Art. 4. 
                     Commissione e sede d'esame 
  1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della  pubblica
istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali un 50
per cento interni e il restante 50 per  cento  esterni  all'istituto,
piu' il presidente, esterno; le materie affidate  ai  membri  esterni
sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti  con
decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  adottato  a  norma
dell'articolo 205 del testo unico approvato con  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari  e  del  presidente
sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. 
  2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero  pari  a
quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non
superiore a quattro. Il presidente e' nominato  dal  Ministero  della
pubblica   istruzione,   sulla   base   di   criteri   e    modalita'
predeterminati, tra i  capi  di  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale  in
possesso di abilitazione  all'insegnamento  nella  scuola  secondaria
superiore, tra i professori universitari di prima  e  seconda  fascia
anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati,  tra  i
capi di istituto e i docenti degli  istituti  statali  di  istruzione
secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i
docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente e' tenuto ad
essere presente a tutte le operazioni  delle  commissioni.  I  membri
esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione  tra  i
docenti   della   scuola   secondaria   superiore.    E'    stabilita
l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e  di  membro
esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del
distretto e in scuole nelle quali  si  sia  prestato  servizio  negli
ultimi due anni. 
  3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione  delle
prove scritte e all'espletamento  del  colloquio  operando  per  aree
disciplinari;  le   decisioni   finali   sono   assunte   dall'intera
commissione a maggioranza assoluta. 
  4. Ad ogni singola commissione d'esame sono  assegnati,  di  norma,
non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di  istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad  una  commissione
di istituto statale.  I  candidati  esterni  sono  ripartiti  tra  le
diverse commissioni degli istituti statali e il loro  numero  massimo
non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non
vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni, possono essere costituite commissioni apposite. 
  5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata,
nella misura  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del  tesoro,  entro  il
limite di spesa di cui all'articolo  23,  comma  2,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1,  comma  80,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine,  e'  innalzato
di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di  missione,
e sono differenziati in relazione alla funzione di  presidente  o  di
commissario e in relazione ai tempi  di  percorrenza  dalla  sede  di
servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita'
di sostituzione dei commissari e dei presidenti  sono  specificamente
individuati. 
  6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli  istituti  statali
e, limitatamente ai  candidati  delle  ultime  classi  di  corsi  che
abbiano i requisiti di cui all'articolo  2,  comma  1,  gli  istituti
pareggiati e legalmente  riconosciuti;  sede  d'esame  dei  candidati
esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame
dei  candidati  esterni,  salvo  casi   limitati   e   specificamente
individuati, sono quelli esistenti nel comune o  nella  provincia  di
residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve
essere indicata dal provveditore agli studi della  provincia  ove  e'
presentata la domanda di ammissione agli esami. 
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.  205   del testo unico approvato con D.Lgs.  16
          aprile 1994, n. 297, cosi' recita:
            "Art.  205.  -  1.  Con  propri decreti   da    adottarsi
          secondo   la procedura prevista dall'art.  17, commi 3 e 4,
          della   legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  emana  uno  o  piu' regolamenti   per
          l'esecuzione  delle  disposizioni   relative  agli scrutini
          ed  agli  esami.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione
          determina   annualmente,   con   propria  ordinanza,     le
          modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi.
            2. Con uno  o piu' regolamenti, da adottarsi,  secondo la
          procedura  di   cui   al   comma   1,    con   decreto  del
          Ministro  della  pubblica istruzione, di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le   materie   di
          insegnamento,   con   il   relativo   quadro   orario,    e
          l'eventuale    articolazione  in   indirizzi e   sezioni di
          quei tipi  di istituto  o   scuola  per   i  quali     essa
          sia      prevista,    nonche'  l'istituzione  di   corsi di
          specializzazione di durata  annuale negli istituti  tecnici
          ad   indirizzo agrario e di  corsi di perfezionamento negli
          istituti  tecnici  ad indirizzo   industriale,   sempreche'
          sia  possibile  far fronte alla relativa  spesa con i fondi
          disponibili nei bilanci   degli   istituti   stessi.    Con
          decreto    del   Ministro   della pubblica  istruzione sono
          definiti i  programmi di   insegnamento. E' fatto    salvo,
          per    gli   istituti   professionali,    quanto   previsto
          dall'art. 60, comma 3.
            3. Per   gli istituti aventi   finalita'  ed  ordinamento
          speciali  gli  indirizzi,  le  sezioni    e  le  materie di
          insegnamento,    con  il  relativo  quadro   orario,   sono
          determinati   con   il   decreto  che  provvede  alla  loro
          istituzione.
            4. Il  Ministro della   pubblica  istruzione  stabilisce,
          con  proprio  decreto,    la    validita'   dei   titoli di
          maturita'  conseguiti  negli istituti   professionali   che
          non  abbiano  analogo  indirizzo  negli istituti tecnici.
            5.  Con  uno  o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto  del Ministro  del
          pubblica  istruzione,  di concerto   con il   Ministro  del
          tesoro, sono  dettate   norme per   il funzionamento    dei
          convitti    nazionali, degli   educandati   femminili dello
          Stato e delle altre  istituzioni educative statali, nonche'
          per  la    definizione delle   modalita' con   le quali  il
          personale  docente delle scuole e   degli istituti  annessi
          partecipa    allo  svolgimento  di particolari    attivita'
          formative   da    realizzare   nell'ambito dell'istituzione
          educativa.
            6.  Fino all'emanazione  delle norme  di cui  al presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
            - I commi 1 e 2 dell'art.   23 della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724, abrogati con  esclusione del  limite di spesa
          di lire  116 miliardi, cosi' recitano:
            "1.  Aggiunge  due    periodi al comma 5 (ora   abrogato)
          dell'art. 198, D.P.R. 16  aprile  1994,  n.  297:  v.  nota
          all'art. 8, comma 2.
            2.  Con  decorrenza  dall'anno  scolastico  1994-1995,  i
          compensi  forfettari  per  gli  esami  di    maturita' sono
          stabiliti entro il limite di spesa complessiva  di lire 116
          miliardi,  con    decreto  del  Ministro   della   pubblica
          istruzione  di  concerto con i Ministri del tesoro e per la
          funzione    pubblica,     sentite     le     organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative.  I  compensi sono
          onnicomprensivi    di  qualsiasi  altro   emolumento,   ivi
          compreso  il  trattamento  economico  di  missione previsto
          dalle vigenti   disposizioni. La  misura  dei  compensi  e'
          differenziata  per  i  presidenti  delle commissioni, per i
          componenti e per  i membri interni   e  tiene  conto  delle
          rispettive provenienze.  Agli ispettori  tecnici incaricati
          della vigilanza e'  attribuito il compenso  stabilito   per
          i   presidenti   provenienti    dalla  stessa provincia del
          comune sede di esame".
            - Il comma  80 della legge 23 dicembre  1996,    n.  662,
          cosi'  recita:  "80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23
          dicembre 1994, n. 724, va interpretato  nel  senso  che  il
          limite  della  spesa  complessivo di lire 116  miliardi  e'
          riferito   alla   spesa   complessiva  per    i    compensi
          forfettari   relativi  agli esami  di  maturita',  compresi
          gli  oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data
          di entrata in vigore della legge citata".