Art. 7. Organizzazione 1. Il Ministro provvede con propri decreti all'organizzazione del Dipartimento, in particolare attraverso la costituzione dei seguenti uffici: a) Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per le politiche economiche e sociali; 2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali; b) Ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita': provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita'; 2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali. 2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unita' operative di base di livello dirigenziale. 3. Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonche' alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilita' organiche e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 7: - Per i testi degli articoli 29, 31 e 37 della citata legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 4.