Art. 7. 1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 1997 Il Ministro: Ronchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212