Art. 7.
  1. I  provvedimenti adottati sulla base  delle disposizioni vigenti
anteriormente alla data  di entrata in vigore della  legge 6 dicembre
1991,  n.  394, conservano  efficacia,  in  quanto non  modificati  o
abrogati dalle disposizioni del presente regolamento.
  Il  presente regolamento,  munito  del sigillo  dello Stato,  sara'
inserito  nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 20 novembre 1997
                                                  Il Ministro: Ronchi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1997
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212