Art. 4. Commissione e sede d'esame 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita' predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente e' tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni. 3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. 4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite. 5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati. 6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
Note all'art. 4: - L'art. 205 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cosi' recita: "Art. 205. - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi. 2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione. 4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. 5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro del pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti". - I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogati con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi, cosi' recitano: "1. Aggiunge due periodi al comma 5 (ora abrogato) dell'art. 198, D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297: v. nota all'art. 8, comma 2. 2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e' attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame". - Il comma 80 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' recita: "80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturita', compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata".