Art. 4.
  1. Il  piano del  Parco, predisposto  dall'Ente parco  tenuto conto
delle proposte della  comunita' del Parco e' adottato  e approvato da
entrambe  le  regioni  interessate,   secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.  12  della  citata  legge  n.  394/1991  e'  il
          seguente:
            "Art. 12 (Piano   per il parco). -  1.  La    tutela  dei
          valori  naturali ed  ambientali affidata  all'Ente  parco e
          perseguita attraverso   lo strumento  del  piano    per  il
          parco,   di  seguito    denominato  "piano"  che  deve,  in
          particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
            a)  organizzazione    generale  del    territorio  e  sua
          articolazione  in  aree  o  parti caratterizzate da   forme
          differenziate di uso, godimento e tutela;
            b)  vincoli, destinazioni  di uso  pubblico  o privato  e
          norme  di attuazione  relative con  riferimento  alle varie
          aree  o parti  del piano;
            c) sistemi  di accessibilita' veicolare e   pedonale  con
          particolare  riguardo  ai  percorsi,    accessi e strutture
          riservati  ai disabili, ai portatori  di  handicap  e  agli
          anziani;
            d)  sistemi  di attrezzature e servizi  per la gestione e
          la funzione sociale del parco, musei, centri    di  visite,
          uffici    informativi,   aree   di   campeggio,   attivita'
          agroturistiche;
            e) indirizzi e criteri per  gli interventi  sulla  flora,
          sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
            2. Il  piano suddivide il  territorio in  base al diverso
          grado di protezione, prevedendo:
            a)  riserve integrali nelle  quali l'ambiente naturale e'
          conservato nella sua integrita';
            b)  riserve generali  orientate, nelle  quali e'  vietato
          costruire nuove  opere edilizie,  ampliare le   costruzioni
          esistenti,    eseguire  opere    di    trasformazione   del
          territorio.   Possono    essere    tuttavia  consentite  le
          utilizzazioni  produttive  tradizionali,  la  realizzazione
          delle  infrastrutture    strettamente  necessarie,  nonche'
          interventi  di  gestione  delle  risorse  naturali  a  cura
          dell'Ente   parco.   Sono   altresi'   ammesse   opere   di
          manutenzione delle opere esistenti,  ai sensi delle lettere
          a)    e  b) del   primo comma dell'art.   31 della legge  5
          agosto 1978, n. 457;
            c)  aree di  protezione nelle  quali, in  armonia con  le
          finalita'  istitutive  ed    in  conformita'    ai  criteri
          generali    fissati dall'Ente parco,   possono  continuare,
          secondo  gli  usi  tradizionali  ovvero secondo      metodi
          di       agricoltura       biologica,     le      attivita'
          agrosilvopastorali nonche' di pesca  e raccolta di prodotti
          naturali,  ed  e'  incoraggiata  anche   la      produzione
          artigianale   di  qualita'.  Sono  ammessi  gli  interventi
          autorizzati  ai  sensi  delle lettere a), b) e c) del primo
          comma dell'art.  31 della  citata legge  n. 457  del  1978,
          salvo  l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni
          d'uso;
            d)  aree  di  promozione  economica e   sociale   facenti
          parte     del  medesimo    ecosistema,  piu'    estesamente
          modificate  dai processi  di antropizzazione,  nelle  quali
          sono  consentite    attivita'  compatibili con le finalita'
          istitutive del  parco e finalizzate al miglioramento  della
          vita  socioculturale    delle collettivita'   locali e   al
          miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
            3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro sei mesi
          dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle  finalita'
          di  cui  alla  presente legge ed e'  adottato dalla regione
          entro i  successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
            4. Il  piano adottato e'  depositato per quaranta  giorni
          presso  le sedi dei comuni, delle comunita' montane e delle
          regioni interessate; chiunque  puo'  prenderne  visione  ed
          estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque
          puo'    presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente
          parco esprime  il proprio   parere entro    trenta  giorni.
          Entro  centoventi giorni dal ricevimento  di tale parere la
          regione si pronuncia  sulle  osservazione  presentate    e,
          d'intesa  con  l'Ente  parco per quanto concerne le aree di
          cui alle lettere a), b) e c) del comma  2    e    d'intesa,
          oltre    che   con   l'Ente   parco,   anche con  i  comuni
          interessati per   quanto concerne le  aree    di  cui  alla
          lettera    d) del medesimo comma  2, emana il provvedimento
          d'approvazione. Qualora il piano non  venga approvato entro
          ventiquattro   mesi dalla  istituzione  dell'Ente    parco,
          alla    regione    si  sostituisce    un   comitato   misto
          costituito    da    rappresentanti     del        Ministero
          dell'ambiente    e    da  rappresentanti  delle  regioni  e
          province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari
          per il  raggiungimento di dette intese; qualora le   intese
          in   questione  non vengano  raggiunte  entro i  successivi
          quattro  mesi,  il Ministro   dell'ambiente   rimette    la
          questione    al  Consiglio  dei  Ministri che decide in via
          definitiva.
            5.  In caso  di inosservanza   dei   termini di   cui  al
          comma   3,     si  sostituisce          all'amministrazione
          inadempiente    il    Ministro dell'ambiente, che  provvede
          nei medesimi termini  con un commissario ad acta.
            6. Il piano   e' modificato  con  la  stessa    procedura
          necessaria  alla  sua  approvazione  ed e' aggiornato   con
          identica modalita' almeno ogni dieci anni.
            7.  Il  piano ha  effetto  di  dichiarazione di  pubblico
          generale interesse e  di urgenza e  di indifferibilita' per
          gli  interventi in esso previsti   e sostituisce   ad  ogni
          livello    i piani   paesistici, i piani  territoriali    o
          urbanistici      e    ogni    altro       strumento      di
          pianificazione.
            8.  Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana    e    nel   Bollettino      ufficiale
          della     regione   ed    e' immediatamente vincolante  nei
          confronti delle amministrazioni  e dei privati".