Art. 2. 
  1. Sono organi dell'Ente Parco: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio direttivo; 
    c) la giunta esecutiva; 
    d) il collegio dei revisori dei conti; 
    e) la comunita' del Parco. 
  2. Il Presidente e' nominato  dal  Ministro  dell'ambiente,  previa
intesa con i  presidenti  della  regione  Piemonte  e  della  regione
autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del Consiglio direttivo.  Il
consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente. 
  3. Il Consiglio direttivo e' formato da 13 componenti nominati  con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le  regioni  interessate,
scelti  tra  persone  particolarmente  qualificate  in   materia   di
conservazione della natura e tra i rappresentanti della Comunita' del
Parco di cui all'articolo 10 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,
secondo le seguenti modalita': 
    a) n. 4 su designazione della Comunita' del Parco; 
    b) n. 2 per regione, su designazione delle regioni Valle  d'Aosta
e Piemonte; 
    c)  n.  2  su  designazione  delle  associazioni  di   protezione
ambientale individuate ai sensi dell'art. 13  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale; 
    d) n. 2 su  designazione  dell'Accademia  nazionale  dei  Lincei,
della Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del
Consiglio nazionale delle ricerche e delle  Universita'  degli  studi
con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco; in caso di
designazione di un numero superiore a due, la scelta tra  i  soggetti
indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; 
    e) n. 1 su designazione del Ministro per le politiche agricole; 
    f) n. 2 su designazione del Ministro dell'ambiente. 
  4. Il Consiglio direttivo elegge  al  proprio  interno  una  giunta
esecutiva, formata dal Presidente, da un vice presidente e  da  altri
tre componenti, di cui due scelti tra quattro soggetti designati  per
la meta' dalla Comunita' del parco e per l'altra meta' dalle regioni. 
  5. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con  decreto  del
Ministro del tesoro ed  e'  formato  da  tre  componenti  scelti  tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra  iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati:  due
dal Ministro del tesoro, di cui uno in  qualita'  di  presidente  del
collegio; uno dalle regioni interessate. Il  revisore  dei  conti  di
designazione regionale e' indicato per  il  primo  quinquennio  dalla
regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta;  per  il  secondo
quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione  Piemonte,
e cosi' successivamente secondo detta alternanza. 
  6. Il direttore del Parco e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente ed e' scelto tra gli iscritti nell'elenco degli  idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di Parco:  allo  stesso  si
richiede, oltre ai requisiti per la  nomina  a  dirigente  del  ruolo
speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese
da accertarsi a mezzo di apposite prove. 
  7. La comunita'  del  Parco  e'  organo  consultivo  e  propositivo
dell'Ente  parco  ed  e'   costituita   e   disciplinata   ai   sensi
dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
 
           Note all'art. 2: 
            -  L'art.  10  della  citata  legge  n.  394/1991  e'  il
          seguente: 
            "Art. 10 (Comunita' del parco). -  1.  La  Comunita'  del
          parco e' costituita dai presidenti delle  regioni  e  delle
          province, dai sindaci dei comuni  e  dai  presidenti  delle
          comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree
          del parco. 
            2.  La  Comunita'  del  parco  e'  organo  consultivo   e
          propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo  parere
          e' obbligatorio: 
               a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11; 
               b) sul piano per il parco di cui all'art. 12; 
            c) su altre  questioni,  a  richiesta  di  un  terzo  dei
          componenti del Consiglio direttivo; 
               a) sul bilancio e sul conto consuntivo. 
            3.  La  Comunita'  del  parco  delibera,  previo   parere
          vincolante del Consiglio direttivo,  il  piano  pluriennale
          economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila  sulla  sua
          attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. 
            4. La Comunita'  del  parco  elegge  al  suo  interno  un
          presidente  e  un  vice  presidente.   E'   convocata   dal
          presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto
          dal presidente dell'Ente parco  o  da  un  terzo  dei  suoi
          componenti. 
            -  L'art.  13  della  legge  8  luglio   1986,   n.   349
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente: 
            "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a
          carattere nazionale e  quelle  presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. 
            2. Il Ministro, al solo fine di ottenere,  per  la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento".