Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente Parco: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. Il Presidente e' nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente. 3. Il Consiglio direttivo e' formato da 13 componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate in materia di conservazione della natura e tra i rappresentanti della Comunita' del Parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo le seguenti modalita': a) n. 4 su designazione della Comunita' del Parco; b) n. 2 per regione, su designazione delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte; c) n. 2 su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale; d) n. 2 su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco; in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; e) n. 1 su designazione del Ministro per le politiche agricole; f) n. 2 su designazione del Ministro dell'ambiente. 4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno una giunta esecutiva, formata dal Presidente, da un vice presidente e da altri tre componenti, di cui due scelti tra quattro soggetti designati per la meta' dalla Comunita' del parco e per l'altra meta' dalle regioni. 5. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale e' indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e cosi' successivamente secondo detta alternanza. 6. Il direttore del Parco e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed e' scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove. 7. La comunita' del Parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed e' costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Note all'art. 2: - L'art. 10 della citata legge n. 394/1991 e' il seguente: "Art. 10 (Comunita' del parco). - 1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere e' obbligatorio: a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11; b) sul piano per il parco di cui all'art. 12; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; a) sul bilancio e sul conto consuntivo. 3. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. 4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti. - L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento".