Art. 3. Contenuto ed esito dell'esame 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logicolinguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. 2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime. 3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. 4. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento. 5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", e' accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato. 6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti. 7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.
Note all'art. 3: - Il primo comma dell'art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, cosi' recita: "38. Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". In particolare, i commi 3 e 4 dell'art. 16 della menzionata legge cosi' recitano: "3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari".