
          calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
            3. Lavorazione dei metalli:
             a)  impianti  di  arrostimento  o   sinterizzazione   di
          minerali  metalliferi  che  superino 5.000 m2 di superficie
          impegnata o 50.000 m3 di volume;
             b)  impianti  di  produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua
          di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
             c) impianti destinati  alla  trasformazione  di  metalli
          ferrosi mediante:
              laminazione  a  caldo  con  capacita'  superiore  a  20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
              forgiatura con magli la cui energia di  impatto  supera
          50  KJ  per  maglio  e  allorche'  la potenza calorifera e'
          superiore a 20 MW;
              applicazione di strati protettivi di metallo  fuso  con
          una  capacita'  di  trattamento superiore a 2 tonnellate di
          acciaio grezzo all'ora;
             d) fonderie di metalli  ferrosi  con  una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
             e)  impianti  destinati  a  ricavare  metalli grezzi non
          ferrosi da minerali, nonche' concentrati  o  materie  prime
          secondarie  attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
          elettrolitici;
             f) impianti di fusione e lega di  metalli  non  ferrosi,
          compresi  i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
          fonderia) con una  capacita'  di  fusione  superiore  a  10
          tonnellate  per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per
          tutti gli altri metalli al giorno;
             g) impianti per il trattamento di superficie di  metalli
          e  materie  plastiche  mediante  processi  elettrolitici  o
          chimici qualora le vasche destinate al trattamento  abbiano
          un volume superiore a 30 m3;
             h)  impianti  di  costruzione  e  montaggio  di  auto  e
          motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
          la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione  di
          materiale  ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di
          superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
             i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a
          2 ha;
             l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino  5.000
          m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
            4. Industria dei prodotti alimentari:
             a)  impianti  per  il trattamento e la trasformazione di
          materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita'
          di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate  al
          giorno;
             b)  impianti  per  il trattamento e la trasformazione di
          materie prime  vegetali  con  una  produzione  di  prodotti
          finiti   di   oltre   300  tonnellate  al  giorno  su  base
          trimestrale;
             c)   impianti   per   la   fabbricazione   di   prodotti
          lattiero-caseari  con  capacita' di lavorazione superiore a
          200 tonnellate al giorno su base annua;
             d) impianti per la  produzione  di  birra  o  malto  con
          capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
             e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che
          superino 50.000 m3 di volume;
             f)   macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per
          l'eliminazione o il recupero di carcasse e  di  residui  di
          animali  con  una  capacita'  di  trattamento  di  oltre 10
          tonnellate al giorno;
             g) impianti per la produzione di farina di  pesce  o  di
          olio  di  pesce  con  capacita'  di lavorazione superiore a
          50.000 q/anno di prodotto lavorato;
             h)  molitura  dei  cereali,   industria   dei   prodotti
          amidacei,  industria  dei prodotti alimentari per zootecnia
          che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m3
          di volume;
             i)  zuccherifici,  impianti per la produzione di lieviti
          con capacita' di  produzione  o  raffinazione  superiore  a
          10.000 t/giorno di barbabietole.
            5.  Industria  dei  tessili,  del  cuoio, del legno della
          carta.
             a) impianti  di  fabbricazione  di  pannelli  di  fibre,
          pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
          alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
             b)  impianti  per  la  produzione  e  la  lavorazione di
          cellulosa, fabbricazione di carta e  cartoni  di  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno;
             c)  impianti  per  il retrattamento (operazioni quali il
          lavaggio,  l'imbianchimento,  la  mercerizzazione)   o   la
          tintura  di  fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di
          trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
             d) impianti per  la  concia  del  cuoio  e  del  pellame
          qualora  la  capacita'  superi  le 5 tonnellate di prodotto
          finito al giorno.
            6. Industri della gomma e delle materie plastiche.
             a) fabbricazione e trattamento di  prodotti  a  base  di
          elastomeri  con  almeno  25.000  tonnellate/anno di materie
          prime lavorate.
