Art. 5. 
                       Obbligo di conservazione 
  1.  Per  la  conservazione  delle  schede  previste  dal   presente
regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo  39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
 
           Nota all'art. 5:
            - Si riporta   il testo  dell'art.  39  del  D.P.R.    26
          ottobre 1972, n.  633:
            "Art.  39  (Tenuta  e  conservazione  dei  registri e dei
          documenti). - I registri  previsti  dal  presente  decreto,
          compresi  i  bollettari  di  cui all'art. 32, devono essere
          numerati e bollati  ai  sensi  dell'art.  2215  del  codice
          civile,  in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
          governativa  e devono  essere  tenuti a   norma   dell'art.
          2219    dello stesso codice. La numerazione e  la bollatura
          possono essere eseguite anche dall'uffico dell'imposta  sul
          valore   aggiunto   o  dall'ufficio  del  registro.  Se  la
          numerazione e   la  bollatura  non  sono  state  effettuate
          dall'ufficio  dell'imposta  sul valore  aggiunto competente
          l'ufficio o il  notaio  che  le  ha  eseguite  deve   entro
          trenta     giorni     darne  comunicazione      all'ufficio
          dell'imposta     sul    valore    aggiunto competente.   E'
          ammesso    l'impiego   di schedari   a   fogli   mobili   o
          tabulati di  macchine elettrocontabili secondo    modalita'
          previamente  approvate   dall'Amministrazione   finanziaria
          su   richiesta   del contribuente.
            I  contribuenti  hanno  facolta'   di   sottoporre   alla
          numerazione  e  alla  bollatura    un      solo    registro
          destinato  a    tutte   le   annotazioni  prescritte  dagli
          artitoli  23,  24  e    25,  a  condizione che nei registri
          previsti  da    tali   articoli    siano   indicati,    per
          ogni    singola annotazione, i numeri della pagina  e della
          riga della corrispondente annotazione  nell'unico  registro
          numerato e bollato.
            I    registri, i  bollettari, gli  schedari e  i tabulati
          nonche' le fatture,  le bollette   doganali e    gli  altri
          documenti  previsti    dal presente decreto   devono essere
          conservati  a norma dell'art.  22 del D.P.R. 29   settembre
          1973,   n.     600;  (e'  ammesso  l'impiego    di  sistemi
          fotografici di conservazione  secondo modalita' previamente
          approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
          contribuente)".