Art. 2.
                         Comitati nazionali
  1.  Le  richieste  di  istituzione  dei  comitati  nazionali per le
celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata
relazione  che  indichi  gli  obiettivi,  gli  studiosi coinvolti, il
programma  e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da
enti   locali,   enti  pubblici,  istituzioni  culturali  o  comitati
promotori, nonche' da amministrazioni dello Stato.
  2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le
celebrazioni  o  manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo
finanziario  e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta.
A tal fine la Consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate
proposte  di  istituzione  di  comitati  per  l'anno  successivo, con
l'indicazione  del  relativo  contributo. L'elenco e' emanato, previo
parere  delle  competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta
giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
  3. Sono organi del Comitato nazionale:
    a) il presidente;
    b) il segretario tesoriere.
  4. Il contributo statale e' erogato con ordini di accreditamento al
segretario  tesoriere  del Comitato nazionale che e' tenuto, ogni sei
mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della
manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla
Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  per  i  beni culturali e
ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.