            7. Progetti di infrastrutture.
             a) lavori per l'attrezzamento di  aree  industriali  con
          una superficie interessata superiore ai 40 ha;
             b)  progetti  di  sviluppo  di  aree  urbane, nuove o in
          estensione, interessanti  superfici  superiori  ai  40  ha;
          progetti  di  sviluppo  urbano  all'interno  di aree urbane
          esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
             c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie  e
          le  monofuni  a  collegamento  permanente  aventi lunghezza
          inclinata non superiore a 500  metri,  con  portata  oraria
          massima superiore a 1.800 persone;
             d)  derivazione  ed opere connesse di acque superficiali
          che prevedano derivazioni superiori a 200 litri  al  minuto
          secondo  o  di  acque sotterranee che prevedano derivazioni
          superiori a 50 litri al minuto secondo;
             e) interporti:
             f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
             g) strade extraurbane secondarie;
             h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
          potenziamento di esistenti a  quattro  o  piu'  corsie  con
          lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
             i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
             l)  sistemi  di  trasporto  a guida vincolata (tranvie e
          metropolitane),  funicolari  o  simili  linee   di   natura
          similare,   esclusivamente   o  principalmente  adibite  al
          trasporto dei passeggeri;
             m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
             n) opere costiere destinate a  combattere  l'erosione  e
          lavori  marittimi  volti a modificare la costa, mediante la
          costruzione di dighe, moli ed altri lavori  di  difesa  del
          mare;
             o)  opere  di  regolazione  del  corso  dei  fiumi e dei
          torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed  altri
          simili  destinati  ad  incidere  sul  regime  delle  acque,
          compresi quelli di  estrazione  di  materiali  litoidi  dal
          demanio fluviale e lacuale;
             p) aeroporti;
             q)  porti turistici e da diporto con parametri inferiori
          a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonche'
          progetti di intervento su porti gia' esistenti;
             r) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti
          urbani  ed  assimilabili  con  capacita'  superiore  a   10
          t/giorno,   e  stazioni  di  trasferimento,  con  capacita'
          superiore a 20 t/giorno;
             s) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti
          speciali di capacita' superiore a 10 t/giorno;
             t) centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali
          con potenzialita' superiore a 30.000 m3;
             u) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili;
             v) impianti di depurazione delle acque con potenzialita'
          superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
            8. Altri progetti.
             a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore
          a  5  ha,  centri  turistici   residenziali   ed   esercizi
          alberghieri  con  oltre 300 posti-letto, o volume edificato
          superiore a  25.000  m3,  o  che  occupano  una  superficie
          superiore  ai  20  ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
          dei centri abitati;
             b) piste permanenti per corse  e  prove  di  automobili,
          motociclette ed altri veicoli a motore;
             c)  centri  di  raccolta,  stoccaggio  e rottamazione di
          rottami di  ferro,  autoveicoli  e  simili  con  superficie
          superiore a 1 ha;
             d)  banchi di prova per motori, turbine, reattori quando
          l'area impegnata supera i 500 m2;
             e)  fabbricazione  di  fibre  minerali  artificiali  che
          superino  5.000  m2  di superficie impegnata o 50.000 m3 di
          volume;
             f) fabbricazione, condizionamento,  carico  o  messa  in
          cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/annuo di
          materie prime lavorate;
             g)  stoccaggio  di  prodotti chimici pericolosi ai sensi
          della  legge  29  maggio  1974,  n.   256,   e   successive
          modificazioni,  con capacita' complessiva superiore a 1.000
          t;
             h)  recupero  di  suoli  dal mare per una superficie che
          superi i 10 ha;
             i)  impianti  destinati  alla  produzione  di   clincker
          (cemento)  in forni rotativi la cui capacita' di produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  in  calce  viva  in
          forni  rotativi  la  cui  capacita' di produzione supera 50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
             l) cave e torbiere;
             m)  impianti  per la produzione di vetro compresi quelli
          destinati alla produzione di fibre di vetro, con  capacita'
          di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
             n)  trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
          prodotti chimici, per una capacita' superiore  alle  10.000
          t/anno di materie prime lavorative;
             o)   produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  10.000  t/anno  di
          materie prime lavorate".