Art. 2. Caratteristiche della scheda carburante 1. Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attivita' d'impresa, dell'arte e della professione, e' istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonche', per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell'ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato. 2. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Gli obbligli ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stsso art. 7".