Art. 6.
  1.  La  dotazione  organica  dell'Ente  Parco  nazionale  del  Gran
Paradiso, fino alla  rideterminazione organica in base  ai criteri ed
alle modalita' di cui agli articoli  5 e 31 del decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n. 29, e'  quella che risulta dalla  ricognizione del
personale  al 31  agosto 1993,  effettuata ai  sensi dall'articolo  3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991,
n.  394, il  personale di  ruolo dell'Ente  Parco nazionale  del Gran
Paradiso,  in servizio  alla data  di entrata  in vigore  della legge
stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.
 
           Note all'art. 6:
            -  Gli  articoli    5  e  31  del decreto legislativo   3
          febbraio   1993,   n.       29           (Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle  amministrazioni pubbliche  e
          revisione  della  disciplina   in   materia   di   pubblico
          impiego,  a    norma dell'art. 2   della legge   23 ottobre
          1992,  n. 421) sono i seguenti:
            "Art.   5   (Criteri   di   organizzazione). -   1.    Le
          amministrazioni  pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
          criteri:
            a) articolazione  degli uffici per  funzioni    omogenee,
          distinguendo  tra  funzioni finali e funzioni strumentali o
          di supporto;
            b) collegamento  delle attivita' degli uffici  attraverso
          il dovere di   comunicazione interna    ed    esterna    ed
          interconnessione    mediante  sistemi    informatici      e
          statistici   pubblici,  nei   limiti  della riservatezza  e
          della   segretezza di   cui all'art.   24 della    legge  7
          agosto 1990, n. 241;
            c)  trasparenza,  attraverso  l'istituzione   di apposite
          strutture per l'informazione   ai   cittadini,    e,    per
          ciascun    procedimento, attribuzione ad  un unico  ufficio
          della    responsabilita'  complessiva  dello  stesso,   nel
          rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
            d)  armonizzazione  degli  orari di servizio, di apertura
          degli uffici e  di lavoro  con  le  esigenze dell'utenza  e
          con  gli orari  delle amministrazioni pubbliche  dei  Paesi
          della  Comunita'  europea,  nonche'  con  quelli del lavoro
          privato;
            e)  responsabilita'    e  collaborazione  di    tutto  il
          personale  per il risultato dell'attivita' lavorativa;
            f)  flessibilita'  nell'organizzazione  degli    uffici e
          nella gestione delle   risorse    umane   anche    mediante
          processi    di  riconversione professionale e  di mobilita'
          del personale all'interno    di  ciascuna  amministrazione,
          nonche' tra amministrazioni ed enti diversi".
            "Art.  31  (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali e
          determinazione delle piante  organiche in  sede di    prima
          applicazione   del presente decreto). - 1. In sede di prima
          applicazione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
          pubbliche procedono:
            a)     alla   rilevazione    di    tutto  il    personale
          distinto   per circoscrizione  provinciale  e  per  sedi di
          servizio,     nonche'     per   qualifiche   e   specifiche
          professionalita'   evidenziando   le   posizioni  di  ruolo
          numerarie  e   soprannumerarie,   non   di   ruolo,   fuori
          ruolo,  comando,    distacco  e   con contratto   a   tempo
          determinato  e a  tempo parziale;
            b) alla  formulazione di una   proposta di  ridefinizione
          dei propri uffici  e delle  piante  organiche  in relazione
          ai  criteri di  cui all'art.  5,  ai   carichi  di  lavoro,
          nonche'     alla   esigenza   di integrazione per obiettivi
          delle   risorse umane e materiali,  evitando  le  eventuali
          duplicazioni  e  sovrapposizioni  di funzioni ed al fine di
          conseguire una riduzione per    accorpamento  degli  uffici
          dirigenziali,  e,     in   conseguenza,    delle  dotazioni
          organiche   del    personale dirigenziale,  in  misura  non
          inferiore    al  dieci per cento, riservando un contingente
          di dirigenti   per l'esercizio   delle  funzioni    di  cui
          all'art. 17, comma 1, lettera b);
            c)  alla revisione  delle tabelle annesse al  decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con riferimento   ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel titolo   I del presente decreto ed in
          particolare negli  articoli 4, 5 e 7,  una  piu'  razionale
          assegnazione    e  distribuzione  dei  posti   delle  varie
          qualifiche   per ogni   singola  unita'    scolastica,  nel
          limite  massimo  della   consistenza numerica   complessiva
          delle    unita'  di    personale  previste  nelle  predette
          tabelle.
            2.  Sulla    base di criteri   definiti, previo eventuale
          esame   con le  confederazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative   sul  piano nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita' di cui  all'art.  10,    le
          amministrazioni  pubbliche determinano i  carichi di lavoro
          con  riferimento  alla  quantita'    totale  di  atti  e di
          operazioni per  unita' di  personale prodotti  negli ultimi
          tre  anni,    ai  tempi  standard  di    esecuzione   delle
          attivita'  e,  ove    rilevi, al   grado di copertura   del
          servizio  reso   in rapporto   alla   domanda espressa    e
          potenziale. Le amministrazioni  informano le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri
          di determinazione dei carichi di lavoro.
            3.  Le rilevazioni  e le proposte di cui al  comma 1 sono
          trasmesse, anche    separatamente,  alla    Presidenza  del
          Consiglio  dei    Ministri  -  Dipartimento  della funzione
          pubblica e  al Ministero del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni    dalla  data di   entrata in vigore   del presente
          decreto.
            4. All'approvazione delle proposte  si procede secondo le
          modalita' e  nei  limiti  previsti   dall'art.   6   quanto
          alle   amministrazioni statali,  comprese   le  aziende   e
          le  amministrazioni    anche  ad ordinamento autonomo,    e
          con   i     provvedimenti  e  nei    termini  previsti  dai
          rispettivi      ordinamenti       quanto    alle      altre
          amministrazioni pubbliche.
            5. In  caso di inerzia,  il Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, previa  diffida, assume  in via   sostitutiva  le
          iniziative e  adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
          commi 1 e 3.
            6.    Non    sono  consentite   assunzioni  di  personale
          presso   le amministrazioni pubbliche    fintanto  che  non
          siano    state approvate le proposte di cui al comma 1. Per
          il 1993 si applica l'art. 7, comma 8,  del    decreto-legge
          19    settembre      1992,    n.   384,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre   1992, n.  438.  Le
          richieste   di   deroga  devono  essere    corredate  dalla
          rilevazione di cui   al comma 1,  lettera  a).  Sono  fatti
          salvi    i  contratti  previsti dall'art. 36 della legge 20
          marzo 1975,  n. 70, e  dall'art. 23  dell'accordo sindacale
          reso   esecutivo   dal   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  12 febbraio 1991, n. 171.
            6-bis.  Fino alla revisone delle tabelle  di cui al comma
          1,  lettera  c),  e'    consentita  l'utilizzazione     nei
          provveditorati  agli    studi di personale  amministrativo,
          tecnico   ed  ausiliario    della    scuola    in  mansioni
          corrispondenti alla  qualifica di  appartenenza; le  stesse
          utilizzazioni    possono essere  disposte dai  provveditori
          agli  studi fino al limite  delle vacanze  nelle  dotazioni
          organiche  degli uffici scolastici provinciali,  sulla base
          di criteri   definiti previo esame  con  le  organizzazioni
          sindacali    maggiormente rappresentative a norma dell'art.
          10 e,  comunque, con precedenza nei confronti di  chi ne fa
          richiesta".
            -  L'art.  3 della  legge  24  dicembre   1993, n.    537
          (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente:
            "Art.  3    (Pubblico  impiego).    - 1.   Fermo restando
          quanto previsto dall'art. 1,   comma  1,  della  legge    9
          agosto 1993, n.  295, nel corso del 1994 non possono essere
          assunti piu' di trecentoventi magistrati con decorrenza non
          anteriore  al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di
          trecentodieci magistrati con  decorrenza non anteriore   al
          1  febbraio  1995   e non piu'   di altri trecentodieci con
          decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
            2. Salve le disposizioni del    decreto-legge  28  maggio
          1993,  n.  163, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          26  luglio  1993,    n.  254,  concernente        l'aumento
          dell'organico     del   Corpo   di   polizia penitenziaria,
          le   assunzioni dei   vincitori dei concorsi    relativi  a
          posti  del  personale    amministrativo  non ancora banditi
          alla data del 31 agosto 1993  non possono superare le mille
          unita'  nell'anno  1994.    Per  le    restanti  unita'  le
          assunzioni  non possono superare  la quota del 40 per cento
          dei posti vacanti nell'anno 1995 e   la quota  del  60  per
          cento degli stessi nell'anno 1996.
            3.  Le assunzioni relative all'anno 1994  di cui al comma
          2, nonche' quelle  relative ai  concorsi gia'  banditi alla
          data del  31 agosto 1993,  sono  effettuate fino   al    50
          per   cento con  decorrenza  non anteriore al 1 marzo 1994,
          e  per  la restante quota con decorrenza non anteriore al 1
          settembre 1994.
            4. Per  effetto delle  disposizioni di  cui al   comma  3
          i  capitoli  1497,  1995  e  1998 dello stato di previsione
          della spesa del Ministero di   grazia   e giustizia    sono
          ridotti  complessivamente di  lire  48 miliardi nel 1994.
            5.  Le    pubbliche amministrazioni   di cui all'art.  1,
          comma  2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,  n. 29,
          provvedono entro  il 31 dicembre 1994  e,  successivamente,
          con  cadenza  biennale,  alla  verifica  dei    carichi  di
          lavoro,   che deve   essere    effettuata  con    specifico
          riferimento   alla  quantita'     totale  di  atti  o    di
          operazioni, prodotti nella media  degli ultimi tre    anni,
          ai  tempi  standard   di esecuzione delle attivita'  e, ove
          rilevi, al grado   di  copertura    del  servizio  reso  in
          rapporto   alla   domanda      espressa  o  potenziale.  Il
          Dipartimento della  funzione   pubblica,   entro     trenta
          giorni    dall'invio    della  documentazione    richiesta,
          verifica  la congruita'  delle metodologie  utilizzate  per
          determinare i carichi di lavoro.
            6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche
          di  cui  al comma 5 sono  provvisoriamente rideterminate in
          misura  pari ai posti coperti al 31  agosto  1993,  nonche'
          ai  posti  per i quali, alla stessa data, risulti  in corso
          di espletamento un  concorso o  pubblicato o autorizzato un
          bando di   concorso,  negli  inquadramenti    giuridici  ed
          economici in  atto, oppure  siano avviate  le procedure  di
          selezione  tramite    le liste   di collocamento   ai sensi
          dell'art. 16,  legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive
          modificazioni,  e  dei commi 4-ter e 4-sexies  dell'art.  4
          del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.   86,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
            6-bis.  I  provvedimenti  deliberativi    riguardanti  il
          trattamento del personale degli enti  locali che,  adottati
          prima  del    31  agosto  1993,  abbiano previsto   profili
          professionali  od operato  inquadramenti in  modo  difforme
          dalle  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
          della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  347,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni, sono  validi ed efficaci. La
          disposizione del presente comma  di   applica   agli   enti
          locali  ancorche'  dissestati  i  cui organici, per effetto
          dei  provvedimenti    di cui sopra, non superino i rapporti
          dipendentipopolazione previsti  dal comma  14 del  presente
          articolo,   cosi' come    modificato    dall'art.  2    del
          decreto-legge  27 agosto 1994, n. 515.
            7.  Restano    comunque  salve,  nell'ambito del   limite
          complessivo del 10 per  cento  previsto  dal  comma  8,  le
          piante  organiche  previste dalla legge 3 gennaio  1991, n.
