Art. 2 Statuto 1. La Scuola nazionale di cinema e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attivita', l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attivita' didattica, le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, nonche' le modalita' di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale. 2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.