Art. 3. 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 19 milioni annue  a  decorrere  dall'anno  1997,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero degli affari esteri. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.