IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il regio decreto-legge 3  dicembre 1922, n. 1584, concernente
la  costituzione   del  Parco  nazionale  del   Gran  Paradiso,  come
modificato e  integrato dal regio  decreto-legge 24 gennaio  1924, n.
168 e  dal decreto  del Presidente della  Repubblica 3  ottobre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1980;
  Visto il  decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 5
agosto  1947,  n.  871,  concernente  l'istituzione  dell'Ente  Parco
nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino;
  Viste  le  leggi  costituzionali  26  febbraio 1948,  n.  4,  e  23
settembre  1993,  n.  2,  e  fatta  salva  l'emanazione  di  apposita
normativa  di attuazione  eventualmente incidente  nella materia  che
forma oggetto della presente  intesa, relativamente al territorio del
Parco nazionale  del Gran Paradiso ricompreso  nella regione autonoma
Valle d'Aosta;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 35, comma 1, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394,
il  quale prevede  che previa  intesa con  la regione  autonoma Valle
d'Aosta  e  la regione  Piemonte  si  provvede all'adeguamento  della
disciplina del  Parco nazionale del  Gran Paradiso ai  principi della
legge stessa;
  Visto l'articolo  4 della  legge 4  gennaio 1994,  n. 10,  il quale
prevede che  il predetto adeguamento  sia effettuato con  decreto del
Ministro dell'ambiente;
  Vista  la  delibera  n.  31  del  29  luglio  1980,  del  consiglio
d'amministrazione  dell'Ente  Parco   nazionale  del  Gran  Paradiso,
approvata dal Ministro del tesoro con lettera n. 155737 del 3 ottobre
1980 e dal  Ministro dell'agricoltura e delle foreste  del 16 ottobre
1980, n. 122499;
  Considerato che in data 12 marzo 1997 e' stata sottoscritta, con le
regioni Valle d'Aosta e Piemonte,  l'intesa di cui al citato articolo
35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997;
  Ritenuto di  dover aderire alle indicazioni  contenute nel predetto
parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti
del collegio dei  revisori e la presenza di membri  supplenti in tale
collegio in quanto appare piu'  opportuno attenersi a quanto previsto
in materia dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n.
394;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi  della legge  6 dicembre  1991, n.  394, l'Ente  Parco
nazionale del Gran  Paradiso ha personalita' di  diritto pubblico. Ad
esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70.
  2. Lo statuto dell'Ente di cui  all'articolo 9, comma 8 della legge
6 dicembre 1991,  n. 394, ridefinisce le sedi  dell'Ente tenuto conto
delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il R.D.L.  3 dicembre 1922, n. 1584, come  modificato e
          integrato dal R.D.L.   24  gennaio  1924,  n.    168  reca:
          "Costituzione  di   un Parco nazionale presso il gruppo del
          Gran Paradiso nelle Alpi Graie".
            - Il D.P.R.  3 ottobre 1979 reca: "Ampliamento  del Parco
          nazionale del Gran Paradiso".
            -  Il  D.Lgs. C.P.S.  5  agosto   1947,   n. 871    reca:
          "Istituzione  dell'ente  Parco nazionale Gran Paradiso, con
          sede in Torino".
            - La   legge costituzionale 26    febbraio  1948,  n.  4,
          reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
            -  La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, reca:
          "Modifiche ed integrazioni  agli statuti speciali   per  la
          Valle  d'Aosta,    per  la  Sardegna, per il Friuli-Venezia
          Giulia e per il Trentino-Alto Adige".
            -  L'art.  17  della  legge  23 agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina  dell'attivita'   di    governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            a) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -  L'art.  35, comma 1, della  legge 6 dicembre 1991,  n.
          394 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
            "Art. 35 (Norme   transitorie). - 1.  Con  decreto    del
          Presidente  del  Consiglio dei   Ministri, su  proposta del
          Ministro  dell'ambiente, si provvede    all'adeguamento  ai
          principi    della   presente legge,  fatti salvi i rapporti
          di lavoro esistenti alla data di  entrata in  vigore  della
          presente  legge di  dipendenti in  ruolo, della  disciplina
          del  Parco   nazionale d'Abruzzo,  del Parco  nazionale del
          Gran Paradiso, previa intesa   con la regione  a    statuto
          speciale Valle d'Aosta  e la regione Piemonte, tenuto conto
          delle   attuali  esigenze  con  particolare  riguardo  alla
          funzionalita'  delle sedi ed alla    sorveglianza.  Per  il
          Parco nazionale dello Stelvio si  provvede in base a quanto
          stabilito  dall'art.   3 del  decreto del  Presidente della
          Repubblica 22   marzo 1974,   n.  279.    Le  intese    ivi
          previste  vanno assunte  anche con  la regione  Lombardia e
          devono    essere  informate    ai principi   generali della
          presente legge".
            - L'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione
          del Parco nazionale  dell'arcipelago de   La Maddalena    e
          altre    disposizioni in materia di parchi nazionali) e' il
          seguente:
            "Art. 4. - 1. Entro novanta  giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, il  Ministro  dell'ambiente
          con   proprio   decreto,   provvede  all'adeguamento  della
          disciplina dei parchi nazionali di cui ai  commi  1  e    2
          dell'art.  35  della  legge  6  dicembre   1991, n. 394, ai
          principi della medesima legge".
            -  L'art.   9, comma   10,   della   citata   legge    n.
          394/1991    e'    il seguente:   "10.   Il   Collegio   dei
          revisori   dei   conti   esercita   il riscontro  contabile
          sugli   atti  dell'Ente     parco  secondo  le    norme  di
          contabilita' dello Stato e sulla base  dei  regolamenti  di
          contabilita'  dell'Ente  parco,  approvati dal Ministro del
          tesoro di concerto con il  Ministro    dell'ambiente.    Il
          collegio    dei    revisori   dei   conti   e' nominato con
          decreto del Ministro  del tesoro   ed e' formato    da  tre
          componenti    scelti  tra   funzionari   della   Ragioneria
          generale  dello Stato ovvero tra  iscritti  nel  ruolo  dei
          revisori  ufficiali  dei conti.  Essi  sono designati:  due
          dal  Ministro del   tesoro, di   cui uno   in  qualita'  di
          Presidente    del Collegio; uno dalla  regione o, d'intesa,
          dalle regioni interessate".
 
           Note all'art. 1:
            -   La   legge   20   marzo     1975,   n.   70,    reca:
          "Disposizioni    sul riordinamento  degli  enti pubblici  e
          del  rapporto di  lavoro  del personale dipendente".
            -   L'art.   9, comma   8,   della   citata   legge    n.
          394/1991,    e'   il seguente: "8.   Il Consiglio direttivo
          delibera in merito a   tutte le questioni  generali  ed  in
          particolare    sui bilanci, che sono approvati dal Ministro
          dell'ambiente di concerto  con il Ministro  del tesoro, sui
          regolamenti e  sulla  proposta  di piano  per  il  parco di
          cui all'art.   12,     esprime   parere   vincolante    sul
          piano  pluriennale economico e sociale di cui  all'art. 14,
          elabora lo statuto dell'Ente parco,  che  e'  adottato  con
          decreto    del    Ministro   dell'ambiente, d'intesa con la
          regione".