Art. 5.
  1.  La sorveglianza  sul territorio  del Parco  nazionale del  Gran
Paradiso e' affidata al Corpo  dei guardiaparco istituito con decreto
legislativo del Capo  provvisorio dello Stato 5 agosto  1947, n. 871,
nonche', per  gli aspetti attribuiti  da leggi regionali  vigenti, al
Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella
regione Valle d'Aosta ed al  Corpo forestale dello Stato, quanto agli
aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte.
  2.  Il  coordinamento  e'  assicurato  dall'Ente  Parco  attraverso
apposite intese con la regione  Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed
il Ministero dell'ambiente.