Art. 25 Sospensione delle patenti nautiche 1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' marittima o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 5. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica. 2. La patente puo' essere altresi' sospesa dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi: a) assunzione del comando e della condotta di unita' o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica e da produrre danni; c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto. 3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lettere a) e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del medesimo comma. 4. La patente nautica e' inoltre sospesa dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unita' e delle navi da diporto o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal titolo VI, libro II del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione. 5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il proprio comando o ufficio, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero al prefetto se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita', ricevute gli atti, dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnare la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. 6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose il giudice con la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' da due mesi ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione. 8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 18.