Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 e' acquisito,
anche  contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere
delle  competenti  commissioni  parlamentari.  Decorsi  trenta giorni
dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  il regolamento puo'
essere comunque emanato.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  1  sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5,
6,  7,  8,  9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo
unico  approvato  con  decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297;
l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
esclusione  del  limite  di  spesa  di lire 116 miliardi previsto dal
comma  2.  Dalla  medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo
unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'.
  3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433,  e  dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10  febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
  4. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno
dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
1,  le  norme  del  testo  unico approvato con decreto legislativo 16
aprile  1994,  n.  297,  apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
 
           Note all'art. 8:
            -  L'art.  197   del testo unico approvato con D.Lgs.  16
          aprile 1994, n. 297, abrogato, cosi' recitava:
            "Art.  197 (Esami  di maturita').   - 1.   A  conclusione
          degli  studi  svolti nel  ginnasioliceo classico, nel liceo
          scientifico, nel liceo artistico,   nell'istituto   tecnico
          e    nell'istituto    magistrale    si sostiene un esame di
          maturita', che e'   esame di Stato e  si  svolge  in  unica
          sessione  annuale.  Il    titolo  conseguito  nell'esame di
          maturita' a    conclusione   dei     corsi   di      studio
          dell'istituto      tecnico    e  dell'istituto   magistrale
          abilita,      rispettivamente,       all'esercizio    della
          professione     ed      all'insegnamento    nella    scuola
          elementare;  restano  ferme  le  particolari   disposizioni
          recate da leggi speciali.
            2.  Si  sostiene  altresi'  un  esame   di Stato in unica
          sessione per il conseguimento del    diploma  di  maturita'
          professionale  e di maturita' d'arte  applicata al  termine
          dei  corsi    integrativi degli   istituti professionali e,
          rispettivamente, degli istituti d'arte.
            3.  Il   diploma      di   maturita'   professionale   e'
          equipollente  a  quello che si ottiene presso gli  istituti
          tecnici di analogo  indirizzo.  Con  il  decreto  di    cui
          all'art.   205  e'  stabilita  la    validita'  dei  titoli
          conseguiti   negli    istituti    professionali  che    non
          abbiano  analogo indirizzo  negli   istituti  tecnici.   Ai
          fini    dell'accesso  alle qualifiche  funzionali  previste
          per  i   vari  comparti  dell'impiego pubblico, il predetto
          diploma, al  pari di quello di maturita' d'arte  applicata,
          e'  riconosciuto   nei  limiti che,  in  relazione ai  vari
          profili   professionali,   sono   stabiliti in   sede    di
          contrattazione collettiva.
            4.    Possono   sostenere gli   esami   di  maturita' gli
          alunni   degli istituti   e    scuole    di      istruzione
          secondaria   superiore  statali, pareggiati  o   legalmente
          riconosciuti,  che   abbiano  frequentato l'ultimo anno  di
          corso  ovvero l'anno  integrativo o   l'ultimo  degli  anni
          integrativi    istituiti presso  gli istituti professionali
          o gli istituti  d'arte  statali,  pareggiati  o  legalmente
          riconosciuti,  previa ammissione  deliberata  motivatamente
          dal consiglio  di  classe  con almeno la  meta'  dei  voti,
          sulla  base  di  uno  scrutinio finale inteso a valutare il
          grado di preparazione del candidato nelle  singole  materie
          di    studio  dell'ultimo    anno    di    corso,  con   la
          formulazione di   un giudizio    analitico    sul  profitto
          conseguito  in  ciascuna di  dette materie. Agli alunni non
          ammessi    e'  comunicata, a loro richiesta, la motivazione
          del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
            5.  Qualsiasi  cittadino      che   abbia   compiuto   il
          diciottesimo  anno di eta' entro il  termine prescritto per
          la  presentazione della domanda di ammissione   e  dimostri
          di avere adempiuto  all'obbligo scolastico puo' chiedere di
          essere  ammesso  all'esame  di   maturita'. I candidati non
          considerati  nel comma 4 sono  sottoposti, per  le  materie
          per le quali non  e' prevista  specifica prova negli  esami
          di    maturita',  a  prove  orali  integrative dinanzi alla
          stessa commissione esaminatrice, tenendo conto  del  titolo
          di   studio    di  cui  il  candidato  e'  provvisto.    La
          commissione  esaminatrice  terra'     altresi'   conto   di
          eventuali  altre  maturita'  o abilitazioni precedentemente
          conseguite.
            6. L'esame di   maturita' ha come fine  la    valutazione
          globale della personalita' del  candidato, considerata  con
          riguardo   anche      ai   suoi  orientamenti  culturali  e
          professionali.
            7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
            8. La  prima prova  scritta consiste nella    trattazione
          di    un  tema  scelto  dal candidato tra quattro che   gli
          vengono proposti e tende ad accertare  le    sue  capacita'
          espressive  e critiche; la  seconda prova scritta,  che per
          gli  esami   di maturita'  tecnica, professionale  e d'arte
          applicata,   puo' essere  grafica  o    scrittografica,  e'
          indicata  dal  Ministero della pubblica istruzione entro il
          10 maggio e verte su materie comprese nella  tabella  n.  1
          allegata al presente testo unico.  I casi  in cui gli esami
          possano   constare   di  una     sola  prova  scritta  sono
          determinati con il regolamento di cui all'art.  205,  comma
          1.
            9.  Nelle  scuole    in cui l'insegnamento si svolge   in
          lingua diversa da quella  italiana, le  prove sono   svolte
          nella   rispettiva lingua.  Nelle scuole delle Valli ladine
          le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in  lingua
          italiana  o  in    lingua tedesca. Per le scuole con lingua
          d'insegnamento   diversa    da    quella    italiana,    il
          Ministero  provvede  alla    traduzione dei   temi proposti
          nella  rispettiva lingua d'insegnamento.
            10. I  temi sono inviati   dal  Ministero.  Qualora  essi
          non  giungano  tempestivamente,    il   presidente    della
          commissione     esaminatrice provvede   a    che    ciascun
          commissario  presenti   una  terna  di  temi mezz'ora prima
          dell'inizio della prova, estraendone  a sorte  quattro  per
          la prima prova ed uno per la seconda.
            11.  La  valutazione  degli  elaborati  viene  effettuata
          collegialmente.
            12.  Il colloquio,  nell'ambito   dei   programmi  svolti
          nell'ultimo  anno,    verte  su   concetti  essenziali   di
          due   materie,  scelte rispettivamente  dal   candidato   e
          dalla    commissione   fra   quattro indicate dal Ministero
          entro il  10  maggio,  e  comprende  la  discussione  sugli
          elaborati.   A   richiesta    del  candidato  il  colloquio
          puo'   svolgersi   anche   su   un'ulteriore   materia   di
          insegnamento: in tal caso, il presidente puo' nominare, ove
          occorra,  un  membro  aggregato,  che  ha  solamente   voto
          consultivo.   Il   colloquio, che   e'  collegiale,    deve
          svolgersi  alla  presenza  di  almeno  cinque componenti la
          commissione.
            13.   A conclusione   dell'esame   di  maturita'    viene
          formulato,    per ciascun candidato,   un motivato giudizio
          sulla  base delle risultanze tratte dall'esito  dell'esame,
          dal curriculum   degli studi e    da  ogni  altro  elemento
          posto  a  disposizione  della    commissione.  Il candidato
          lavoratore  studente puo',  a sua   discrezione, porre    a
          disposizione  della  commissione  copia    del  libretto di
          lavoro  ed una dichiarazione dell'azienda da  cui  dipende,
          che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e
          l'orario di lavoro.
            14.  Il  giudizio,    se  positivo,  si conclude con   la
          dichiarazione di  maturita'  espressa  a    maggioranza.  A
          parita'  di  voti    prevale il voto del   presidente.   Il
          giudizio  di  maturita'  e'  integrato  da  una valutazione
          espressa  da tutti i componenti   la commissione,  ciascuno
          dei  quali  assegna un  punteggio compreso tra 6 e 10.  Nel
          caso  in  cui  della  commissione  facciano  parte   membri
          aggregati a pieno titolo, la valutazione   complessiva   e'
          rapportata   a   sessantesimi.   Tale valutazione e' valida
          ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo   la
          commissione   esprime  anche    la  propria     valutazione
          relativamente  all'orientamento  dimostrato ai   fini della
          scelta  degli  studi  universitari  e,  per  la   maturita'
          artistica e di arte applicata, ai fini  della scelta  degli
          studi nella  facolta' di  architettura o nell'accademia  di
          belle    arti.      Alla    formulazione    del   giudizio,
          all'attribuzione  del  punteggio     ed  alla   valutazione
          sull'orientamento partecipa l'intera commissione.
            15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito
          a  ciascun  candidato;    il  giudizio   e la   valutazione
          sull'orientamento    vengono  comunicati  per  iscritto   a
          richiesta dell'interessato.
            16.    I candidati  non maturi  di  istituti e  scuole di
          istruzione secondaria   superiore statali,    pareggiati  o
          legalmente  riconosciuti  sono ammessi a  ripetere l'ultima
          classe per un massimo   di altri due  anni;    gli    altri
          candidati    non  maturi    possono    essere   ammessi   a
          frequentare l'ultima  classe, a  giudizio espresso    dalla
          maggioranza semplice della commissione.
            17.  Ai  candidati  che, in seguito   a grave malattia da
          accertare con visita fiscale o per gravissimo    motivo  di
          famiglia  riconosciuto  tale  dalla    commissione,      si
          trovino   nell'assoluta    impossibilita'   di  partecipare
          alle  prove   scritte, e'   data facolta'  di sostenere  le
          prove  stesse  in  un   periodo   fissato   dal   Ministero
          prima   della conclusione degli esami; per l'invio dei temi
          si seguono le modalita' di cui al comma 10.
            18.   La norma   sul rinvio   delle prove    scritte  per
          coloro  che   si trovino  nell'assoluta  impossibilita'  di
          parteciparvi  secondo  il normale diario si  applica  anche
          agli altri tipi di esami previsti nel presente capo".
            -  I commi   3, 4, 5, 6, 7,  8, 9 e 10 dell'art. 198  del
          testo unico approvato  con  D.Lgs.  16  aprile   1994,   n.
          297,  abrogati,  cosi' recitavano:
            "3.    La commissione   per gli   esami  di maturita'  e'
          nominata   dal Ministro della  pubblica  istruzione  ed  e'
          composta  dal  presidente  e da cinque    membri,  di   cui
          uno    appartenente  alla    stessa   classe  dell'istituto
          statale,    pareggiato o   legalmente riconosciuto   che ha
          curato la preparazione dei candidati.   Il  membro  interno
          piu' anziano per servizio in ciascuna commissione  e' anche
          membro effettivo per i privatisti.
            4.  Il  presidente della  commissione di  cui al  comma 3
          e' scelto nelle seguenti categorie:
            a)  docenti universitari  di prima   e seconda    fascia,
          anche  fuori ruolo;
            b)  ricercatori  universitari  confermati, liberi docenti
          incaricati  o  assistenti   universitari   del   ruolo   ad
          esaurimento     purche'    appartengano    a        settori
          scientificodisciplinari  cui  sono  riferibili le   materie
          attinenti  all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          statali o pareggiati;
            c)     provveditori  agli    studi    a   riposo  purche'
          provenienti dall'insegnamento o  dal  ruolo  dei    presidi
          degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
            d)   presidi   di  ruolo  o  a riposo  degli  istituti  e
          scuole    di  istruzione  secondaria  superiore  statali  o
          pareggiati;
            e)   docenti   degli  istituti  e  scuole  di  istruzione
          secondaria superiore, statali  o pareggiati, che  da almeno
          un anno   siano stati compresi   in  una    graduatoria  di
          merito    nei concorsi  a preside  di istituti e  scuole di
          istruzione   secondaria superiore o  che abbiano conseguito
          l'ultima  classe  di  stipendio o  che   abbiano   superato
          l'esame  per   merito distinto   ed il cui  insegnamento di
          cattedra si svolga nell'ultimo  triennio o  quadriennio che
          prepara   all'esame  di  maturita'.  In  caso  di  assoluta
          necessita',  il  Ministero  puo'  derogare alle limitazioni
          previste dalla  lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi
          docenti,    fermo    restando      il     criterio      del
          settore scientificodisciplinare attinente all'esame.
            5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di
          maturita'  sono   scelti tra   i   docenti  di ruolo  degli
          istituti  e scuole   di istruzione secondaria  superiore  o
          tra i docenti abilitati che abbiano insegnato  negli stessi
          istituti  e  scuole per  almeno  un anno  le materie su cui
          verte  l'esame.  Per  il  membro  interno si deroga a detti
          requisiti quando manchino docenti di  ruolo o abilitati tra
          i docenti della  classe. Dall'anno  scolastico   1994-95  e
          fino  all'entrata  in vigore della  riforma dell'istruzione
          secondaria di secondo  grado e degli esami   di  maturita',
          i  membri delle   commissioni giudicatrici, con  esclusione
          del   membro   interno, sono   scelti   tra il    personale
          docente  di  altre  scuole o istituti statali ubicati nella
          provincia di cui fa parte il  comune sede di  esame  e  tra
          il  personale  docente  che  abbia  l'abituale dimora nella
          medesima provincia e, per le specifiche discipline  per  le
          quali   non  sia  possibile  effettuare  nomine  in  ambito
          provinciale, tra  il personale proveniente  da    provincia
          limitrofa e, in   subordine,  da   altra   provincia  della
          stessa    regione    o, ulteriormente   in   subordine,  di
          altra   regione.    Delle    commissioni  giudicatrici  non
          possono  comunque    far parte i  docenti appartenenti alla
          stessa scuola  sede  di  esame,  ad  eccezione  del  membro
          interno.
            6.  Il    presidente delle   commissioni degli   esami di
          maturita' nei licei artistici  e' scelto, oltre  che  nella
          categoria  indicata alla lettera  a)  del  comma  4,  anche
          tra    i   ricercatori   universitari confermati, i  liberi
          docenti  incaricati od  assistenti universitari del   ruolo
          ad   esaurimento    purche'    appartengano    a    settori
          scientificodisciplinari    attinenti   all'esame,    ovvero
          siano  stati docenti di  ruolo dei licei  artistici statali
          o   pareggiati,  nonche'  tra  i  docenti  di  ruolo  delle
          accademie  di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei
          artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima
          classe  di  stipendio  o  che  abbiano  superato l'esame di
          merito distinto. I  commissari per le   materie  artistiche
          sono  scelti  tra i docenti di ruolo dei licei artistici  e
          delle accademie di belle arti e  tra  i  docenti  supplenti
          annuali  che insegnino da almeno un biennio le  materie  su
          cui    verte   l'esame; i   commissari   per   le   materie
          culturali sono  scelti tra i docenti   di ruolo  dei  licei
          artistici e tra i docenti di cui al comma 5.
            7.   Nelle   commissioni di  maturita'  per  gli istituti
          tecnici  e professionali, un   membro puo'   essere  scelto
          dal Ministero  tra gli estranei  all'insegnamento,  purche'
          munito   del   titolo   di  studio attinente  all'indirizzo
          specifico  cui  si riferisce   l'esame e   sia  fornito  di
          particolare  competenza nel corrispondente settore tecnico;
          nelle    medesime    commissioni,    limitatamente     alle
          materie tecnicoprofessionali, in  caso di  necessita' e  di
          urgenza,        si    puo'    prescindere   dal   requisito
          dell'abilitazione.
            8. In caso di necessita' e' data facolta'  al  presidente
          di  nominare  membri  aggregati,   a pieno titolo,   per le
          materie  per  le    quali  non  risultino  nominati  membri
          effettivi.
            9.  Nella  sua  prima  riunione   la  commissione  elegge
          il   vice presidente. Ad  ogni commissione  giudicatrice di
          esame  di maturita' sono assegnati, di regola, non piu'  di
          ottanta candidati.
            10.  Concluse   le operazioni di  nomina dei presidenti e
          dei membri delle  commissioni  degli  esami  di  maturita',
          il    Ministero    della  pubblica    istruzione  trasmette
          l'elenco  dei docenti,   i quali,   pur  avendo  presentato
          domanda,    sono  stati  esclusi  dalla    nomina,  ai vari
          provveditorati   agli      studi   di   appartenenza    dei
          richiedenti. Nel caso in cui dopo  le nomine intervenissero
          rinunce,  i provveditorati agli studi nominano  i sostituti
          dei  presidenti  e    dei commissari   che ne abbiano fatto
          domanda -   ove possibile   - nell'ambito    degli  elenchi
          trasmessi".
            -  I   commi 1 e  2 dell'anzidetto art.  198, che restano
          in vigore, cosi' recitano:
            "1.  La commissione  per gli  esami di  idoneita' e   per
          gli    esami  integrativi  e'  nominata   dal preside ed e'
          composta   di docenti della classe   cui    il    candidato
          aspira   e   di   un  docente  della  classe immediatamente
          inferiore,   in modo da rappresentare    tutte  le  materie
          comprese  nel  programma di esame. Il numero dei componenti
          deve essere proporzionato    al  numero    presumibile  dei
          candidati e  non puo'  mai essere inferiore a tre, compreso
          il    presidente,  che  e'  il preside od un docente da lui
          delegato.  Il  preside  provvede  alla   sostituzione   dei
          commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
            2.  La  commissione    per gli esami finali della  scuola
          magistrale e' composta dai   docenti della scuola  ed    e'
          presieduta da un  preside o docente  scelto  dal  Ministero
          della   pubblica   istruzione   tra   le categorie indicate
          con regolamento,  da emanarsi ai   sensi  dell'art.    205,
          comma 1".
            -  I    commi 1,   2 e 3   dell'art. 361 del  testo unico
          approvato con D.Lgs. 16  aprile  1994,  n.  297,  abrogati,
          cosi' recitavano:
            "Art.    361  (Norme   sugli   esami di   maturita' e  su
          altri esami   e scrutini).   -    1.  Gli    istituti    di
          istruzione  secondaria    superiore pareggiati e legalmente
          riconosciuti possono  essere sedi di esami di maturita'.
            2.  Gli  alunni  interni  che    in  seguito  a  regolare
          iscrizione abbiano frequentato  l'ultimo    anno  di  corso
          negli  istituti  sedi di  esami di maturita' sostengono gli
          esami negli istituti stessi.
            3.  Salvo il  disposto  dell'art. 362,  tutti  gli  altri
          candidati  sostengono gli  esami esclusivamente  presso gli
          istituti  statali, e nel  luogo   di   residenza   abituale
          della    famiglia   o   nella   sede viciniore, qualora nel
          luogo stesso  non esistano istituti statali. A tal    fine,
          non  piu'   tardi  del  1  marzo, essi  debbono  presentare
          all'istituto   statale   la   relativa    domanda   e    il
          certificato    di  residenza,  con  facolta'    di produrre
          successivamente, e  in ogni caso non  oltre il  31  maggio,
          i    documenti prescritti,   a corredo  della domanda,  con
          la  quietanza    della   tassa   pagata   all'ufficio   del
          registro,     ovvero     all'istituto,    se   questo    e'
          autonomo      nel  funzionamento    amministrativo.      Il
          provveditore   agli    studi  puo' assegnare tali candidati
          ad un istituto della stessa  sede,  diverso  da  quello  al
          quale hanno presentato  domanda, curando, in ogni caso, che
          gli   alunni   di   un   istituto privato  siano  assegnati
          allo  stesso istituto statale".
            - Il   comma 4 dell'anzidetto art.   361,  che  resta  in
          vigore, cosi' recita:  "4.  Negli  istituti   e  scuole  di
          istruzione    secondaria  legalmente    riconosciuti   alle
          operazioni   di   scrutinio   e a   quelle relative    agli
          esami    di    idoneita'   ed   agli    esami   integrativi
          sovrintende un  commissariogovernativo  con    funzioni  di
          vigilanza  e di controllo,  nominato dal  provveditore agli
          studi.  Il      provveditore,   quando      ne      ravvisi
          l'opportunita',     puo'     nominare     il    commissario
          governativo anche  nelle scuole  secondarie pareggiate.  Il
          pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle spese a  lui
          dovuti sono a carico degli istituti e scuole".
            -  Per  i  commi    1  e  2 dell'art. 23 della legge   23
          dicembre 1994, n.  724, abrogati con esclusione del  limite
          di  spesa  di  lire 116 miliardi previsto dal comma 2, vedi
          nota all'art. 4, comma 5.
            - L'art. 199   del testo unico  approvato  con    decreto
          legislativo  16  aprile  1994,    n.  297,    nel  quale si
          intendono espunti  i riferimenti agli "esami di maturita'",
          cosi' recita:
            "Art. 199 (Norme   comuni agli esami di    maturita',  di
          abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte).
          -  1.  Possono sostenere, nella   sessione   dello   stesso
          anno,   il   corrispondente   esame    di  maturita'  o,  a
          seconda  del  corso  di studi, di  qualifica, di licenza di
          maestro d'arte  e di  abilitazione all'insegnamento   nelle
          scuole  materne  gli alunni dei  ginnasilicei classici, dei
          licei scientifici, dei  licei  artistici,  degli   istituti
          magistrali,    degli    istituti  tecnici  e professionali,
          nonche' degli istituti d'arte e  delle  scuole  magistrali,
          che,  nello  scrutinio finale, per la promozione all'ultima
          classe,  abbiano  riportato  non  meno di  otto  decimi  in
          ciascuna   materia,    ferma  restando    la    particolare
          disciplina concernente  la valutazione dell'insegnamento di
          educazione fisica.
            2.  Il  beneficio di  sostenere,  con  l'abbreviazione di
          un  anno rispetto all'intervallo  prescritto, gli esami  di
          cui al comma   1 e' concesso anche  ai    giovani  soggetti
          all'obbligo  di    leva  nello  stesso  anno solare o   nel
          seguente, purche', se alunni di  istituto o scuola statale,
          pareggiata o legalmente   riconosciuta, abbiano  conseguito
          la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.
            3.  Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo
          prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
            4. I candidati  respinti in uno degli   esami di  cui  al
          comma  1  non  sono ammessi a sostenere, nello stesso anno,
          altro esame dello stesso grado.
            5. Coloro che provengono da   istituti che  preparano  al
          sacerdozio  o  alla  vita  religiosa  possono sostenere gli
          esami   di   maturita'   e   quelli   di       abilitazione
          all'insegnamento   nelle  scuole  materne, oltre  che negli
          istituti e   scuole  statali,  negli  istituti    e  scuole
          legalmente     riconosciuti    dipendenti    dall'autorita'
          ecclesiastica, che siano sedi degli esami di' Stato.
            6.   Ai fini   del rilascio   dei diplomi    e  documenti
          scolastici,  si  applicano    le    disposizioni   di   cui
          all'art.  187.  Il  certificato sostitutivo del diploma  di
          abilitazione, di qualifica,  di licenza e di  maturita'  e'
          rilasciato dal provveditore agli studi".
            -  Ai  sensi dell'art. 8, comma  4, della presente legge:
          "Il Governo e' delegato ad  aggiornare e coordinare,  entro
          un  anno   dalla data di entrata in  vigore del regolamento
          di cui  all'art. 1, le  norme del testo unico approvato con
          decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  apportando
          tutte le conseguenti e successive modifiche".
            -    L'art. 8  del D.P.R.  15 luglio  1988, n.  405, come
          modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996,  n.  433,
          cosi' recita:
            "Art.  8.  -  1.  Le norme   per l'attuazione delle leggi
          sugli esami di Stato   sono   emanate   dalla    provincia,
          sentito  il  Ministero  della pubblica istruzione.
            2. La  provincia e'  delegata a  nominare i  presidenti e
          i  membri  delle  commissioni  degli esami di Stato   della
          scuole di ogni ordine e grado.
            3.  In  relazione al  particolare  ordinamento  stabilito
          ai  sensi dell'art. 7,   le materie su  cui    vertono  gli
          esami di  maturita' e le relative  prove  sono  determinate
          annualmente   dal   Ministro   della pubblica istruzione su
          proposta della provincia".
            - L'art.  11 del D.P.R.  10 febbraio  1983, n. 89,   come
          modificato  dall'art.  6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434,
          cosi' recita:
            "Art. 11. - 1. Le  norme  per  l'attuazione  delle  leggi
          sugli  esami  di Stato   sono   emanate   dalla  provincia,
          sentito  il  Ministero  della pubblica istruzione.
            2.  I  presidenti  ed  i  membri    delle commissioni per
          l'esame di Stato delle scuole   di ogni   ordine e    grado
          devono   essere di  norma della stessa lingua materna degli
          alunni,  ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
            3. I presidenti  ed  i  membri    delle  commissioni  per
          l'esame  di  Stato  nelle scuole   di ogni   ordine e grado
          delle localita'   ladine devono avere  adeguata  conoscenza
          delle lingue italiana e tedesca.
            4. La  provincia e'  delegata a  nominare i  presidenti e
          i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
            In    relazione al   particolare ordinamento   scolastico
          stabilito  ai sensi dell'art. 9, le materie su cui  vertono
          gli  esami  di  maturita'  e  le    relative  prove    sono
          annualmente   determinate  dal    Ministro  della  pubblica
          istruzione su proposta della provincia".