          3, e  dalla legge 15 ottobre   1986,  n.  664,  concernenti
          l'Avvocatura    dello Stato,  nonche' dalla legge  9 maggio
          1989,  n. 168  e successive  modificazioni, istitutiva  del
          Ministero dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e
          tecnologica  e    dal  decreto    del    Presidente   della
          Repubblica    5    aprile  1993,   n.   106, istitutivo del
          Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
            8. Fino al 31 dicembre 1996  le amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 5  possono provvedere, previa  verifica dei
          carichi   di lavoro,  alla  copertura    dei  posti    resi
          disponibili  per   cessazioni, mediante ricorso a procedure
          di mobilita', nella  misura del 5 per cento  degli  stessi.
          Possono,  altresi',   provvedere a  nuove assunzioni  entro
          il limite   di   un ulteriore   10    per    cento    delle
          cessazioni,    ove   sia accertato il  relativo fabbisogno.
          Continuano ad applicarsi,   per il triennio  1994-1996,  le
          disposizioni  dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre
          1992, n. 498.
            9.  Ferme  restando  le     dotazioni   organiche   delle
          amministrazioni   per  le     quali  ha    provveduto    il
          decreto-legge 18  gennaio   1992, n.   9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28 febbraio 1992, n. 217, le
          assunzioni dei vincitori dei concorsi  non  ancora  banditi
          alla  data  del    31 agosto   1993   sono effettuate   nei
          contingenti   indicati      nel   predetto    decretolegge,
          integrati,  per   quanto riguarda   la copertura dei  posti
          disponibili  nei  ruoli delle  stesse amministrazioni   non
          soggetti   ai     contingentamenti  previsti  dal  medesimo
          decretolegge,  da  aliquote     determinate     annualmente
          d'intesa con  la  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri,
          tenuto conto  delle  complessive  esigenze funzionali delle
          amministrazioni.
            10. Per i ruoli operativi del  Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  sono fatti  salvi i  concorsi interni ai  sensi
          dell'art.  14, ultimo comma, della  legge 11 luglio   1980,
          n.    312, per la  copertura delle vacanze  al 31  dicembre
          1992.  Sono  altresi' prorogate  sino al  31 agosto    1994
          le   graduatorie   degli   idonei in  vigore  alla data  di
          entrata in vigore della presente legge.
            11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli  enti
          locali  con  popolazione non superiore  ai 15.000 abitanti,
          che     non  versino   nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie  di  cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
          tenuti alla  rilevazione dei  carichi di  lavoro. Per   gli
          enti  locali con popolazione  superiore ai 15.000 abitanti,
          che si trovino nelle  stesse  condizioni,  la   rilevazione
          dei     carichi     di     lavoro  costituisce  presupposto
          indispensabile   per la  rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche.   La  metodologia   adottata  e'  approvata  con
          deliberazione  della giunta  che ne  attesta, nel  medesimo
          atto,   la congruita'. Non   sono,  altresi',  tenute  alla
          rilevazione  dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
          di assistenza e beneficenza.
            12.  Le disposizioni  di cui  all'art.   132 del    testo
          unico    delle disposizioni  concernenti lo  statuto  degli
          impiegati civili  dello Stato,  approvato  con decreto  del
          Presidente  della Repubblica   10 gennaio 1957,  n.  3,  si
          applicano  anche  al  personale degli enti locali di cui al
          comma 11.
            13.  Le    procedure  indicate dall'art.   35 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,    n.  29,    e  successive
          modificazioni,  si  applicano al personale di cui  all'art.
          12 della legge 28 ottobre    1986,  n.  730,  e  successive
          modificazioni,  a richiesta  dell'ente presso cui lo stesso
          presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a
          quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
            14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996  dovessero
          deliberare  lo  stato  di   dissesto di cui all'art. 25 del
          decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno   eccedente  il
          personale comunque in  servizio in sovrannumero    rispetto
          ai     seguenti    rapporti    medi, dipendentipopolazione,
          fermo     restando     l'obbligo     di     accertare    le
          compatibilita' di bilancio:
                                    COMUNI
                                                            Rapporto
          Fascia demografica                            dipendenti/po
                 -                                                 -
          fino a                999 abitanti                    1/95
          da 1.000        a   2.999 abitanti                    1/100
          da 3.000        a   9.999 abitanti                    1/105
          da 10.000       a  59.999 abitanti                    1/95
          da 60.000       a 249.999 abitanti                    1/80
          oltre             249.999 abitanti                    1/60
                              PROVINCE
                                                  Rapporto medio
Fascia demografica                            dipendenti/popolazione
       -                                                 -
fino a                  299.999 abitanti               1/520
da 300.000          a   499.999 abitanti               1/650
da 500.000          a   999.999 abitanti               1/830
da 1.000.000        a 2.000.000 abitanti               1/770
oltre                 2.000.000 abitanti               1/1000
            A detto personale  si applicano le  disposizioni  di  cui
          ai commi da 47 a 52.
            15.   Sono   escluse   dalle   limitazioni    di  cui  al
          comma   14   le istituzioni  pubbliche  di  assistenza    e
          beneficienza  (IPAB)  non  ancora privatizzate che svolgano
          attivita' di assistenza a favore  di  anziani  e  disabili.
          Tale  deroga,  ai sensi  dell'art. 31, comma 6, del decreto
          legislativo 3 febbraio   1993, n.  29,  non  opera  qualora
          tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al
          medesimo art. 31, comma 1.
            16.    In deroga   a quanto   stabilito dai  commi 6  e 8
          del presente articolo, alla scuola si   applica  l'art.  4,
          all'amministrazione  della  giustizia    si  applicano   le
          disposizioni  dei commi  da  1  a 4  del presente articolo,
          all'universita' e agli  enti di ricerca si  applica  l'art.
          5.  In    deroga  a    quanto stabilito   dal comma   8 del
          presente articolo, alla sanita' si applica l'art. 8,  commi
          da 1 a 8.
            17.  E'  fatta  salva  l'applicazione dell'art. 4-bis del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio    1993, n.   236,
          nonche'  quella  dell'art. 24   della legge    28  febbraio
          1987, n. 56.
            18.  Trascorsi    sessanta  giorni dall'esperimento delle
          procedure di mobilita',  e'    consentita  l'assunzione  di
          personale    per  la  copertura di posti relativi a profili
          professionali la cui dotazione non superi l'unita'.
            19. Le disposizioni   di cui ai commi   da  5  a  8    si
          applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma
          degli  organici  e  dei ruoli dell'intera amministrazione o
          servizio considerati, indipendentemente dalla  qualifica  o
          dalla  funzione   nella  quale  si  verifica  la cessazione
          dal servizio.
            20. Le  amministrazioni pubbliche   di cui al    comma  5
          del  presente  articolo    assumono    personale   mediante
          concorsi   pubblici   aperti   a tutti,  fatte    salve  le
          ipotesi disciplinate  dall'art. 36,  comma 1, lettere b)  e
          c),  e  dall'art.    42 del decreto legislativo  3 febbraio
          1993, n. 29.
            21. Le   commissioni di    concorso  sono    composte  da
          tecnici  esperti  nelle  materie di   concorso. Non possono
          farne   parte componenti degli organi   di    governo    ed
          elettivi, degli  organismi  sindacali  e  di rappresentanza
          dei   dipendenti. Le  prove di esame  devono consentire una
          adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
            22.   La   graduatoria   concorsuale   viene    approvata
          dall'autorita'  competente.    Tale    graduatoria   rimane
          efficace per   un   termine   di diciotto mesi  dalla  data
          della  pubblicazione per eventuali coperture di  posti  per
          i  quali  il   concorso   e'   stato    bandito,   e    che
          successivamente  ed   entro tale   data dovessero  rendersi
          disponibili.  Non  si   da' luogo   a   dichiarazioni    di
          idoneita' al  concorso  con esclusione  delle procedure  di
          concorso  relative   al personale   del comparto scuola. Le
          graduatorie dei  concorsi per titoli ed esami del personale
          docente,  approvate in data  successiva al 31  agosto 1992,
          conservano   validita' anche   per   gli anni    scolastici
          successivi    al  1994-1995  ai    fini del conferimento di
          nomine in ruolo in   un numero  corrispondente  a    quello
          delle  cattedre  e dei posti  che risultavano accantonati a
          tal  fine al 1 settembre 1992 e   che,  per  effetto  della
          riduzione    degli organici,   nonche' per   l'applicazione
          dell'art.  4, comma  1, della  legge   23   dicembre  1992,
          n.  498,  non sono  stati conferiti per le nomine nell'anno
          scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le
          nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
            23.  E'  fatto  divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui al comma 5 di assumere  personale a tempo determinato e
          di stabilire rapporti di lavoro  autonomo  per  prestazioni
          superiori a tre mesi.
