Art. 6. 
                           Certificazioni 
  1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni  di  promozione,
di idoneita' e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati
in armonia con le nuove disposizioni, al  fine  di  dare  trasparenza
alle competenze, conoscenze e capacita' acquisite, secondo  il  piano
di studi seguito, tenendo conto delle esigenze  di  circolazione  dei
titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.