Art. 8. Disposizioni finali 1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento puo' essere comunque emanato. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'. 3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. 4. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
Note all'art. 8: - L'art. 197 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogato, cosi' recitava: "Art. 197 (Esami di maturita'). - 1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasioliceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita', che e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali. 2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturita' professionale e di maturita' d'arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte. 3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'art. 205 e' stabilita la validita' dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita' d'arte applicata, e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 4. Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio. 5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non e' prevista specifica prova negli esami di maturita', a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali altre maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite. 6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali. 7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. 8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale e d'arte applicata, puo' essere grafica o scrittografica, e' indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'art. 205, comma 1. 9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'insegnamento. 10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda. 11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente. 12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio puo' svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il presidente puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che e' collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione. 13. A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro. 14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva e' rapportata a sessantesimi. Tale valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione. 15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato. 16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione. 17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita' di cui al comma 10. 18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell'assoluta impossibilita' di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo". - I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 198 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogati, cosi' recitavano: "3. La commissione per gli esami di maturita' e' nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu' anziano per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per i privatisti. 4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 e' scelto nelle seguenti categorie: a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori scientificodisciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati; c) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati; e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministero puo' derogare alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore scientificodisciplinare attinente all'esame. 5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita' sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturita', i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno. 6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturita' nei licei artistici e' scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori scientificodisciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonche' tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5. 7. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici e professionali, un membro puo' essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purche' munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnicoprofessionali, in caso di necessita' e di urgenza, si puo' prescindere dal requisito dell'abilitazione. 8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi. 9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturita' sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati. 10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturita', il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi". - I commi 1 e 2 dell'anzidetto art. 198, che restano in vigore, cosi' recitano: "1. La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai essere inferiore a tre, compreso il presidente, che e' il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare. 2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e' composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1". - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 361 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogati, cosi' recitavano: "Art. 361 (Norme sugli esami di maturita' e su altri esami e scrutini). - 1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturita'. 2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturita' sostengono gli esami negli istituti stessi. 3. Salvo il disposto dell'art. 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non piu' tardi del 1 marzo, essi debbono presentare all'istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facolta' di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo e' autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi puo' assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale". - Il comma 4 dell'anzidetto art. 361, che resta in vigore, cosi' recita: "4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneita' ed agli esami integrativi sovrintende un commissariogovernativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunita', puo' nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole". - Per i commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogati con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2, vedi nota all'art. 4, comma 5. - L'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale si intendono espunti i riferimenti agli "esami di maturita'", cosi' recita: "Art. 199 (Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte). - 1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasilicei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica. 2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 e' concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale. 3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2. 4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado. 5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi degli esami di' Stato. 6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturita' e' rilasciato dal provveditore agli studi". - Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente legge: "Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e successive modifiche". - L'art. 8 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433, cosi' recita: "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato della scuole di ogni ordine e grado. 3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia". - L'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, cosi' recita: "Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".