Art. 6.
                        Capo del Dipartimento
  1. Il capo del Dipartimento, nominato  ai sensi degli articoli 21 e
28 della  legge 23 agosto 1988,  n. 400, cura l'organizzazione  ed il
funzionamento  del  Dipartimento e  risponde  al  Ministro della  sua
attivita' e dei risultati raggiunti.
  2. Le funzioni vicarie, per i  casi di assenza o di impedimento del
capo  del Dipartimento,  sono attribuite,  sentito quest'ultimo,  dal
Ministro al responsabile di uno  degli uffici previsti ai sensi degli
articoli 4 e 7 del presente decreto.
  3.  Alle dirette  dipendenze  del capo  del  Dipartimento opera  il
Servizio per gli  affari generali e per il personale,  nonche' per le
relazioni con il pubblico.
  4. Il  capo del  Dipartimento cura i  rapporti con  il Segretariato
generale e con  gli altri uffici e Dipartimenti  della Presidenza del
Consiglio  dei   Ministri  secondo  le  disposizioni   impartite  dal
Ministro.
 
          Note all'art. 6:
            - Per  il  testo  dell'art.  21  della  citata  legge  n.
          400/1988, si veda in nota alle premesse.
            -    Il  testo   dell'art.   28 della   citata legge   n.
          400/1988 e'  il seguente:
            "Art. 28  (Capi dei dipartimenti e  degli uffici).  -  1.
          I capi dei dipartimenti e degli  uffici di cui all'art.  21
          nonche'  dell'ufficio  di  segreteria    del  Consiglio dei
          Ministri sono nominati   con decreto del    Presidente  del
          Consiglio   dei     Ministri  tra    i  magistrati    delle
          giurisdizioni superiori  amministrative, gli avvocati dello
          Stato, i  dirigenti      generali    dello      Stato    ed
          equiparati,   i   professori universitari ordinari di ruolo
          o fuori ruolo in servizio".