Art. 2 
                               Statuto 
 
  1. La Scuola nazionale di cinema e' dotata di uno  statuto  che  ne
specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate  con  il
presente decreto, la struttura operativa interna, anche con  riguardo
alla  previsione  di  eventuali  ulteriori  settori   di   attivita',
l'ordinamento didattico, disciplinando forme  di  partecipazione  dei
docenti alla definizione dell'attivita' didattica,  le  modalita'  di
svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione,  nonche'  le
modalita' di conservazione e fruizione del patrimonio della  Cineteca
nazionale. 
  2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed  e'
approvato, entro sessanta giorni dalla  sua  ricezione,  con  decreto
dell'Autorita' di Governo competente in  materia  di  spettacolo,  di
concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro  della  pubblica
istruzione  e  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica. 
  3.  Ove  lo  statuto  non  venga  adottato  entro  il  termine   di
centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di  cui
al  comma  2,  l'Autorita'  di  Governo  competente  in  materia   di
spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a  tale  scopo
uno o piu' commissari, che provvedono  entro  sessanta  giorni  dalla
nomina.