Art. 4. Uffici di diretta collaborazione del Ministro 1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto. 3. Per l'istruttoria e il coordinamento tecnicoamministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunita', puo' essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto. 4. Il Ministro puo', altresi', avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.