Art. 2. 
               Caratteristiche della scheda carburante 
  1.  Per  ciascun  veicolo  a   motore   utilizzato   nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa, dell'arte e della professione, e' istituita
una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre  agli  estremi  di
individuazione del veicolo, la  ditta,  la  denominazione  o  ragione
sociale, ovvero il cognome e il nome,  il  domicilio  fiscale  ed  il
numero  di  partita  IVA  del  soggetto  d'imposta  che  acquista  il
carburante,  nonche',  per   i   soggetti   domiciliati   all'estero,
l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell'ipotesi  di
cui all'articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la scheda contiene gli estremi di individuazione  del  veicolo  ed  i
dati  identificativi  del  soggetto  residente   all'estero   e   del
rappresentante residente nel territorio dello Stato. 
  2. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche  a  mezzo
di apposito timbro. 
 
           Nota all'art. 2:
            - Si riporta il testo del  secondo comma dell'art. 17 del
          D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.   633:  "Gli  obbligli  ed   i
          diritti  derivanti dall'applicazione  del presente  decreto
          relativamente   ad  operazioni  effettuate  nel  territorio
          dello  Stato  da o nei confronti di soggetti non  residenti
          e senza   stabile   organizzazione   in  Italia,    possono
          essere      adempiuti      o   esercitati,     nei     modi
          ordinari,  da   un rappresentante residente nel  territorio
          dello  Stato  e  nominato nelle forme di cui al terzo comma
          dell'art.  53,  il  quale  risponde  in   solido   con   il
          rappresentato  degli  obblighi derivanti  dall'applicazione
          del presente decreto. La  nomina  del  rappresentante  deve
          essere   comunicata   all'altro   contraente  anteriormente
          all'effettuazione dell'operazione.   La   disposizione   si
          applica  anche  relativamente  alle  operazioni, imponibili
          ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f),  effettuate
          da    soggetti   domiciliati,   residenti o   con   stabili
          organizzazioni operanti nei territori  esclusi a norma  del
          primo  comma, lettera a), dello stsso art. 7".