Art. 2.
                              Competenze
  1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
  a)  l'indirizzo, la  proposta e  il coordinamento  delle iniziative
normative  e  amministrative  in  tutte  le  materie  attinenti  alla
progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita';
  b)  l'acquisizione   e  l'organizzazione  di   informazioni,  anche
attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il
coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo,
di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari
opportunita';
  c) l'adozione  e il coordinamento  delle iniziative di studio  e di
elaborazione progettuale  inerenti le  problematiche della  parita' e
delle pari opportunita';
  d) la  definizione di  nuove politiche di  intervento, di  studio e
promozione di progetti ed  iniziative, nonche' di coordinamento delle
iniziative delle  amministrazioni e  degli altri enti  pubblici nelle
materie della parita' e delle pari opportunita';
  e) l'indirizzo e il  coordinamento delle amministrazioni centrali e
locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle
normative  e  degli  orientamenti  governativi  nelle  materie  della
parita' e delle pari opportunita';
  f) la  promozione delle  necessarie verifiche  in materia  da parte
delle amministrazioni  competenti, anche ai fini  della richiesta, in
casi di particolare rilevanza, di  specifiche relazioni o del riesame
di particolari provvedimenti  ai sensi dell'art. 5,  comma 2, lettera
c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  g)   l'adozione   delle   iniziative   necessarie   all'adeguamento
dell'ordinamento   nazionale  ai   principi   ed  alle   disposizioni
dell'Unione europea  e per la realizzazione  dei programmi comunitari
nelle materie della parita' e delle pari opportunita';
  h) la cura dei rapporti  con le amministrazioni statali, regionali,
locali, nonche' con gli organismi operanti in materia di parita' e di
pari opportunita'  in Italia  e all'estero, con  particolare riguardo
all'Unione europea, all'Organizzazione  mondiale delle Nazioni Unite,
al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
  i) l'adozione  delle iniziative necessarie alla  rappresentanza del
Governo  italiano,  in  materia,  nei rapporti  internazionali  e  in
organismi nazionali e internazionali,  anche mediante la designazione
di rappresentanti.
  2. Il Dipartimento  provvede, inoltre, agli affari  generali e agli
affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti
strumentali all'esercizio di ogni  altra funzione comunque attribuita
o delegata al Ministro per  le pari opportunita', all'attivita' degli
organi  collegiali   operanti  presso  il  Dipartimento   nonche'  al
necessario  coordinamento delle  attivita'  svolte dalla  Commissione
nazionale per le parita' e le  pari opportunita' tra uomo e donna, di
cui  alla  legge  22  giugno  1990, n.  164,  e  dagli  altri  organi
collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'.
  3.  Il  Dipartimento  provvede,  altresi', alle  relazioni  con  il
pubblico  ed  a tutte  le  richieste  di informazioni  relative  alla
materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  5,  comma   2, lettera c), della
          citata legge n.  400/1988, e' il seguente:
            "2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  i  sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
              a) - b) (Omissis);
            c)  puo'  sospendere  l'adozione  di atti  da  parte  dei
          Ministri  competenti  in    ordine  a  questioni  politiche
          e  amministrative, sottoponendoli   al     Consiglio    dei
          Ministri    nella   riunione immediatamente successiva".
            -   Per il  titolo della  legge n.  164/1990, si  veda in
          nota alle premesse.
            -  Il testo  degli  articoli 29,  31  e 37  della  citata
          legge  n.  400/1988, e' il seguente:
            "Art. 29 (Consulenti  e comitati di consulenza).-  1.  Il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo'  avvalersi di
          consulenti e costituire comitati    di    consulenza,    di
          ricerca  o  di  studio  su  specifiche questioni.
            2.  Per  tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
          determinato  da    conferire    a     magistrati,   docenti
          universitari,   avvocati  dello Stato,  dirigenti  e  altri
          dipendenti  delle   amministrazioni   dello Stato,    degli
          enti    pubblici,    anche   economici,   delle  aziende  a
          prevalente  partecipazione  pubblica  o  anche  ad  esperti
          estranei all'amministrazione dello Stato.
            3.   Gli incarichi   sono conferiti   con  decreto    del
          Presidente    del  Consiglio dei Ministri,  che ne fissa il
          compenso di  concerto con il Ministro del tesoro".
            "Art. 31 (Consiglieri  ed esperti). - 1. Le  funzioni  di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio    presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono    svolte  da
          consiglieri    secondo  l'organico  di    cui alla allegata
          tabella A. In tale organico non e'  compreso  il  posto  di
          capo ufficio stampa.
            2.    I  dipendenti    di amministrazioni   diverse dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  chiamati    ad
          esercitare  le    funzioni  predette  sono    collocati  in
          posizione   di   comando  o    fuori    ruolo  presso    la
          Presidenza,  salvo che   l'incarico sia a tempo parziale  e
          consenta   il   normale   espletamento    delle    funzioni
          dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi  agli  esperti  sono disposti dal  Presidente del
          Consiglio dei Ministri o dai Ministri    senza  portafoglio
          nell'ambito della  dotazione di cui alla tabella  A e sulla
          base  della  ripartizione   numerica stabilita, con proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
            4. I decreti di conferimento    di  incarico  ad  esperti
          nonche'  quelli relativi  a dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche diverse  dalla Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri o  di  enti  pubblici,  con qualifica dirigenziale
          o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non    siano  confermati entro tre mesi  dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
            5.  Il   conferimento delle   qualifiche dirigenziali del
          ruolo della Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri  e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".
            "Art.  37    (Dotazioni  organiche).  -   1. La dotazione
          organica delle  qualifiche  funzionali  del  personale  non
          dirigenziale  della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri
          e'  determinata secondo   quanto previsto dalla  tabella  B
          allegata alla presente legge.
            2.    Oltre   al   personale    appartenente   al   ruolo
          organico   delle qualifiche   funzionali, possono    essere
          chiamati,  nei limiti  di cui alla  predetta tabella  B, in
          posizione    di comando   o fuori   ruolo, dipendenti dello
          Stato o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  e  di  enti
          pubblici    anche  economici.    Per particolari   esigenze
          tecniche  e con decreti  del Presidente  del Consiglio  dei
          Ministri,  possono essere conferiti,   nei limiti   di  cui
          alla  tabella    B,  incarichi    a persone particolarmente
          esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
            3.   Le   qualifiche   funzionali      ed    i    profili
          professionali    del personale    della   Presidenza    del
          Consiglio   dei  Ministri   sono disciplinati  secondo   le
          disposizioni   vigenti in  materia  per  le amministrazioni
          dello Stato".