Art. 2.
                             Ammissione
  1. All'esame di Stato sono ammessi:
  a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso;
  b)  gli  alunni  delle  scuole  statali  che  siano  stati  ammessi
all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
  c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che
abbiano  frequentato  l'ultima  classe di un corso di studi nel quale
siano  funzionanti  almeno  tre  classi  del  quinquennio  oppure che
risulti in via di esaurimento;
  d)  gli  alunni  delle  scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi
all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
  2.  I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti
avendo  riguardo: all'eta' dei candidati; al possesso di altro titolo
di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore; agli studi seguiti
nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.
  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei
candidati  esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe  e'  subordinata al superamento di un esame preliminare inteso
ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di
studi  dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione  o  dell'idoneita'  alla classe successiva. Si tiene conto
anche  di  crediti  formativi eventualmente acquisiti. Il superamento
dell'esame   preliminare,   anche  in  caso  di  mancato  superamento
dell'esame  di  Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame
preliminare   e'   sostenuto   davanti   al  consiglio  della  classe
dell'istituto  statale  collegata  alla  commissione  alla  quale  il
candidato  e'  stato  assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di
Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
prove cui e' sottoposto.
  4.  Puo'  essere  prevista  l'abbreviazione di un anno del corso di
studi  di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo
di leva.
  5.   Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  il
corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di
qualifica,   di   licenza   di   maestro  d'arte  e  di  abilitazione
all'insegnamento  nelle  scuole  materne, gli alunni dei ginnasilicei
classici,  dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti
magistrali,  degli  istituti  tecnici  e professionali, nonche' degli
istituti  d'arte  e  delle  scuole  magistrali,  che, nello scrutinio
finale,  per  la  promozione all'ultima classe, abbiano riportato non
meno   di   otto  decimi  in  ciascuna  materia,  ferma  restando  la
particolare  disciplina  concernente la valutazione dell'insegnamento
di educazione fisica.