Art. 2. 
                       Direttive del Ministro 
  1. Con una o piu' direttive del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere delle  competenti  commissioni  parlamentari,  sono
definiti: 
    a) gli interventi prioritari; 
    b) i criteri generali per la ripartizione delle  somme  destinate
agli interventi e le modalita' della relativa gestione; 
    c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e
la valutazione degli interventi.