Art. 3.
  1.  Il  regolamento  del   Parco,  adottato  dall'Ente  sentita  la
comunita'  del  Parco  nell'ambito  dei  poteri  consultivi,  di  cui
all'articolo 10,  comma 2  della legge  6 dicembre  1991, n.  394, e'
approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la consulta tecnica per
le aree naturali protette, di cui all'articolo 3 della legge medesima
e previo  parere dei  comuni e  delle comunita'  montane interessati,
nonche'  della provincia  di Torino,  d'intesa con  le regioni  Valle
d'Aosta e Piemonte.
 
           Note all'art. 3:
            - L'art. 3 della citata legge n. 394/1991 e' il seguente:
            "Art.  3  (Comitato  per  le    aree  naturali protette e
          Consulta tecnica per le aree naturali protette). -   1.  E'
          istituito  il  Comitato  per  le aree naturali protette, di
          seguito  denominato  "Comitato",  costituito  dai  Ministri
          dell'ambiente,  che  lo  presiede, dell'agricoltura e delle
          foreste, della marina mercantile, per  i beni  culturali  e
          ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, o   da sottosegretari
          delegati, e   da sei   presidenti di  regione  o  provincia
          autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di   Trento e di Bolzano.
          Alle  riunioni  del  Comitato     partecipano,   con   voto
          consultivo, i presidenti,  o gli assessori delegati,  delle
          regioni    nel cui territorio  ricade l'area protetta,  ove
          non   rappresentate. Alla   costituzione    del    Comitato
          provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
            2. Il Comitato  identifica, sulla base della Carta  della
          natura   di   cui   al   comma  3,  le  linee  fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori
          naturali  ed ambientali, che  sono adottate con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei Ministri, su    proposta  del
          Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
            3.    La    Carta   della   natura e'   predisposta   dai
          servizi  tecnici nazionali di  cui alla legge    18  maggio
          1989,  n.  183,    in  attuazione  degli    indirizzi   del
          Comitato.   Essa  integrando,  coordinando  ed  utilizzando
          i  dati disponibili   relativi al complesso delle finalita'
          di cui all'art. 1,  comma  1,  della  presente  legge,  ivi
          compresi quelli della Carta della montagna di cui  all'art.
          14  della  legge  3  dicembre 1971, n. 1102,   individua lo
          stato dell'ambiente  naturale in Italia,  evidenziando    i
          valori    naturali    e   i   profili   di   vulnerabilita'
          territoriale.  La Carta  della  natura e'   adottata    dal
          Comitato    su  proposta del   Ministro dell'ambiente.  Per
          l'attuazione  del presente comma e'   autorizzata la  spesa
          di  lire 5   miliardi nel 1992,  lire 5 miliardi nel 1993 e
          lire 10 miliardi nel 1994.
            4.  Il  Comitato  svolge,  in  particolare,  i   seguenti
          compiti:
            a)   integra   la classificazione  delle  aree  protette,
          sentita  la Consulta di cui al comma 7;
            b) adotta  il programma  per le aree   naturali  protette
          di  rilievo  internazionale e nazionale di cui  all'art. 4,
          sentita la Consulta  di  cui  al  comma    7  del  presente
          articolo, nonche'  le relative direttive per l'attuazione e
          le modifiche che si rendano necessarie;
            c)   approva   l'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
          protette.
            5. Il Ministro  dell'ambiente convoca il Comitato  almeno
          due volte  l'anno,    provvede    all'attuazione      delle
          deliberazioni  adottate  e riferisce sulla loro esecuzione.
            6.    Ove  sull'argomento    in  discussione    presso il
          Comitato non  si raggiunga  la  maggioranza,  il   Ministro
          dell'ambiente    rimette    la  questione  al Consiglio dei
          Ministri, che decide in merito.
            7. E' istituita la Consulta  tecnica per le aree naturali
          protette, di  seguito   denominata  "Consulta",  costituita
          da    nove   esperti particolarmente   qualificati      per
          l'attivita'    e  per   gli  studi realizzati in materia di
          conservazione della natura, nominati, per  un  quinquennio,
          dal    Ministro dell'ambiente,   di cui  tre scelti  in una
          rosa di  nomi presentata dalle associazioni  di  protezione
          ambientale  presenti    nel     Consiglio   nazionale   per
          l'ambiente,   tre  scelti, ciascuno,  sulla  base di   rose
          di      nomi  rispettivamente    presentate  dall'Accademia
          nazionale dei Lincei, dalla Societa'  botanica  italiana  e
          dall'Unione    zoologica   italiana,    uno  designato  dal
          Consiglio nazionale delle  ricerche e due scelti    in  una
          rosa  di  nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali
          e  regionali.  Per  l'attuazione  del  presente  comma   e'
          autorizzata  una  spesa  annua  fino  a  lire 600 milioni a
          partire dall'anno 1991.
            8.  La  Consulta    esprime  pareri  per   i      profili
          tecnicoscientifici  in  materia di aree  naturali protette,
          di sua iniziativa   o  su  richiesta  del  Comitato  o  del
          Ministro dell'ambiente.
            9.  Le  funzioni  di  istruttoria  e    di segreteria del
          Comitato e della Consulta sono   svolte, nell'ambito    del
          servizio    conservazione  della  natura    del   Ministero
          dell'ambiente,   da  una  segreteria   tecnica composta  da
          un  contingente  di   personale stabilito, entro  il limite
          complessivo   di  cinquanta   unita',   con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente  di  concerto con  il  Ministro  del
          tesoro  e   con   il Ministro  per  gli  affari  regionali.
          Il  predetto  contingente  e' composto  mediante   apposito
          comando    di    dipendenti    dei   Ministeri presenti nel
          Comitato, delle  regioni e   delle province    autonome  di
          Trento    e  di   Bolzano, nonche'   di personale   di enti
          pubblici anche economici,  ai  quali e'   corrisposta   una
          indennita'   stabilita      con   decreto  del     Ministro
          dell'ambiente di   concerto con il   Ministro  del  tesoro.
          Fanno  parte   del contingente  non piu'  di venti  esperti
          di elevata qualificazione, assunti con contratto a  termine
          di  durata  non  superiore  al  biennio e rinnovabile   per
          eguale  periodo,  scelti  con  le  modalita'  di   cui agli
          articoli 3  e 4  del decreto-legge   24 luglio  1973,    n.
          428,  convertito dalla  legge 4  agosto 1973,  n. 497.  Con
          proprio    decreto il   Ministro dell'ambiente,   sentiti i
          Ministri che fanno   parte  del    Comitato,     disciplina
          l'organizzazione      della  segreteria      tecnica.   Per
          l'attuazione  del   presente  comma    e' autorizzata   una
          spesa    annua   fino   a lire   3,4   miliardi a   partire
          dall'anno 1991".