Art. 3.
                    Contenuto ed esito dell'esame
  1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La
prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche'
le capacita' espressive, logicolinguistiche e critiche del candidato,
consentendo  la  libera  espressione  della personale creativita'; la
seconda  ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di
studio  per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte;
la   terza,   a  carattere  pluridisciplinare,  verte  sulle  materie
dell'ultimo  anno  di corso e consiste nella trattazione sintetica di
argomenti,  nella  risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella
soluzione  di  problemi  o  di  casi  pratici e professionali o nello
sviluppo  di  progetti;  tale  ultima prova e' strutturata in modo da
consentire,  di  norma,  anche l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera.
  2.  I  testi  relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza
prova  scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita'
predefinite.  Le  materie  oggetto  della  seconda prova scritta sono
individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade
del  mese  di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi'
le  caratteristiche  della  terza prova scritta, nonche' le modalita'
con  le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle
prime  due  prove  d'esame  in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
  3.   Il   colloquio   si   svolge   su   argomenti   di   interesse
multidisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico
dell'ultimo anno di corso.
  4. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
  5.  Nelle  scuole  della  Valle  d'Aosta la conoscenza delle lingue
italiana  e  francese,  parificate  a  norma  dell'articolo 38, primo
comma,  della  legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, recante
"Statuto  speciale  per  la  Valle d'Aosta", e' accertata nell'ambito
dello  svolgimento  delle  tre  prove scritte, di cui almeno una deve
essere  svolta  in  lingua italiana e una in lingua francese a scelta
del candidato.
  6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato  della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle  prove  scritte  e  al  colloquio  e  dei  punti  per il credito
scolastico  acquisito  da  ciascun  candidato. La commissione d'esame
dispone  di  45  punti per la valutazione delle prove scritte e di 35
per  la  valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere
un  credito  scolastico  massimo  di  20  punti.  Il punteggio minimo
complessivo  per  superare  l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove
scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede  della  commissione  d'esame  almeno due giorni prima della data
fissata  per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando
il   punteggio   massimo   di   100,   la  commissione  d'esame  puo'
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove
il  candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti
e  un  risultato  complessivo  nella  prova  d'esame pari almeno a 70
punti.
  7.  Gli  esami  degli  alunni  con  handicap  sono  disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  8.  Per  gli  alunni  ammalati  o  assenti  dagli  esami  per cause
specificamente  individuate  sono  previste  una  sessione suppletiva
d'esame  e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento
degli stessi.
 
           Note all'art. 3:
            -    Il    primo    comma    dell'art. 38   della   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, cosi' recita:  "38.
          Nella  Valle  d'Aosta  la  lingua  francese e' parificata a
          quella italiana".
            -   La   legge   5   febbraio   1992, n.    104,    reca:
          "Leggequadro  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e
          i   diritti  delle  persone handicappate".  In particolare,
          i commi  3  e 4  dell'art. 16  della menzionata legge cosi'
          recitano:
            "3. Nell'ambito  della    scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  per  gli alunni handicappati  sono consentite prove
          equipollenti  e tempi piu' lunghi    per    l'effettuazione
          delle    prove    scritte   o grafiche   e   la presenza di
          assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
            4.   Gli  alunni    handicappati  sostengono    le  prove
          finalizzate  alla valutazione  del rendimento  scolastico o
          allo svolgimento   di esami anche  universitari  con  l'uso
          degli ausili loro necessari".