Art. 7
                            Monitoraggio

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adottano  le  idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato
di  conservazione  delle specie e degli habitat naturali di interesse
comunitario,  con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  definisce  con  proprio  decreto,
sentiti  per  quanto  di  competenza  il  Ministero  per le politiche
agricole  e  l'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica, le linee
guida per il monitoraggio.