            24.  La  disposizione  di  cui  al  comma 23 del presente
          articolo non si applica al  personale della scuola e   alle
          istituzioni  universitarie,  al  personale   militare e   a
          quello   dell'amministrazione giudiziaria, delle  forze  di
          polizia  e delle  agenzie per l'impiego di cui all'art.  24
          della  legge 28 febbraio   1987, n. 56;    non  si  applica
          inoltre  al  personale  civile necessario per la formazione
          del personale militare, per gli accertamenti sanitari della
          leva e per le strutture sanitarie militari ed al  personale
          a  contratto  assunto  ai  sensi  della  normativa  vigente
          presso  gli   uffici  diplomaticoconsolari   e  presso   le
          istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
            25.  Per  effetto  della   disposizione    di   cui    al
          comma  24  le autorizzazioni di spesa  di cui alla legge 24
          dicembre    1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata
          dalla  legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno
          1994 di lire 14.700 milioni.
            26.    In    relazione    alle      proprie      esigenze
          funzionali   le amministrazioni pubbliche  di cui  al comma
          5      possono  rideterminare,  con     provvedimento    da
          pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica
          italiana,   la ripartizione territoriale dei  posti messi a
          concorso, ove non risulti gia'  intervenuta  l'assegnazione
          di sede.
            27.  Non  possono essere  stabiliti piu' di  due rapporti
          di lavoro autonomo   per   prestazioni   inferiori   a  tre
          mesi  con  la  medesima persona, nell'arco di un anno.
            28.  Le  assunzioni  effettuate in   violazione di quanto
          stabilito nei commi da 5 a 27  determinano  responsabilita'
          personali, patrimoniali e disciplinari a  carico di chi  le
          ha disposte  e sono nulle  di pieno diritto.
            29.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui   al comma 5,
          entro tre mesi dalla data  di    entrata  in  vigore  della
          presente      legge,  comunicano  al  Dipartimento    della
          funzione  pubblica  e al  Ministero  del   tesoro  l'elenco
          nominativo dei  propri  dipendenti  collocati fuori  ruolo,
          comandati    o    distaccati,    nonche'   dei   dipendenti
          di   altre amministrazioni  utilizzati  in   posizione   di
          comando    o    distacco,  indicando  la  data del relativo
          provvedimento, la sede e l'ufficio al quale  il  dipendente
          e'  assegnato,  i  motivi  del  provvedimento,  nonche'  la
          permanenza di tali motivi.
            30.   Il Dipartimento   della   funzione  pubblica,    di
          intesa  con    il  Ministero del tesoro e con   i Ministeri
          interessati,  esamina  i  motivi  dei    provvedimenti  che
          comportano  la    sospensione  delle    prestazioni  presso
          l'amministrazione di appartenenza.    Se  sono  cessate  le
          ragioni  di interesse pubblico per le quali i provvedimenti
          furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro
          interessato, su proposta del  Ministro  per    la  funzione
          pubblica,  di concerto con il  Ministro del tesoro.
            31.  Le aspettative  ed  i permessi  sindacali retribuiti
          previsti  dagli  accordi  sindacali  di  comparto    per il
          pubblico impiego, in atto alla data  di entrata  in  vigore
          della   presente legge,  stipulati ai sensi della  legge 29
          marzo  1983,    n.  93,    successive  modificazioni,  sono
          complessivamente ridotti del 50  per cento. E'  vietato  il
          cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari".