Art. 4. 
                      Registrazione della scheda 
  1. L'ammontare complessivo delle operazioni  annotate  su  ciascuna
scheda mensile o trimestrale e' registrato distintamente nel registro
previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633  del  1972,  entro  il  termine  ivi  stabilito.  Prima  della
registrazione, l'intestatario  del  mezzo  di  trasporto,  utilizzato
nell'esercizio  d'impresa,  annota  sulla  scheda   il   numero   dei
chilometri  rilevabile,  alla  fine  del  mese   o   del   trimestre,
dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo. 
 
           Nota all'art. 4:
           - Si riporta il testo dell'art.  25 del D.P.R. 26  ottobre
          1972, n.  633:
            "Art.    25  (Registrazione    degli  acquisti).    -  Il
          contribuente deve numerare    in  ordine    progressivo  le
          fatture  e    le bollette   doganali relative ai beni  e ai
          servizi   acquistati       o    importati    nell'esercizio
          dell'impresa, arte o professione, comprese  quelle emesse a
          norma  del  terzo  comma dell'art. 17 e   deve annotarle in
          apposito registro entro l'anno  nella   cui   dichiarazione
          viene    esercitato    il    diritto    di detrazione della
          relativa imposta.
            Dalla  registrazione  devono  risultare  la data    della
          fattura    o bolletta,   il   numero  progressivo  ad  essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente del bene o prestatore  del  servizio,    ovvero  il
          nome e  cognome se  non si  tratta di  imprese, societa'  o
          enti,    nonche'    l'ammontare  imponibile  e  l'ammontare
          dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
            Per le fatture relative alle  operazioni non imponibili o
          esenti di cui  al sesto  comma dell'art.  21 devono  essere
          indicati,  in luogo dell'ammontare dell'imposta, il  titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
            Quarto comma (Abrogato).
            La    disposizione   del comma   precedente   si  applica
          anche    per    le  fatture  relative    a  prestazioni  di
          trasporto  e per   quelle pervenute tramite spedizionieri o
          agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".