Art. 5.
                         Settore legislativo
  1.  E'  costituito  nell'ambito  dell'Ufficio centrale  di  cui  al
decreto  del Presidente  della  Repubblica 19  luglio  1989, n.  366,
presso  il Ministro  per le  pari opportunita',  un apposito  settore
legislativo che provvede, nelle  materie delegate al Ministro stesso,
ai  seguenti  compiti:   consulenza  giuridica;  predisposizione  dei
provvedimenti  normativi  di  competenza  del Ministro  per  le  pari
opportunita'; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza
del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  e di  altri  Ministri;
adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.
  2.  Al settore  legislativo  e' preposto  il consigliere  giuridico
designato con proprio decreto dal Ministro.
  3. Il settore legislativo e'  posto alla dipendenza del Ministro ed
opera  in  collegamento  funzionale  con l'Ufficio  centrale  per  il
coordinamento dell'iniziativa legislativa  e dell'attivita' normativa
del  Governo e  con gli  uffici e  servizi del  Dipartimento che,  su
richiesta del  consigliere giuridico preposto al  settore, provvedono
agli adempimenti  istruttori e a quelli  strumentali al funzionamento
del settore stesso.
 
          Nota all'art. 5:
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  19 luglio
          1989, n.  366, reca:  "Regolamento di  attuazione dell'art.
          23 della  legge 23 agosto  1988,    n.   400,   concernente
          istituzione   nell'ambito  del Segretariato  generale della
          Presidenza  del    Consiglio  dei    Ministri  dell'Ufficio
          centrale    per     il    coordinamento     dell'iniziativa
          legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".