Art. 6. 1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalita' di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' quella che risulta dalla ricognizione del personale al 31 agosto 1993, effettuata ai sensi dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il personale di ruolo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.
Note all'art. 6: - Gli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono i seguenti: "Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato; e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa; f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra amministrazioni ed enti diversi". "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita' evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 6-bis. Fino alla revisone delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta". - L'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 3 (Pubblico impiego). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti piu' di trecentoventi magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di trecentodieci magistrati con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri trecentodieci con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno. 2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le mille unita' nell'anno 1994. Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996. 3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1994. 4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994. 5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro. 6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma di applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendentipopolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515. 7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decretolegge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decretolegge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni. 10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11. 13. Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a). 14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendentipopolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio: COMUNI Rapporto Fascia demografica dipendenti/po - - fino a 999 abitanti 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249.999 abitanti 1/60 PROVINCE Rapporto medio Fascia demografica dipendenti/popolazione - - fino a 299.999 abitanti 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770 oltre 2.000.000 abitanti 1/1000 A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52. 15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1. 16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanita' si applica l'art. 8, commi da 1 a 8. 17. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unita'. 19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio. 20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini. 22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validita' anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. 23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. 24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomaticoconsolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero. 25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni. 26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede. 27. Non possono essere stabiliti piu' di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno. 28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto. 29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi. 30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. 31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. E' vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari".