Art. 4.
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro
  1. Per il supporto all'esercizio  delle proprie competenze e per il
raccordo  con   gli  uffici  dell'amministrazione,  il   Ministro  e'
coadiuvato dal capo di  gabinetto, dal consigliere giuridico preposto
al  settore legislativo,  dal segretario  particolare e  dall'addetto
stampa.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma  1  sono  istituiti  la  segreteria
particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.
  3. Per l'istruttoria e il coordinamento tecnicoamministrativo delle
iniziative  inerenti  le  problematiche di  pari  opportunita',  puo'
essere istituita una segreteria  tecnica, che collabora con l'Ufficio
di Gabinetto.
  4. Il  Ministro puo',  altresi', avvalersi della  collaborazione di
consiglieri ed esperti  nominati ai sensi degli articoli 29,  31 e 37
della legge 23 agosto 1988, n. 400.