Art. 6. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attivita' e dei risultati raggiunti. 2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente decreto. 3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonche' per le relazioni con il pubblico. 4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".