Art. 3.
                       Presunzione di acquisto
  1. I beni che  si trovano in uno dei luoghi  in cui il contribuente
svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non
dimostra di averli ricevuti in  base ad un rapporto di rappresentanza
o  ad uno  degli altri  titoli di  cui all'articolo  1, nei  modi ivi
indicati.
  2.  Il  titolo   di  provenienza  dei  beni   che  formano  oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa e  che siano rinvenuti nei luoghi
indicati  nell'articolo  1, comma  1,  risulta  dalla fattura,  dallo
scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste
dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo
1, comma  3, del  decreto del Presidente  della Repubblica  14 agosto
1996,  n. 472,  progressivamente  numerato dal  ricevente, oppure  da
altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione puo'
essere superata  da un'apposita annotazione  nel libro giornale  o in
altro libro tenuto a norma del  codice civile, o in apposito registro
tenuto  e  conservato  ai  sensi dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  n. 633  del 1972,  ovvero nel  registro
previsto   dall'articolo   25   dello  stesso   decreto,   contenente
l'indicazione delle  generalita' del  cedente, la natura,  qualita' e
quantita' dei beni e la data di ricezione degli stessi.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,   comma   1,   del
          decreto    del  Presidente della   Repubblica 21   dicembre
          1996, n.  696: "1.  Ai fini della deducibilita' delle spese
          sostenute   per gli acquisti di  beni  e  di  servizi  agli
          effetti   dell'applicazione delle imposte sui redditi, puo'
          essere utilizzato lo scontrino  fiscale, a  condizione  che
          questo   contenga     la  specificazione    degli  elementi
          attinenti  la    natura,  la  qualita'   e   la   quantita'
          dell'operazione   e  l'indicazione  del  numero  di  codice
          fiscale  dell'acquirente    o    committente,    ovvero  la
          ricevuta  fiscale    integrata   a    cura   del   soggetto
          emittente   con  i  dati identificativi del cliente".
            - Per  il testo dell'art.  1, comma  3, del decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, vedi in
          nota alle premesse.
            -    Per  il   testo   dell'art.   39 del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica del 26 ottobre 1972,  n.  633,
          vedi in nota all'art. 1.
            -    Per  il   testo   dell'art.   25 del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica del 26 ottobre 1972,  n.  633,
          vedi in nota all'art. 1.