IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n.  31,  il  quale
prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite
norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti
di  carburanti  per  autotrazione  effettuati  presso  gli   impianti
stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore
aggiunto; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7  giugno  1977,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del  9  giugno  1977,
concernente modalita' per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n.  31,  concernente  la
conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   23
dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei  termini  di  scadenza  di
alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto
e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 23  dicembre
1996,  n.  662,  che  autorizza  il  Governo  all'emanazione  di   un
regolamento  concernente  la  semplificazione  delle  annotazioni  da
apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per
autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977,  n.
31; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
               Disciplina degli acquisti di carburante 
 
  1. Gli acquisti di carburante per  autotrazione  effettuati  presso
gli  impianti  stradali  di  distribuzione  da  parte   di   soggetti
all'imposta sul valore aggiunto  risultano  da  apposite  annotazioni
eseguite, nei termini e con le  modalita'  stabiliti  nei  successivi
articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato. 
  2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della  fattura
di cui al terzo comma dell'articolo 22  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6,  e'  fatto  divieto  ai
gestori di impianti  stradali  di  distribuzione  di  carburanti  per
autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la  fattura
prevista dall'articolo 21  del  decreto  indicato  nel  comma  2  del
presente articolo. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400:  "2.  Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 21 febbraio
          1977, n. 31: 
            "Art. 2. -  Con  decreti  del  Ministro  per  le  finanze
          saranno  stabilite  norme   dirette   a   disciplinare   la
          documentazione relativa agli  acquisti  di  carburanti  per
          autotrazione, effettuati presso gli  impianti  stradali  di
          distribuzione da parte di soggetti all'imposta  sul  valore
          aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura  di
          cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n.  633,  potra'  essere  stabilita  nella
          forma di scheda, registro, bollettario od  altro  e  dovra'
          contenere  tutti  gli   elementi   atti   ad   identificare
          l'operazione. Con gli stessi decreti saranno  stabilite  le
          modalita' per la compilazione, la tenuta e la conservazione
          della suddetta  documentazione.  Per  le  violazioni  degli
          obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione
          della  documentazione  stessa,  si  applicano  le  sanzioni
          previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica
          per le violazioni dei corrispondenti  obblighi  concernenti
          la fatturazione". 
            - Si riporta il testo  del  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n.  156  del  9  giugno  1977,  concernente  modalita'  per
          l'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2  della
          legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente  la  conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23  dicembre
          1976, n. 852, recante proroga dei termini  di  scadenza  di
          alcune agevolazioni  fiscali  in  materia  di  imposta  sul
          valore  aggiunto  e  norme  nella  stessa  materia  per  le
          dichiarazioni e i versamenti: 
            "Art. 1. - Gli acquisti di  carburanti  per  autotrazione
          effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da
          parte di soggetti all'imposta sul valore  aggiunto  debbono
          risultare da apposite annotazioni eseguite, nei  termini  e
          con le modalita' stabiliti nei successivi articoli, in  una
          scheda conforme al modello allegato. 
            Le  annotazioni  di  cui   al   comma   precedente   sono
          sostitutive della fattura di cui all'art. 22 del D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
            Salvo il disposto di cui al successivo art. 5,  e'  fatto
          divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di
          carburanti per autotrazione di emettere per la cessione  di
          tali prodotti la fattura prevista dall'art. 21 del  decreto
          indicato nel comma precedente". 
            "Art. 2.  -  Per  ciascun  veicolo  a  motore  utilizzato
          nell'esercizio  dell'attivita'  dell'impresa,  dell'arte  o
          della professione deve essere istituita una scheda  mensile
          contenente,  oltre  agli  estremi  di  individuazione   del
          veicolo, anche la ditta, denominazione o  ragione  sociale,
          domicilio fiscale e numero  di  partita  IVA  del  soggetto
          d'imposta  che  acquista  il  carburante,  nonche'  per   i
          soggetti domiciliati all'estero l'ubicazione della  stabile
          organizzazione in  Italia.  Se  non  si  tratta  diimprese,
          societa' o enti, devono  essere  indicati  il  luogo  della
          ditta, denominazione o  ragione  sociale,  il  nome  ed  il
          cognome. Nell'ipotesi di cui all'art. 7, secondo comma, del
          citato  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, la scheda  deve  contenere  gli  estremi  di
          individuazione del veicolo ed  i  dati  identificativi  del
          soggetto  residente   all'estero   e   del   rappresentante
          residente nel territorio dello Stato. 
            All'atto  di  ogni   rifornimento   di   carburante,   il
          conducente del veicolo deve annotare sulla scheda: 
            1) il numero progressivo dell'annotazione; 
            2) la data del rifornimento; 
            3) il tipo e la quantita' di carburante acquistato; 
            4)    l'ammontare    del    corrispettivo     comprensivo
          dell'imposta. 
