Art. 4.
                    Operativita' delle presunzioni
  1.  Gli  effetti  delle  presunzioni di  cessione  e  di  acquisto,
conseguenti  alla rilevazione  fisica  dei beni,  operano al  momento
dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.
  2. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra
le risultanze  delle scritture  ausiliarie di  magazzino di  cui alla
lettera d) dell'articolo 14, primo  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600, o  della documentazione
obbligatoria  emessa e  ricevuta,  e le  consistenze delle  rimanenze
registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il
periodo d'imposta oggetto del controllo.
 
           Note all'art. 4:
            - Si   riporta il  testo  dell'art.    14,  primo  comma,
          lettera  d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600:
            "Le  societa',  gli enti  e gli imprenditori  commerciali
          di  cui al primo comma dell'art. 13  devono  in  ogni  caso
          tenere:
              a) -c) (omissis);
            d)  scritture  ausiliarie  di  magazzino, tenute in forma
          sistematica e secondo  norme  di  ordinata    contabilita',
          dirette    a   seguire   le variazioni intervenute   tra le
          consistenze negli   inventari annuali.   Nelle    scritture
          devono  essere  registrate le  quantita' entrate  ed uscite
          delle    merci destinate  alla  vendita;  dei semilavorati,
          se distintamente  classificati  in  inventario,  esclusi  i
          prodotti  in  corso  di lavorazione;   dei prodotti  finiti
          nonche'  delle materie  prime e degli altri beni  destinati
          ad   essere   in   essi   fisicamente   incorporati;  degli
          imballaggi   utilizzati   per   il   confezionamento    dei
          singoli  prodotti;    delle   materie   prime   tipicamente
          consumate  nella   fase produttiva dei    servizi,  nonche'
          delle  materie    prime  e    degli  altri beni incorporati
          durante la  lavorazione    dei  beni  del  committente.  Le
          rilevazioni    dei   beni,   singoli    o  raggruppati  per
          categorie  di inventario, possono  essere effettuate  anche
          in  forma riepilogativa con  periodicita'   non   superiore
          al mese.  Nella  stesse  scritture possono  inoltre  essere
          annotati,     anche   alla  fine  del  periodo d'imposta, i
          cali e le  altre variazioni di  quantita'  che  determinano
          scostamenti   tra le  giacenze fisiche  effettive e  quelle
          desumibili dalle scritture  di carico  e scarico. Per    le
          attivita'   elencate ai numeri  1)  e  2)  del  primo comma
          dell'art.    22    del    decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  26    ottobre  1972,    n.  633,   e successive
          modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i
          movimenti di  carico   e  scarico  dei  magazzini   interni
          centralizzati  che forniscono due o  piu'  negozi  o  altri
          punti  di  vendita,  con  esclusione  di quelli indicati al
          punto 4) dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   ottobre 1978, n. 627. Per la  produzione di
          beni, opere, forniture e   servizi la  cui  valutazione  e'
          effettuata  a  costi specifici o  a norma  dell'art. 63 del
          decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.    597,  e  successive   modificazioni,   le   scritture
          ausiliarie  sono costituite da schede  di lavorazione dalle
          quali    devono      risultare   i   costi   specificamente
          imputabili;   le registrazioni     sulle     schede      di
          lavorazione    sostituiscono    le rilevazioni di  carico e
          di  scarico dei singoli  beni specificamente acquistati per
          le predette   produzioni.  Dalle  scritture  ausiliarie  di
          magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
          a  singoli  beni  o a categorie inventariali   il cui costo
          complessivo nel periodo d'imposta  precedente  non   eccede
          il   venti   per   cento  di  quello sostenuto nello stesso
          periodo per  tutti  i  beni  sopraindicati.  I  beni  o  le
          categorie  inventariali che   possono essere esclusi devono
          essere  scelti  tra  quelli   di   trascurabile   rilevanza
          percentuale".