Art. 8.
                          P e r s o n a l e
  1.  All'assegnazione del  personale al  Dipartimento, salvo  quanto
previsto  in altre  disposizioni  del presente  decreto, provvede  il
Segretario generale della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, nei
limiti  del  contingente fissato  dal  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri, d'intesa con il  Ministro, in conformita' alle designazioni
del Ministro stesso,  nell'ambito delle previsioni di  organico e dei
posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400.
  2.   I  provvedimenti   del  Ministro   riguardanti  il   personale
all'interno del  Dipartimento sono comunicati al  Segretario generale
contestualmente alla loro adozione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 28 ottobre 1997
                                                 Il Presidente: Prodi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 390
 
           Nota all'art. 8:
            - Per  il titolo della   citata legge n.    400/1988,  si
          veda  in nota alle premesse.