Art. 3.
                         Edizioni nazionali
  1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere
presentate  da  amministrazioni dello Stato, universita', istituzioni
scolastiche,   enti  di  ricerca,  istituzioni  culturali  o  singoli
studiosi  e  debbono  essere  corredate  da  un dettagliato programma
scientifico,  da  un  articolato  piano  dei  lavori e dalla relativa
previsione di spesa.
  2.  La  costituzione  delle  edizioni nazionali e' deliberata dalla
Consulta,  che  determina  altresi' la composizione delle commissioni
scientifiche,  ed  e'  disposta  con  decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali.
  3.  Il  contributo  statale  alle  commissioni  scientifiche  viene
determinato  annualmente  dalla  Consulta  sulla base delle richieste
presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione
o il proseguimento delle attivita'.
  4.  Sono  organi  delle  commissioni  scientifiche  delle  edizioni
nazionali:
    a) il presidente;
    b) il segretario tesoriere.
  5. Il contributo statale e' erogato con ordini di accreditamento al
segretario  tesoriere  delle  commissioni scientifiche che e' tenuto,
ogni  sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla
Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  per  i  beni culturali e
ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.
  6.  All'inizio  di  ciascun  anno,  i  presidenti delle commissioni
scientifiche   presentano   al  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese
sostenute,  il  preventivo  delle  spese e delle entrate previste, la
previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della
sua realizzazione.
  7.  Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per
i  beni  culturali  e  ambientali  puo'  stipulare  convenzioni con i
Ministeri  della  pubblica  istruzione  e  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica.