Art. 5 Valutazione di incidenza 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano puo' avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesmo. 3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorita' competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento. 5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia. 6. Le autorita' di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrita', tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorita' di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorita' chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza e' interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorita' medesima. 7. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto. 8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalita' di cui all'articolo 13 del presente regolamento. 9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Note all'art. 5: - Per il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 ved. note alle premesse. L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1 (Categorie di opere). - 1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie: a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi; b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica); c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi; d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t; f) impianti chimici integrati; g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonche' aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri; h) porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t; i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra; l) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc; m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. 2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere gia' esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresi' agli interventi su opere gia' esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio. 3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualita' dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni. 4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale". - Per il D.P.R. 12 aprile 1996, ved. nota alle premesse. Gli allegati A e B cosi' recitano: "Allegato A ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3 a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha; b) utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; c) fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno; d) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate; e) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate; f) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 tonnellate; g) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno; h) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri; i) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacita' superiore a 100 t/giorno; l) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita' superiore a 200 t/giorno; m) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacita' superiore a 100.000 m3. n) discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' sino a 100.000 m3; o) centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 150.000 m3; p) impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti; q) cave e torbiere con piu' di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha; r) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3". "Allegato B ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4 1. Agricoltura: a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe; d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha; e) pisciocoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha. 2. Industria energetica: a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. 3. Lavorazione dei metalli: a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3; h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. 4. Industria dei prodotti alimentari: a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume; f) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta. a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno; c) impianti per il retrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno. 6. Industri della gomma e delle materie plastiche. a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 7. Progetti di infrastrutture. a) lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; e) interporti: f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili; g) strade extraurbane secondarie; h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto dei passeggeri; m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; p) aeroporti; q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonche' progetti di intervento su porti gia' esistenti; r) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili con capacita' superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacita' superiore a 20 t/giorno; s) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacita' superiore a 10 t/giorno; t) centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000 m3; u) discariche di rifiuti urbani ed assimilabili; v) impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti. 8. Altri progetti. a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto, o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati; b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/annuo di materie prime lavorate; g) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 t; h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; i) impianti destinati alla produzione di clincker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno; l) cave e torbiere; m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno; n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorative; o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate".