Art. 2 
           Non operativita' della presunzione di cessione 
 
  1.  La  presunzione  di  cui  all'articolo  1  non  opera  per   le
fattispecie indicate nei seguenti commi,  qualora  vengano  osservati
gli adempimenti ivi stabiliti. 
  2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con
le seguenti modalita': 
    a)  comunicazione  scritta  da  parte  del  cedente  agli  uffici
dell'amministrazione  finanziaria  e  ai  comandi  della  Guardia  di
finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e  luogo  di
inizio del trasporto, della destinazione  finale  dei  beni,  nonche'
dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo  di  acquisto,  dei
beni  gratuitamente  ceduti.  La  comunicazione  deve  pervenire   ai
suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e puo'  non
essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non  sia
superiore a lire dieci milioni; 
    b) emissione del documento previsto dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti  natura,
qualita'  e  quantita'  dei  beni  ricevuti  corrispondenti  ai  dati
contenuti nel documento di cui alla lettera b). 
  3. La perdita dei beni dovuta ad  eventi  fortuiti,  accidentali  o
comunque indipendenti dalla volonta' del soggetto e' provata: 
    a)  da  idonea  documentazione  di  un  organo   della   pubblica
amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di  atto
notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il
verificarsi  dell'evento,  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni
perduti e l'indicazione, sulla  base  del  prezzo  di  acquisto,  del
relativo ammontare complessivo; 
    b) da comunicazione scritta redatta secondo  le  disposizioni  di
cui al comma 2, lettera  a),  entro  trenta  giorni  dal  verificarsi
dell'evento. 
  4. La distruzione dei beni o la trasformazione  in  beni  di  altro
tipo e di piu' modesto valore economico e' provata: 
    a) da comunicazione scritta da inviare  agli  uffici  di  cui  al
comma 2, lettera a), nei termini e con  le  modalita'  ivi  previsti,
indicando luogo, data e ora  in  cui  verranno  poste  in  essere  le
operazioni, le modalita'  di  distruzione  o  di  trasformazione,  la
natura, qualita' e quantita', nonche' l'ammontare complessivo,  sulla
base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare
e l'eventuale valore  residuale  che  si  otterra'  a  seguito  della
distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione  non
e' inviata qualora la distruzione venga disposta da un  organo  della
pubblica amministrazione; 
    b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della
Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla  distruzione
o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in  cui  l'ammontare
del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore  a  lire
dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla  dichiarazione
devono risultare data, ora e luogo in cui  avvengono  le  operazioni,
nonche' natura, qualita', quantita' e ammontare del  costo  dei  beni
distrutti o trasformati; 
    c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto  1996,  n.  472,  progressivamente  numerato,  relativo  al
trasporto dei  beni  eventualmente  risultanti  dalla  distruzione  o
trasformazione. 
  5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite  in
blocco  o  di  operazioni  similari  secondo  la  prassi  commerciale
risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal  documento
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996,
progressivamente numerato, da cui  risulti  natura  e  quantita'  dei
beni, nonche'  la  sottoscrizione  del  cessionario  che  attesti  la
ricezione dei beni stessi.  Il  cedente  annota,  altresi',  soltanto
nell'esemplare  del  documento  di   trasporto   in   suo   possesso,
l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto  dei  beni
ceduti. 
 
           Note all'art. 2: 
            - Si riporta il testo dell'art. 10, n.  12)  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 
          Sono esenti dall'imposta: 
             1) - 11) (omissis); 
            12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
          pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
          esclusivamente  finalita'   di   assistenza,   beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          Onlus". 
            -  Per  il  testo  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472, vedi  in  nota  alle
          premesse. 
            - La legge 4 gennaio 1968, n. 15,  recante  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  delle  firme"  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. 
            -  Per  il  testo  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 agosto  1996,  n.  472,  vedi  in  nota  alle
          premesse. 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per  ciascuna
          operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche
          sotto forma di nota, conto, parcella e simili.  La  fattura
          si ha per emessa all'atto della sua consegna  o  spedizione
          all'altra parte. 
            La fattura  deve  essere  datata  e  numerata  in  ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 
            1) ditta, denominazione o ragione  sociale,  residenza  o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          nonche' ubicazione della stabile organizzazione per  i  non
          residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
            2) natura, qualita' e quantita' dei beni  e  dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
            3)  corrispettivi  ed  altri  dati   necessari   per   la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 
            4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo 
          di sconto, premio o abbuono; 
            5) aliquota e ammontare dell'imposto, con  arrotondamento
          alla lira delle frazioni inferiori. 
            Se l'operazione o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di  cui  ai  numeri
          2), 3) e 5) devono essere  indicati  distintamente  secondo
          l'aliquota applicabile. 
            La fattura deve essere emessa in duplice  esemplare,  dal
          soggetto che effettua la  cessione  o  la  prestazione,  al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve  essere
          consegnato o spedito all'altra parte. Per  le  cessioni  di
          beni la cui consegna o spedizione risulti da  documento  di
          trasporto o da altro  documento  idoneo  a  identificare  i
          soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione  ed  avente
          le caratteristiche determinate  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il  mese
          successivo a quello della  consegna  o  spedizione  e  deve
          contenere anche l'indicazione della data e del  numero  dei
          documenti stessi. In tal caso puo' essere emessa  una  sola
          fattura per le cessioni effettuate nel  corso  di  un  mese
          solare fra le stesse parti.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          determinate le modalita' per la tenuta e  la  conservazione
          dei predetti documenti. 
            Nelle ipotesi di cui  al  terzo  comma  dell'art.  17  la
          fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal 
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione. 
            La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni  non
          soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera  l),  per
          le cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
          luoghi soggetti a  vigilanza  doganale,  non  imponibili  a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9
          e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art.  10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta, o non  imponibile  o  esente,  con  l'indicazione
          della relativa norma. 
          Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,  ovvero
          se nella fattura i  corrispettivi  delle  operazioni  o  le
          imposte relative sono indicati in misura superiore a quella
          reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare  indicato
               o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
            Le spese  di  emissione  della  fattura  e  dei  seguenti
          adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di 
          addebito a qualsiasi titolo".