Art. 5.
                             Norma finale
  1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:
  a)  a stabilire  per specifici  beni soggetti  a cali  e sfridi  le
percentuali  di  cali naturali  e  di  sfridi usuali  consentite  per
superare le presunzioni di cui al presente decreto;
  b) ad  approvare, anche ai  fini dell'acquisizione dei dati  per il
sistema   informativo  dell'anagrafe   tributaria,   il  modello   di
comunicazione di cui all'articolo 2, comma  2, lettera a), e comma 4,
lettera a).
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,  con effetto  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell'articolo
53 del  decreto del Presidente  della Repubblica  n. 633 del  1972; i
riferimenti  a queste  ultime  norme contenuti  in  ogni altro  testo
normativo,  si intendono  effettuati alle  disposizioni del  presente
regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 novembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
  Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 18
 
           Note all'art. 5:
            -  Per  il   testo dell'art. 17, comma 2, della  legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedi in nota alle premesse.
            -   Per il   testo   dell'art.   53 del    decreto    del
          Presidente    della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633,
          vedi in nota alle premesse.