            A   margine   di   ogni   annotazione   l'addetto    alla
          distribuzione di carburante deve apporre, per convalida, la
          propria firma e l'indicazione, anche a  mezzo  di  apposito
          timbro, della ditta, denominazione o ragione sociale ovvero
          del  nome  e  cognome  se  persona  fisica,  dell'esercente
          l'impianto di  distribuzione,  nonche'  del  luogo  ove  e'
          ubicato l'impianto stesso". 
            "Art.  3.  -  L'ammontare  complessivo  delle  operazioni
          annotate su ciascuna scheda mensile deve essere  registrato
          distintamente sul registro previsto dall'art. 25 del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  entro
          il quindicesimo giorno non  festivo  successivo  a  ciascun
          mese solare. L'imposta detraibile relativa  alle  anzidette
          operazioni  e'   determinata   con   l'applicazione   delle
          percentuali previste dall'art. 27, quarto comma, del  detto
          decreto". 
            "Art. 4. - Per la conservazione delle schede previste dal
          presente decreto, si applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art.  39  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          sucessive modificazioni". 
            "Art. 5. - Le disposizioni del presente  decreto  non  si
          applicano alle  cessioni  di  carburanti  effettuate  dagli
          esercenti  gli  impianti  stradali  di  distribuzione  allo
          Stato,  agli  enti  pubblici  territoriali,  agli  istituti
          universitari ed agli  enti  ospedalieri,  di  assistenza  e
          beneficenza". 
            "Art. 6. - Il presente decreto ha effetto a  partire  dal
          primo giorno del secondo mese saccessivo a quello della sua
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
            Allegato (Omissis)". 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 137, lettera d),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
            "137. Con regolamenti da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          si provvede: 
            a) -c) (omissis); 
            d) alla  semplificazione  delle  annotazioni  da  apporre
          sulla documentazione relativa agli acquisti  di  carburanti
          per autotrazione, di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio
          1977, n. 315". 
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo del terzo comma  dell'art.  22  del
          D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  633:  "Gli  imprenditori  che
          acquistano beni che formano oggetto dell'attivita'  propria
          dell'impresa  da  commercianti  al  minuto  ai   quali   e'
          consentita  l'emissione  della  fattura  sono  obbligati  a
          richiederla". 
            - Si riporta il testo dell'art. 21 del D.P.R. 26  ottobre
          1972, n. 633: 
            "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per  ciascuna
          operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche
          sotto forma di nota, conto, parcella e simili.  La  fattura
          si ha per emessa all'atto della sua consegna  o  spedizione
          all'altra parte. 
            La fattura  deve  essere  datata  e  numerata  in  ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 
            1) ditta, denominazione o ragione  sociale,  residenza  o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          nonche' ubicazione della stabile organizzazione per  i  non
          residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
            2) natura, qualita' e quantita' dei beni  e  dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
            3)  corrispettivi  ed  altri  dati   necessari   per   la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art.15, n. 2); 
            4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo 
          di sconto, premio o abbuono; 
            5) aliquota e ammontare dell'imposta, con  arrotondamento
          alla lira delle frazioni inferiori. 
            Se l'operazione o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di  cui  ai  numeri
          2), 3) e 5) devono essere  indicati  distintamente  secondo
          l'aliquota applicabile. 
            La fattura deve essere emessa in duplice  esemplare,  dal
          soggetto che effettua la  cessione  o  la  prestazione,  al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve  essere
          consegnato o spedito all'altra parte. Per  le  cessioni  di
          beni la cui consegna o spedizione risulti da  documento  di
          trasporto o da altro  documento  idoneo  a  identificare  i
          soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione  ed  avente
          le caratteristiche determinate  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il  mese
          successivo a quello della  consegna  o  spedizione  e  deve
          contenere anche l'indicazione della data e del  numero  dei
          documenti stessi. In tal caso puo' essere emessa  una  sola
          fattura per le cessioni effettuate nel  corso  di  un  mese
          solare fra le stesse parti.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          determinate le modalita' per la tenuta e  la  conservazione
          dei predetti documenti. 
            Nelle ipotesi di cui  al  terzo  comma  dell'art.  17  la
          fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal 
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione. 
            La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni  non
          soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera  l),  per
          le cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
          luoghi soggetti a  vigilanza  doganale,  non  imponibili  a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis, 9
          e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art.  10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta, o non  imponibile  o  esente,  con  l'indicazione
          della relativa norma. 
            Se  viene  emessa  fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relative sono indicati  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
            Le spese di emissione della  fattura  e  dei  conseguenti
          adempimenti e le formalita' non possono formare oggetto  di
          addebito a qualsiasi titolo".