Art. 7.
                            Organizzazione
  1. Il  Ministro provvede con propri  decreti all'organizzazione del
Dipartimento, in particolare attraverso  la costituzione dei seguenti
uffici:
  a)  Ufficio  per  gli  interventi in  campo  economico  e  sociale:
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),
c), d), e), g) e h), e si articola nei seguenti servizi:
    1) servizio per le politiche economiche e sociali;
  2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali;
  b)  Ufficio per  gli interventi  in materia  di parita'  e di  pari
opportunita': provvede agli adempimenti  di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi:
  1) servizio  per il coordinamento  degli organismi di parita'  e di
pari opportunita';
  2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.
  2. Gli  uffici sono strutture  di livello dirigenziale  generale in
cui si articola  il Dipartimento, i servizi sono  unita' operative di
base di livello dirigenziale.
  3.  Il Ministro,  sentito il  capo del  Dipartimento, provvede  con
decreto  all'ulteriore  specificazione  dei compiti  attribuiti  agli
uffici  ed  ai servizi  nonche'  alla  preposizione agli  stessi  dei
responsabili;  provvede,  inoltre,  alla  costituzione  di  eventuali
strutture   temporanee    per   il   raggiungimento    di   obiettivi
predeterminati    avvalendosi,    nell'ambito    delle    complessive
disponibilita'   organiche  e   finanziarie  del   Dipartimento,  del
personale  assegnato  dal  Segretariato generale  e  degli  eventuali
consiglieri ed esperti  nominati ai sensi degli articoli 29,  31 e 37
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
          Nota all'art. 7:
            - Per  i testi  degli articoli 29,  31 e 37  della citata
          legge n.  400/1988 si veda in nota all'art. 4.