Art. 6. 
                      Limiti di applicabilita' 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano  alle
cessioni  di  carburanti  effettuate  dagli  esercenti  gli  impianti
stradali di distribuzione  nei  confronti  dello  Stato,  degli  enti
pubblici territoriali,  degli  istituti  universitari  e  degli  enti
ospedalieri, di assistenza e beneficenza.