Art. 7 Monitoraggio 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio.