Art. 8. P e r s o n a l e 1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformita' alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 ottobre 1997 Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 390
Nota all'art. 8: - Per il titolo della citata legge n. 400/1988, si veda in nota alle premesse.