Art. 3. 
                    Adempimenti inerenti la scheda 
  1. L'addetto alla distribuzione di carburante indica  nella  scheda
di cui all'articolo 2 all'atto di ogni  rifornimento,  con  firma  di
convalida,  la  data  e  l'ammontare  del  corrispettivo   al   lordo
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche', anche a mezzo di  apposito
timbro,  la  denominazione  o  la  ragione   sociale   dell'esercente
l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome  se  persona
fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso.